Intranet Confartigianato Imprese Como

Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1120 faq

    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Nuova liquidazione “IVA per cassa” e fatture differite

    Domanda

    Un contribuente ha deciso di applicare il regime “IVA per cassa” a decorrere dall’1.12.2012. Si chiede se l’IVA delle fatture differite emesse entro il 15.12.2012 relative alle consegne effettuate a novembre, registrate a dicembre, può essere versata al momento dell’incasso.

    Risposta

    Per le consegne/spedizioni di beni tramite DDT la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione. In tal caso l’IVA a debito di dette fatture è di “competenza” del mese precedente, ossia del mese in cui è avvenuta la consegna/spedizione dei beni. L’adozione, a decorrere dall’1.12.2012, del nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa” consente, come noto, di differire l’esigibilità dell’IVA al momento di pagamento delle fatture da parte dei clienti. Tale modalità di liquidazione dell’imposta va rispettata non solo per le operazioni attive, ma anche per le operazioni passive. “L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.11.2012, n. 44/E: 1. il termine di 1 anno decorre dal momento di effettuazione dell’operazione individuato ex art. 6, DPR n. 633/72; 2. per le fatture differite “rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell’operazione (consegna/spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione”. Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che l’IVA delle fatture differite, relative alle consegne effettuate a novembre, emesse entro il 15.12.2012 e registrate nel mese di dicembre 2012 NON può “beneficiare” del differimento dell’esigibilità fino all’incasso delle stesse in quanto la relativa esigibilità è ancorata al momento della consegna/spedizione dei beni. Di conseguenza, ancorché le fatture siano emesse ed annotate a dicembre (in vigenza del nuovo regime), la relativa imposta va imputata e quindi versata con riferimento al mese di novembre 2012. Chiaramente le fatture differite relative alle consegne/spedizioni effettuate da dicembre 2012 rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo regime e pertanto la relativa IVA sarà differita fino all’incasso del corrispettivo.

    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Noleggio auto usata e regime del margine

    Domanda

    Un rivenditore di auto usate intende noleggiare (temporaneamente) un’auto acquistata con applicazione del regime del margine. Tale prestazione è soggetta ad IVA al 21% ovvero rientra nel regime del margine?

    Risposta

    Il regime del margine ex art. 36, DL n. 41/95 dispone che “per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione … acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie”. Il regime del margine è pertanto applicabile soltanto con riferimento alle cessioni di beni usati; non rientrano nello stesso le altre prestazioni effettuate, quali, ad esempio, quelle di noleggio, ancorché aventi ad oggetto i predetti beni. Di conseguenza per il noleggio dell’auto usata va emessa fattura con applicazione dell’IVA ordinaria.

    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Ritenute su compensi ad atleti di un’associazione sportiva dilettantistica

    Domanda

    Un’associazione sportiva dilettantistica ha corrisposto, a più riprese, ad un atleta il compenso spettante.
    Poiché a breve l’ammontare complessivo della somma corrisposta eccederà € 7.500 deve essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta. Con quale codice tributo va versata?

    Risposta

    I compensi, indennità, rimborsi forfetari e premi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche ai collaboratori sportivi dilettanti, ai direttori tecnici, a coloro che svolgono funzioni amministrativogestionale costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e gli stessi: − fino a € 7.500 sono esenti da IRPEF; − sugli ulteriori € 20.658,28 sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF del 23% e dell’addizionale regionale; − sulle somme eccedenti sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto IRPEF del 23% e dell’addizionale regionale. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.3.2001, n. 37/E “per il versamento delle ritenute operate, sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto, da effettuarsi mediante modello F24, si precisa che il codice-tributo da utilizzare è il 1041…”. Va tuttavia evidenziato che dall’1.5.2002 il codice 1041 è “confluito” nel codice tributo 1040 e pertanto il versamento delle predette ritenute va effettuato con detto codice.

    Pubblicata il: 27-11-2012

    Oggetto

    Regime nuove iniziative e detrazione d’imposta contratti di locazione

    Domanda

    Un ingegnere in regime delle nuove iniziative dal 2011 ha preso in locazione nel 2010 un immobile, adibito ad abitazione principale, con un contratto in regime convenzionale.
    Non avendo altri redditi oltre a quello derivante dall’attività professionale, nel mod. UNICO 2012 PF, posto che a quadro RN non evidenziava alcuna imposta lorda, poteva usufruire della specifica detrazione prevista per tali contratti?

    Risposta

    Agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale in regime convenzionale, spetta una detrazione pari a € 495,80 se il reddito complessivo (RN1, col. 1) non è superiore a € 15.493,71 ovvero a € 247,90 se è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41. La detrazione va rapportata ai giorni dell’anno in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Come disposto dal comma 1-sexies dell’art. 16, TUIR “qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 [per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi], è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta”. Pertanto, l’importo pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza va comunque considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e quindi si riflette in una maggiore IRPEF a credito o in una minore IRPEF a debito. Se nel mod. UNICO 2012 PF il contribuente non ha “recuperato” la detrazione in esame, può presentare una dichiarazione integrativa “a favore” nella quale riportare: − a rigo RP71 i dati per fruire della detrazione, indicando, in particolare, a colonna 1 il codice “2”; − la detrazione a rigo RN14 colonna 1, e a colonna 2 l’ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda al netto delle altre detrazioni (nel caso di specie va indicato € 496). In tal modo la detrazione confluirà a rigo “differenza”, originando un credito IRPEF pari all’ammontare della detrazione spettante (€ 496).

    Pubblicata il: 27-11-2012

    Oggetto

    Termini di presentazione della dichiarazione IMU

    Domanda

    Con il differimento al 4.2.2013 del termine di presentazione della dichiarazione IMU è confermato anche il differimento del riferimento ai 90 giorni per le variazioni intervenute anteriormente al nuovo termine?

    Risposta

    Come disposto dal testo originario dell’art. 9, comma 3, lett. b), DL n. 174/2012 il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1.1.2012 è stato prorogato al 30.11.2012. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate dal DM 30.10.2012, specificano che al fine di “garantire, in ogni caso, al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione …, se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013”. Ora, anche a seguito del nuovo termine fissato per la proroga (“entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto di approvazione del modello della dichiarazione IMU”) in sede di conversione in legge del citato Decreto (il testo è stato approvato dalla Camera ed è attualmente in corso di approvazione dal Senato), dovrà essere considerata l’operatività del rispetto dei 90 giorni. Di conseguenza, per un immobile il cui obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 3.1.2013 la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 3.4.2013.