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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Detrazioni per familiari a carico e comunicazione al datore di lavoro

    Domanda

    L’incremento delle detrazioni per familiari a carico previsto dalla Finanziaria 2013 comporta per il dipendente l’obbligo di ripresentare al datore di lavoro la comunicazione necessaria ai fini della fruizione delle detrazioni stesse?

    Risposta

    E' stato soppresso l’obbligo, da parte dei dipendenti e pensionati, di comunicare annualmente al sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico. Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la relativa ripresentazione. La variazione dell’ammontare delle detrazioni spettanti dall’1.1.2013 disposta dalla Legge di Stabilità non rientra tra quelle che richiedono la presentazione di una nuova dichiarazione da parte del dipendente/pensionato.

    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Affitto ramo d’azienda e variazione canone

    Domanda

    Dal 2000 è in corso un contratto di affitto di ramo d’azienda. Ora le parti intendono ridurre dal 2013 il canone.
    Poiché il valore dell’azienda è costituito per più del 50% dall’immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività, si rende necessario versare in sede di registrazione della variazione l’imposta di registro dell’1% come disposto dall’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006?

    Risposta

    L’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006, prevede che anche all’affitto d’azienda debba essere applicato, a determinate condizioni, il regime delle locazioni immobiliari. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 16.11.2006, n. 33/E e 1.3.2007, n. 12/E la suddetta norma è caratterizzata da un chiaro intento antielusivo e pertanto applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 12.8.2006. Nel caso di specie si ritiene che la modifica del canone di locazione non possa essere qualificata come un “nuovo contratto” e pertanto non sussiste la necessità di verificare l’applicazione della citata disposizione.

    Pubblicata il: 07-01-2013

    Oggetto

    Affitto dell’unica azienda e cessione bene strumentale

    Domanda

    Durante l’affitto dell’unica azienda il concedente (la cui partita IVA è stata sospesa) deve vendere un macchinario dell’azienda. Tale comportamento implica degli adempimenti IVA?

    Risposta

    Come previsto dalle CM 19.3.85 n. 26 e 4.11.86, n. 72, l’affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale richiede la sospensione della partita IVA, con conseguente esonero dagli adempimenti IVA di cui al Titolo II, DPR n. 633/72. Il concedente mantiene quindi il numero di partita IVA, ma è esonerato, per il periodo di durata dell’affitto, dagli obblighi previsti dalla disciplina IVA. Qualora al termine del contratto riprenda l’attività imprenditoriale dovrà “riattivare” la stessa partita IVA. Se durante l’affitto il concedente cede dei beni strumentali dell’azienda, come evidenziato nella CM 30.5.95, n. 154, la sussistenza del requisito soggettivo d’imposta non viene meno e pertanto l’operazione va assoggettata ad IVA con il rispetto dei conseguenti adempimenti (fatturazione, liquidazione e versamento dell’imposta, nonché presentazione della dichiarazione annuale).

    Pubblicata il: 07-01-2013

    Oggetto

    Nuovo regime “IVA per cassa” e pagamento parziale della fattura

    Domanda

    Un contribuente ha optato dall’1.12.2012 per la nuova “IVA per cassa”. Una fattura emessa a dicembre con il nuovo regime, a causa di difficoltà finanziarie, è stata pagata dal cliente soltanto per il 50%. Come va determinata l’IVA da versare nella liquidazione di dicembre 2012?

    Risposta

    Per i soggetti che optano per il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa” è previsto il differimento dell’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento. Di conseguenza l’IVA esposta in fattura sarà conteggiata “a debito” nella liquidazione del periodo (mese/trimestre) di incasso del corrispettivo. Come disposto dal DM 11.10.2012, in presenza di “un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”. Nel caso esaminato, il contribuente ha incassato il 50% del corrispettivo dovuto. Di conseguenza l’IVA da considerare a debito nella liquidazione di dicembre 2012 corrisponde al 50% dell’imposta indicata in fattura.

    Pubblicata il: 07-01-2013

    Oggetto

    Corrispettivo derivante dallo sfruttamento economico di marchio da parte di soggetto non imprenditore: quale il regime fiscale?

    Domanda

    Si domanda quale sia il regime fiscale applicabile alle royalties percepite dall'autore, persona fisica non imprenditore, di un marchio da lui ideato e registrato.

    Risposta

    L'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR fa rientrare nell'ambito dei redditi diversi quelli derivanti da "attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente". La relazione ministeriale al TUIR afferma che "ai redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio non si può riconoscere né natura di redditi di lavoro autonomo né quella di redditi diversi, dato che l'utilizzazione dei marchi d'impresa avviene o in sede di trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, o mediante la concessione di licenze non esclusive e quindi nell'esercizio d'impresa (salvo ipotesi marginali per le quali potrà, eventualmente, soccorrere l'ampia previsione dell'art. 81, n. 11"). In altre parole, interpretando tale relazione ministeriale sembrerebbe che gli atti economici relativi al marchio possiedono rilevanza impositiva, ai fini delle imposte sui redditi, solo se compiuti nell'ambito di un'attività commerciale. Inoltre, l'art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR considera redditi di lavoro autonomo "i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali". Però, non vengono richiamati i marchi, per cui sembrerebbe che ogni corrispettivo derivante dallo sfruttamento economico del marchio da parte di un soggetto non imprenditore, non può configurarsi nemmeno come reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, la dottrina prevalente (si veda tra gli altri, Leo-Monacchi-Schiavo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffrè Editore, 1999, paragrafo 14, pag. 1309 e Giuseppe Rebecca, Carlotta Baruchello, Licenza e cessione di marchio da parte di privato: effetti fiscali, in Il fisco n. 19/2005, pag. 2892) ritiene che l'ultimo inciso della relazione governativa al TUIR pare recuperare a tassazione come reddito diverso tale fattispecie, potendo effettivamente rientrare tra le "ipotesi marginali per le quali potrà soccorrere l'ampia previsione dell'art. 81 n. 11", ora art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR. In conclusione, aderendo a tale filone dottrinale, si ritiene che il soggetto percettore delle royalties, non imprenditore, debba assoggettare le stesse a tassazione Irpef, considerandole come redditi diversi.