Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-05-2012

    Oggetto

    Opzione contabilitĂ  ordinaria nel 2011 e tenuta contabilitĂ  semplificata dal 2012

    Domanda

    Una società esercita un’attività di prestazioni di servizi (intermediazioni). Per il 2010 il volume d’affari era pari a circa € 428.000 mentre i ricavi ammontavano a circa € 325.000.
    Nel 2011 ha tenuto la contabilità ordinaria anche successivamente al 14.5.2011. Per il 2011 il volume d’affari è pari a circa € 305.000 mentre i ricavi a circa € 340.000.
    Per il 2012 è possibile tenere la contabilità semplificata, avendo di fatto optato nel 2011 per la contabilità ordinaria?

    Risposta

    La società sopra descritta, avendo continuato a tenere la contabilità ordinaria successivamente al 14.5.2011, dovrà manifestare la relativa opzione barrando la casella di rigo VO20 presente nel mod. IVA 2012 relativo al 2011. La scelta così manifestata è valida fino a revoca, con durata minima di 1 anno. Tenendo presente quanto detto, la società può revocare l’opzione e tenere, a decorrere dal 2012, la contabilità semplificata, in quanto i ricavi 2011 sono non superiori al nuovo limite di € 400.000. Va evidenziato che tale revoca dovrà essere comunicata barrando l’apposita casella presente nel quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012. È opportuno comunque verificare che la società non abbia effettuato l’opzione ai fini IRAP per il metodo c.d. “di bilancio”, avente validità minima triennale, che vincola alla tenuta della contabilità ordinaria. Ai fini IVA nel 2011 la società ha effettuato le liquidazioni periodiche mensili (nel 2010 il volume d’affari superava il precedente limite pari a € 309.874,14). Nel 2012, avendo realizzato nel 2011 un volume d’affari inferiore al nuovo limite di € 400.000, la società può liquidare l’IVA trimestralmente. A tal fine, come noto, vale il comportamento concludente e l’opzione dovrà essere comunicata nell’ambito del quadro VO del mod. IVA 2013 relativo al 2012.

    Pubblicata il: 02-05-2012

    Oggetto

    Elenco clienti – fornitori e operazioni con soggetti extraUE non “black list”

    Domanda

    Le operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nell’elenco black list devono essere inserite nella comunicazione clienti –fornitori?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, ha precisato che sono oggetto di comunicazione nell’elenco clienti – fornitori le operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza non vanno inserite nell’elenco le operazioni non rilevanti ai fini IVA a seguito della mancanza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). In particolare, con riferimento alle operazioni rese / ricevute da operatori extraUE non ricompresi nell’elenco degli Stati c.d. “black list” assume importanza la territorialità IVA. Se la stessa è in Italia, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo e oggettivo, l’operazione va assoggettata ad IVA in Italia e pertanto va inserita nell’elenco clienti – fornitori. Nel caso, ad esempio, di una prestazione di servizi “generica”, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, resa da un’impresa italiana nei confronti di una società con sede a New York (Stati Uniti), l’operazione non andrà riportata nell’elenco clienti – fornitori poiché l’operazione non rileva territorialmente ai fini IVA in Italia.

    Pubblicata il: 02-05-2012

    Oggetto

    Corrispettivi video-poker ed elenco clienti – fornitori

    Domanda

    In relazione ai corrispettivi incassati da un bar per gli apparecchi video-poker come va compilato l’elenco clienti – fornitori?

    Risposta

    Il trattamento da riservare alle operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS c.d. “new slot” è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle risposte contenute nel Documento pubblicato sul sito Internet datato 22.12.2011. In particolare è stato chiesto se nella comunicazione relativa al 2011 i corrispettivi degli apparecchi in esame (esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72)“debbano essere indicati tenendo conto dell’importo complessivamente incassato per l’anno, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del Concessionario della rete telematica AAMS e con la indicazione del codice modalità di pagamento 3”. L’Agenzia ha confermato che per il 2011 “tali compensi possono essere comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con la indicazione della modalità di pagamento = ’3’, come corrispettivi periodici”.

    Pubblicata il: 11-04-2012

    Oggetto

    Prestazione di servizi ex minimo nei confronti di soggetto extraUE

    Domanda

    Un artigiano in regime dei minimi ha svolto nel 2011 un lavoro in Italia (lavorazione) per conto di una ditta svizzera. Dal 2012, avendo iniziato l’attività prima del 2008, è uscito dal regime dei minimi. Come deve essere emessa la fattura al cliente svizzero?

    Risposta

    Il soggetto in esame (contribuente minimo nel 2011), avendo iniziato l’attività prima del 2008, passa dal 2012 al regime ordinario di applicazione dell’IVA e di determinazione del reddito (eventualmente usufruendo del regime contabile “semplificato” degli ex minimi). Poiché la prestazione eseguita nei confronti del cliente extraUE rientra tra i c.d. “servizi generici” la fattura va emessa senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Si evidenzia che ancorchè la prestazione sia di competenza del 2011, considerato che in tale anno non è stata incassata (per tale anno devono essere rispettate le regole previste dal regime dei minimi), concorrerà a formare il reddito d’impresa del 2012.

    Pubblicata il: 11-04-2012

    Oggetto

    Esclusione limitazioni denaro contante per artigiani orafi

    Domanda

    Un artigiano orafo può cedere ad un turista russo un bene senza rispettare il limite di € 1.000 per i pagamenti in contante?

    Risposta

    La risposta è positiva. L’esonero dal rispetto della limitazione dell’utilizzo del denaro contante è riservato, come desumibile dall’art. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ai commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72, nonché alle agenzie viaggio, per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di turisti extraUE. Si rammenta che a tal fine l’artigiano dovrà spedire preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda, in via telematica, e rispettare i prescritti adempimenti.