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Pubblicata il: 31-07-2012
Rimborso credito IVA trimestrale
Per un contribuente abbiamo riscontrato che lâaliquota media degli acquisti è maggiore dellâaliquota media delle vendite maggiorata del 10%. Il contribuente presenta un credito IVA del primo trimestre 2012 pari a ⏠3.400 mentre quello del secondo ammonta a ⏠2.200. Ă intenzione
utilizzare tali crediti in compensazione per i versamenti del mod. UNICO 2012.
Si chiede di confermare il comportamento che il contribuente intende assumere.
Sulla base della situazione maturata in capo al contribuente va evidenziato che allo stesso non è consentito di âbeneficiareâ dellâutilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Innanzitutto per il credito IVA relativo al primo trimestre 2012 il mod. IVA TR doveva essere presentato entro il 30.4.2012. In relazione al credito IVA del secondo trimestre 2012 (determinato senza il âriportoâ del credito IVA del primo trimestre) non è possibile presentare il mod. IVA TR in quanto il relativo ammontare non è superiore a ⏠2.582,28.
Pubblicata il: 31-07-2012Opzione cedolare secca dal 2012: modalitĂ e acconti
Un soggetto ha locato un appartamento stipulando un contratto per il periodo 1.10.2009 â 30.9.2013.
Volendo applicare la cedolare secca per lâannualitĂ contrattuale decorrente dal 2012 (1.10.2012 â 30.9.2013) con quale modalitĂ va esercitata la relativa opzione e calcolato lâacconto per il 2012?
Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che lâopzione espressa in dichiarazione dei redditi ha effetto solo per lâannualitĂ contrattuale che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. Per lâannualitĂ contrattuale che parte dal 2012 (nel caso di specie 1.10.2012 â 30.9.2013) lâopzione va esercitata utilizzando il mod. 69. In merito allâacconto per il 2012 lâAgenzia nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E ha precisato che i contribuenti che scelgono dal 2012 di assoggettare a cedolare secca il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non sono tenuti al versamento del relativo acconto per tale annualitĂ . Ciò riguarda i contribuenti che: - fino al 2011 hanno assoggettato detto reddito ad IRPEF e che dal 2012 intendono assoggettarlo a cedolare secca; - stipulano dal 2012 nuovi contratti. Va altresĂŹ evidenziato che lâacconto IRPEF 2012 può essere determinato considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarĂ assoggettato ad IRPEF e pertanto lo stesso potrĂ essere calcolato utilizzando il metodo previsionale.
Pubblicata il: 31-07-2012Proventi âvideopokerâ e compilazione modello studi
Si chiede se i proventi derivanti dalla gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110, commi 6 e 7 TULPS vanno considerati âRICAGâ e quindi sono da indicare a rigo F08 del modello studi di settore.
Nelle istruzioni alla compilazione del quadro F degli studi di settore a commento di rigo F08 è riportato uno specifico elenco dei proventi considerati âRICAGâ (rivendita di carburante, rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti dei distributori di carburanti, rivendita di giornali, rivendita di generi di monopolio, ricevitorie superenalotto, lotto, ecc.) tra i quali non sono richiamati quelli in esame. Pertanto gli stessi vanno ricompresi tra i ricavi da indicare a rigo F01.
Pubblicata il: 17-07-2012Cessione autovettura usata a soggetto UE
Un agente di commercio, dopo aver provveduto alla radiazione dellâautovettura dal PRA per esportazione, procede alla cessione della stessa ad un soggetto passivo lituano.
Considerato che allâacquisto ha detratto interamente lâIVA a credito, si chiede conferma se la cessione possa essere fatturata non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93.
Va innanzitutto evidenziato che alla cessione in esame non può essere applicato il regime IVA del margine previsto per i beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (allâatto dellâacquisto il soggetto ha detratto interamente lâIVA a credito). Si conferma pertanto la non imponibilitĂ dellâoperazione ex art. 41, DL n. 331/93, in quanto cessione UE (con conseguente obbligo di presentazione del mod. Intra). Va comunque sottolineato che per poter applicare il predetto regime di non imponibilitĂ il cedente (nel nostro caso lâagente di commercio), come ribadito dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E, deve risultare iscritto nellâelenco VIES. In caso contrario la cessione va assoggettata ad IVA.
Pubblicata il: 17-07-2012Contribuente minimo e interessi passivi mutuo abitazione principale
Nel 2011 un carrozziere in regime dei minimi ha pagato interessi passivi relativi al mutuo contratto per lâacquisto dellâabitazione principale.
Nel mod. UNICO 2012 PF tale soggetto può detrarre i predetti interessi passivi?
Il reddito dâimpresa / lavoro autonomo prodotto nel regime dei minimi è assoggettato ad imposta sostitutiva e pertanto non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. In assenza di redditi di altra natura, soggetti ad IRPEF, non possono essere fatte valere eventuali deduzioni o detrazioni.