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Pubblicata il: 02-05-2012
Opzione contabilitĂ ordinaria nel 2011 e tenuta contabilitĂ semplificata dal 2012
Una societĂ esercita unâattivitĂ di prestazioni di servizi (intermediazioni). Per il 2010 il volume dâaffari era pari a circa ⏠428.000 mentre i ricavi ammontavano a circa ⏠325.000.
Nel 2011 ha tenuto la contabilitĂ ordinaria anche successivamente al 14.5.2011. Per il 2011 il volume dâaffari è pari a circa ⏠305.000 mentre i ricavi a circa ⏠340.000.
Per il 2012 è possibile tenere la contabilità semplificata, avendo di fatto optato nel 2011 per la contabilità ordinaria?
La societĂ sopra descritta, avendo continuato a tenere la contabilitĂ ordinaria successivamente al 14.5.2011, dovrĂ manifestare la relativa opzione barrando la casella di rigo VO20 presente nel mod. IVA 2012 relativo al 2011. La scelta cosĂŹ manifestata è valida fino a revoca, con durata minima di 1 anno. Tenendo presente quanto detto, la societĂ può revocare lâopzione e tenere, a decorrere dal 2012, la contabilitĂ semplificata, in quanto i ricavi 2011 sono non superiori al nuovo limite di ⏠400.000. Va evidenziato che tale revoca dovrĂ essere comunicata barrando lâapposita casella presente nel quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012. Ă opportuno comunque verificare che la societĂ non abbia effettuato lâopzione ai fini IRAP per il metodo c.d. âdi bilancioâ, avente validitĂ minima triennale, che vincola alla tenuta della contabilitĂ ordinaria. Ai fini IVA nel 2011 la societĂ ha effettuato le liquidazioni periodiche mensili (nel 2010 il volume dâaffari superava il precedente limite pari a ⏠309.874,14). Nel 2012, avendo realizzato nel 2011 un volume dâaffari inferiore al nuovo limite di ⏠400.000, la societĂ può liquidare lâIVA trimestralmente. A tal fine, come noto, vale il comportamento concludente e lâopzione dovrĂ essere comunicata nellâambito del quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012.
Pubblicata il: 02-05-2012Elenco clienti â fornitori e operazioni con soggetti extraUE non âblack listâ
Le operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nellâelenco black list devono essere inserite nella comunicazione clienti âfornitori?
LâAgenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, ha precisato che sono oggetto di comunicazione nellâelenco clienti â fornitori le operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza non vanno inserite nellâelenco le operazioni non rilevanti ai fini IVA a seguito della mancanza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). In particolare, con riferimento alle operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nellâelenco degli Stati c.d. âblack listâ assume importanza la territorialitĂ IVA. Se la stessa è in Italia, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, lâoperazione va assoggettata ad IVA in Italia e pertanto va inserita nellâelenco clienti â fornitori. Nel caso, ad esempio, di una prestazione di servizi âgenericaâ, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, resa da unâimpresa italiana nei confronti di una societĂ con sede a New York (Stati Uniti), lâoperazione non andrĂ riportata nellâelenco clienti â fornitori poichĂŠ lâoperazione non rileva territorialmente ai fini IVA in Italia.
Pubblicata il: 02-05-2012Corrispettivi video-poker ed elenco clienti â fornitori
In relazione ai corrispettivi incassati da un bar per gli apparecchi video-poker come va compilato lâelenco clienti â fornitori?
Il trattamento da riservare alle operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS c.d. ânew slotâ è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dellâAgenzia delle Entrate nellâambito delle risposte contenute nel Documento pubblicato sul sito Internet datato 22.12.2011. In particolare è stato chiesto se nella comunicazione relativa al 2011 i corrispettivi degli apparecchi in esame (esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72)âdebbano essere indicati tenendo conto dellâimporto complessivamente incassato per lâanno, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del Concessionario della rete telematica AAMS e con la indicazione del codice modalitĂ di pagamento 3â. LâAgenzia ha confermato che per il 2011 âtali compensi possono essere comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con la indicazione della modalitĂ di pagamento = â3â, come corrispettivi periodiciâ.
Pubblicata il: 11-04-2012Prestazione di servizi ex minimo nei confronti di soggetto extraUE
Un artigiano in regime dei minimi ha svolto nel 2011 un lavoro in Italia (lavorazione) per conto di una ditta svizzera. Dal 2012, avendo iniziato lâattivitĂ prima del 2008, è uscito dal regime dei minimi. Come deve essere emessa la fattura al cliente svizzero?
Il soggetto in esame (contribuente minimo nel 2011), avendo iniziato lâattivitĂ prima del 2008, passa dal 2012 al regime ordinario di applicazione dellâIVA e di determinazione del reddito (eventualmente usufruendo del regime contabile âsemplificatoâ degli ex minimi). PoichĂŠ la prestazione eseguita nei confronti del cliente extraUE rientra tra i c.d. âservizi genericiâ la fattura va emessa senza applicazione dellâIVA ai sensi dellâart. 7-ter, DPR n. 633/72. Si evidenzia che ancorchè la prestazione sia di competenza del 2011, considerato che in tale anno non è stata incassata (per tale anno devono essere rispettate le regole previste dal regime dei minimi), concorrerĂ a formare il reddito dâimpresa del 2012.
Pubblicata il: 11-04-2012Esclusione limitazioni denaro contante per artigiani orafi
Un artigiano orafo può cedere ad un turista russo un bene senza rispettare il limite di ⏠1.000 per i pagamenti in contante?
La risposta è positiva. Lâesonero dal rispetto della limitazione dellâutilizzo del denaro contante è riservato, come desumibile dallâart. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ai commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72, nonchĂŠ alle agenzie viaggio, per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di turisti extraUE. Si rammenta che a tal fine lâartigiano dovrĂ spedire preventivamente allâAgenzia delle Entrate lâapposita domanda, in via telematica, e rispettare i prescritti adempimenti.