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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Noleggio auto usata e regime del margine

    Domanda

    Un rivenditore di auto usate intende noleggiare (temporaneamente) un’auto acquistata con applicazione del regime del margine. Tale prestazione è soggetta ad IVA al 21% ovvero rientra nel regime del margine?

    Risposta

    Il regime del margine ex art. 36, DL n. 41/95 dispone che “per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione … acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie”. Il regime del margine è pertanto applicabile soltanto con riferimento alle cessioni di beni usati; non rientrano nello stesso le altre prestazioni effettuate, quali, ad esempio, quelle di noleggio, ancorché aventi ad oggetto i predetti beni. Di conseguenza per il noleggio dell’auto usata va emessa fattura con applicazione dell’IVA ordinaria.

    Pubblicata il: 17-12-2012

    Oggetto

    Ritenute su compensi ad atleti di un’associazione sportiva dilettantistica

    Domanda

    Un’associazione sportiva dilettantistica ha corrisposto, a più riprese, ad un atleta il compenso spettante.
    Poiché a breve l’ammontare complessivo della somma corrisposta eccederà € 7.500 deve essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta. Con quale codice tributo va versata?

    Risposta

    I compensi, indennità, rimborsi forfetari e premi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche ai collaboratori sportivi dilettanti, ai direttori tecnici, a coloro che svolgono funzioni amministrativogestionale costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e gli stessi: − fino a € 7.500 sono esenti da IRPEF; − sugli ulteriori € 20.658,28 sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF del 23% e dell’addizionale regionale; − sulle somme eccedenti sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto IRPEF del 23% e dell’addizionale regionale. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.3.2001, n. 37/E “per il versamento delle ritenute operate, sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto, da effettuarsi mediante modello F24, si precisa che il codice-tributo da utilizzare è il 1041…”. Va tuttavia evidenziato che dall’1.5.2002 il codice 1041 è “confluito” nel codice tributo 1040 e pertanto il versamento delle predette ritenute va effettuato con detto codice.

    Pubblicata il: 27-11-2012

    Oggetto

    Regime nuove iniziative e detrazione d’imposta contratti di locazione

    Domanda

    Un ingegnere in regime delle nuove iniziative dal 2011 ha preso in locazione nel 2010 un immobile, adibito ad abitazione principale, con un contratto in regime convenzionale.
    Non avendo altri redditi oltre a quello derivante dall’attività professionale, nel mod. UNICO 2012 PF, posto che a quadro RN non evidenziava alcuna imposta lorda, poteva usufruire della specifica detrazione prevista per tali contratti?

    Risposta

    Agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale in regime convenzionale, spetta una detrazione pari a € 495,80 se il reddito complessivo (RN1, col. 1) non è superiore a € 15.493,71 ovvero a € 247,90 se è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41. La detrazione va rapportata ai giorni dell’anno in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Come disposto dal comma 1-sexies dell’art. 16, TUIR “qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 [per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi], è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta”. Pertanto, l’importo pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza va comunque considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e quindi si riflette in una maggiore IRPEF a credito o in una minore IRPEF a debito. Se nel mod. UNICO 2012 PF il contribuente non ha “recuperato” la detrazione in esame, può presentare una dichiarazione integrativa “a favore” nella quale riportare: − a rigo RP71 i dati per fruire della detrazione, indicando, in particolare, a colonna 1 il codice “2”; − la detrazione a rigo RN14 colonna 1, e a colonna 2 l’ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda al netto delle altre detrazioni (nel caso di specie va indicato € 496). In tal modo la detrazione confluirà a rigo “differenza”, originando un credito IRPEF pari all’ammontare della detrazione spettante (€ 496).

    Pubblicata il: 27-11-2012

    Oggetto

    Termini di presentazione della dichiarazione IMU

    Domanda

    Con il differimento al 4.2.2013 del termine di presentazione della dichiarazione IMU è confermato anche il differimento del riferimento ai 90 giorni per le variazioni intervenute anteriormente al nuovo termine?

    Risposta

    Come disposto dal testo originario dell’art. 9, comma 3, lett. b), DL n. 174/2012 il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1.1.2012 è stato prorogato al 30.11.2012. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate dal DM 30.10.2012, specificano che al fine di “garantire, in ogni caso, al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione …, se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013”. Ora, anche a seguito del nuovo termine fissato per la proroga (“entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto di approvazione del modello della dichiarazione IMU”) in sede di conversione in legge del citato Decreto (il testo è stato approvato dalla Camera ed è attualmente in corso di approvazione dal Senato), dovrà essere considerata l’operatività del rispetto dei 90 giorni. Di conseguenza, per un immobile il cui obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 3.1.2013 la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 3.4.2013.

    Pubblicata il: 27-11-2012

    Oggetto

    Cessione beni ad operatore sammarinese

    Domanda

    Un’impresa italiana ha ceduto un’attrezzatura ad un operatore residente a San Marino per un importo di € 15.000.
    Si chiede se è necessario inviare gli elenchi Intrastat e la comunicazione black-list (il soggetto non ha mai effettuato cessioni UE).

    Risposta

    Le cessioni di beni verso San Marino, per effetto del rinvio operato dall’art. 71, DPR n. 633/72, sono assimilate alle esportazioni e pertanto sono non imponibili in Italia ex art. 8, DPR n. 633/72. In relazione a tali operazioni sussiste l’obbligo di presentazione dei modd. Intra, per la sola parte fiscale, come specificato dall’art. 4, DM 24.12.93, qualora il cedente, contestualmente alle cessioni nei confronti di San Marino, intrattenga “rapporti commerciali con” con altri Stati UE. Nella RM 23.4.97, n. 83/E è stato precisato che per rapporti commerciali si devono intendere solo le cessioni (a nulla rilevando quindi gli acquisti UE). Di conseguenza il predetto obbligo non interessa le imprese italiane che effettuano: • esclusivamente operazioni con San Marino (come nel caso prospettato); ovvero • contemporaneamente anche cessioni extraUE. Posto che San Marino, rientrando nella lista ex DM 4.5.99, è considerato “Paradiso fiscale” sussiste l’obbligo di comunicare i dati relativi alle cessioni / acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese/ricevute con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black-list”. Si rammenta che il predetto obbligo è limitato alle cessioni di beni/prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.