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Pubblicata il: 22-05-2012
Scomputo nel 2011 delle ritenute d’acconto subite nel 2012
Una srl ha emesso a fine 2011 una fattura per lavori di ristrutturazione edilizia ultimati in tale anno. Il cliente ha provveduto al pagamento a gennaio 2012 e la banca ha trattenuto la ritenuta del 4%. Tale ritenuta d’acconto può essere scomputata nel 2011 ancorché operata nel 2012?
La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 22, TUIR, dall’imposta lorda sono scomputabili “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …â€. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i ricavi dei lavori di ristrutturazione edilizia concorrono alla formazione del reddito 2011 alla srl è concesso di scomputare nel 2011 la ritenuta d’acconto subita nel 2012 all’atto del pagamento della fattura da parte del cliente.
Pubblicata il: 22-05-2012Pertinenze dell’abitazione principale
Un privato possiede 2 cantine di circa 2mq. La prima è accatastata con l’appartamento mentre la seconda è autonoma. È possibile applicare l’aliquota IMU ridotta alla seconda cantina non essendo la prima autonomamente accatastata?
Come previsto dall’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale al massimo 3 immobili ciascuno appartenente ad una diversa delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. Nel limite delle suddette 3 pertinenze va “conteggiata†anche quella accatastata unitamente all’abitazione principale. Ciò comporta quindi che nel caso di specie non è possibile applicare l’aliquota IMU ridotta alla (“secondaâ€) cantina accatastata autonomamente.
Pubblicata il: 08-05-2012Canoni inquilino moroso con sentenza di sfratto percepiti in anni successivi
Nel 2010 il proprietario di un appartamento locato non ha percepito i canoni di locazione e per questo ha ottenuto la sentenza di sfratto dell’inquilino per morosità . Ciò ha permesso allo stesso di non dichiarare i canoni non percepiti nel mod. UNICO 2011 PF. Considerato che nel 2011 l’ex inquilino ha corrisposto una parte dei canoni dovuti, come va dichiarata tale somma?
Poichè né le istruzioni per la compilazione del mod. UNICO PF / 730 né il TUIR disciplinano espressamente la fattispecie in esame, per la relativa “gestione†va fatto riferimento a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E secondo la quale nel caso in cui il proprietario non abbia dichiarato i canoni di locazione, non avendoli percepiti ed essendo in possesso della sentenza di sfratto per morosità , e “in un periodo successivo, li riscuota in tutto o in parte, le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16 [ora art. 17], comma 1, lett. n-bis), del TUIRâ€. Detti canoni incassati “tardivamente†vanno quindi assoggettati a tassazione separata come previsto per le somme percepite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti in periodi precedenti e, di conseguenza, vanno indicati a rigo RM9 del mod. UNICO 2012 PF o a rigo D7, con il codice “3â€, del mod. 730/2012.
Pubblicata il: 02-05-2012Opzione contabilità ordinaria nel 2011 e tenuta contabilità semplificata dal 2012
Una società esercita un’attività di prestazioni di servizi (intermediazioni). Per il 2010 il volume d’affari era pari a circa € 428.000 mentre i ricavi ammontavano a circa € 325.000.
Nel 2011 ha tenuto la contabilità ordinaria anche successivamente al 14.5.2011. Per il 2011 il volume d’affari è pari a circa € 305.000 mentre i ricavi a circa € 340.000.
Per il 2012 è possibile tenere la contabilità semplificata, avendo di fatto optato nel 2011 per la contabilità ordinaria?
La società sopra descritta, avendo continuato a tenere la contabilità ordinaria successivamente al 14.5.2011, dovrà manifestare la relativa opzione barrando la casella di rigo VO20 presente nel mod. IVA 2012 relativo al 2011. La scelta così manifestata è valida fino a revoca, con durata minima di 1 anno. Tenendo presente quanto detto, la società può revocare l’opzione e tenere, a decorrere dal 2012, la contabilità semplificata, in quanto i ricavi 2011 sono non superiori al nuovo limite di € 400.000. Va evidenziato che tale revoca dovrà essere comunicata barrando l’apposita casella presente nel quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012. È opportuno comunque verificare che la società non abbia effettuato l’opzione ai fini IRAP per il metodo c.d. “di bilancioâ€, avente validità minima triennale, che vincola alla tenuta della contabilità ordinaria. Ai fini IVA nel 2011 la società ha effettuato le liquidazioni periodiche mensili (nel 2010 il volume d’affari superava il precedente limite pari a € 309.874,14). Nel 2012, avendo realizzato nel 2011 un volume d’affari inferiore al nuovo limite di € 400.000, la società può liquidare l’IVA trimestralmente. A tal fine, come noto, vale il comportamento concludente e l’opzione dovrà essere comunicata nell’ambito del quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012.
Pubblicata il: 02-05-2012Elenco clienti – fornitori e operazioni con soggetti extraUE non “black listâ€
Le operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nell’elenco black list devono essere inserite nella comunicazione clienti –fornitori?
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, ha precisato che sono oggetto di comunicazione nell’elenco clienti – fornitori le operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza non vanno inserite nell’elenco le operazioni non rilevanti ai fini IVA a seguito della mancanza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). In particolare, con riferimento alle operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nell’elenco degli Stati c.d. “black list†assume importanza la territorialità IVA. Se la stessa è in Italia, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, l’operazione va assoggettata ad IVA in Italia e pertanto va inserita nell’elenco clienti – fornitori. Nel caso, ad esempio, di una prestazione di servizi “genericaâ€, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, resa da un’impresa italiana nei confronti di una società con sede a New York (Stati Uniti), l’operazione non andrà riportata nell’elenco clienti – fornitori poiché l’operazione non rileva territorialmente ai fini IVA in Italia.