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Pubblicata il: 16-10-2012
Cedolare secca e presenza di pertinenze
Un contribuente, proprietario di un appartamento, intende concederlo in locazione e optare per la cedolare secca.
Considerato che oltre l’appartamento vengono congiuntamente locati anche il garage e la cantina ad esso pertinenziali, l’opzione si estende ad entrambe le pertinenze?
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, possono essere assoggettati alla cedolare secca i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo ed alle “pertinenze locate congiuntamente all’abitazione”. Tra queste ultime sono comprese, ad esempio, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (ossia, rimesse, autorimesse, magazzini e locali di deposito, ecc.) sempreché utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione locata. Con riguardo al numero di pertinenze per le quali è possibile avvalersi della cedolare secca, non sussiste alcuna limitazione e pertanto, nel caso di specie, l’affitto congiunto dell’immobile ad uso abitativo e delle 2 pertinenze comporta la tassazione sostitutiva per tutti i 3 immobili (abitazione, garage e cantina). Merita comunque rammentare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, il regime di tassazione sostitutiva trova applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che: il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti; nel contratto di locazione venga fatto riferimento a quello relativo all’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. È inoltre opportuno segnalare che l’opzione per la cedolare secca non può riguardare esclusivamente il canone relativo al contratto di locazione della sola pertinenza (ad esempio, locazione del solo garage, cantina, posto auto).
Pubblicata il: 02-10-2012Operazioni con Lussemburgo e Libano e separata indicazione nel mod. UNICO
Nel 2011 una società ha acquistato beni da un fornitore avente sede in Lussemburgo e da un altro avente sede in Libano. La società, in relazione alle operazioni effettuate, ha presentato gli elenchi “black list” ma non ha indicato separatamente il costo nella dichiarazione dei redditi.
Si chiede di confermare la correttezza di tale comportamento.
Ai fini delle imposte dirette, per verificare la sussistenza dell’obbligo di indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi alle operazioni poste in essere con soggetti residenti in Paesi “black list” è necessario avere riguardo alla lista di cui al DM 23.1.2002. Diversamente, ai fini della comunicazione degli elenchi “black list”, i Paesi considerati paradisi fiscali sono individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. In particolare, con riferimento al caso in esame: - il comportamento della società è corretto con riguardo al Lussemburgo. Infatti, tale Paese non è considerato “black list” ai fini delle imposte dirette, mentre è tale ai fini degli elenchi e pertanto non sussiste l’obbligo di separata indicazione nel mod. UNICO mentre è previsto l’obbligo di invio dei predetti elenchi; - posto che il Libano è considerato “black list” sia ai fini delle imposte dirette che degli elenchi, la società, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, dovrà provvedere ad inviare un mod. UNICO integrativo indicando separatamente i costi sostenuti per le operazioni poste in essere con il fornitore libanese. La regolarizzazione effettuata prima dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno nel corso del quale la violazione è commessa, ossia entro il 30.9.2013, comporta il pagamento di € 32 da effettuarsi con il mod. F24 riportando il codice tributo “8911”.
Pubblicata il: 02-10-2012Acquisto box auto e detrazione IRPEF 50%
Un soggetto ha intenzione di acquistare da un privato un box auto da utilizzare quale pertinenza dell’appartamento.
È possibile usufruire della detrazione del 50%?
In base all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR la detrazione IRPEF del 36% (ora 50%) è riconosciuta per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Come desumibile dalla CM 24.2.98, n. 57, è necessario che la “realizzazione” sia eseguita dal proprietario dell’unità immobiliare abitativa (in economia o in appalto, o da un’impresa edile, con la conseguenza che l’agevolazione spetta soltanto per l’acquisto “da nuovo”. Con riferimento al caso prospettato pertanto l’acquirente del box auto pertinenziale non può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%.
Pubblicata il: 02-10-2012Detrazione del 55%, spese per l’impianto fotovoltaico e c.d. “tariffa incentivante”
Un privato ha installato sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico. Per tale intervento è possibile usufruire della detrazione del 55%?
In caso affermativo ci sono problemi di “compatibilità” tra detta detrazione e la c.d. “tariffa incentivante”?
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.5.2008, n. 207/E, ha chiarito che la detrazione del 55% non è applicabile all’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma solo alle spese di riqualificazione energetica e che la stessa non è compatibile con la tariffa incentivante. In merito va evidenziato che tale incompatibilità è stata recepita normativamente. L’art. 10, comma 2-bis, DM 19.2.2007 dispone infatti che “ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica … le detrazioni di cui al presente decreto [55%] non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia ... in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Con riferimento al quesito posto, quindi, il contribuente non potrà usufruire della detrazione del 55% per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici potendo beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento alle eventuali spese di riqualificazione energetica (ad esempio, isolamento del tetto) che risultano connesse all’installazione dell’impianto.
Pubblicata il: 04-09-2012Esportazione triangolare: utilizzo e determinazione del plafond
Una società italiana (A), esportatore abituale, acquista un’attrezzatura da un fornitore italiano (B) incaricandolo di consegnare il bene direttamente al proprio cliente svizzero (C).
È vero che la società italiana non è obbligata ad inviare la lettera d’intento al proprio fornitore e che per la stessa tale operazione non contribuisce alla determinazione del plafond?
Nelle esportazioni c.d. “triangolari”, in cui un operatore nazionale (“A”) cede dei beni ad un soggetto extraUE (“C”), acquistandoli da un altro operatore nazionale (“B”) incaricando quest’ultimo di consegnarli all’acquirente (“C”): − la cessione da “A” a “C”, anche se effettuata tramite l’intervento di un altro operatore nazionale (“B”), costituisce un’esportazione diretta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72; − anche la cessione tra i due operatori nazionali (da “B” a “A”) è considerata un’esportazione a condizione che i beni vengano trasportati o spediti all’estero da “B” su incarico di “A”. Come evidenziato dell’Agenzia delle Dogane nella Circolare 27.2.2003, n. 8/D, l’operatore deve acquisire la documentazione idonea a provare l’effettivo trasporto del bene nello Stato di destinazione (fattura di trasporto emessa nei confronti di “B”, contratto scritto o lettera d’incarico da cui sia desumibile che “B” consegna i beni direttamente all’estero). In tale situazione la società “A” acquista i beni destinati all’esportazione in regime di non imponibilità, senza la necessità di utilizzare il plafond, in quanto la relativa cessione è oggettivamente non imponibile IVA. In merito alla determinazione del plafond va evidenziato che, come specificato nella CM 9.4.81, n. 12, il plafond generato dall’esportazione in capo al promotore dell’operazione (“A”) è “vincolato”, ossia per la parte connessa al costo sostenuto per l’acquisto, l’utilizzo è limitato all’acquisto di “beni da esportare nello stato originario” entro 6 mesi dalla consegna.
