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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Deposito del bilancio approvato in seconda convocazione

    Domanda

    In una srl l’assemblea di approvazione del bilancio è stata convocata in prima convocazione il 29.4.2013 e in seconda convocazione il 14.5.2013. Essendo l’approvazione avvenuta in seconda convocazione, è corretto provvedere al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese
    entro 30 giorni da tale data o l’adempimento doveva essere comunque effettuato entro il 29.5?

    Risposta

    L’art. 2435, comma 1, C.c. dispone che “entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio … deve essere, a caura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese …”. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di effettiva approvazione, ancorché quest’ultima sia avvenuta in seconda convocazione. Di conseguenza, nel caso di specie, il bilancio va depositato entro il 13.6.2013.

    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Cessione immobile e trasferimento detrazione 36%

    Domanda

    Un privato ha recentemente acquistato il 40% di un immobile per il quale il cedente ha effettuato lavori di ristrutturazione beneficiando della detrazione del 36%.
    Nell’atto di compravendita non è stato specificato nulla in merito al trasferimento delle rate residue della detrazione. Si chiede di confermare se le rate residue si trasferiscono all’acquirente, il quale ne potrà beneficiare nella corrispondente misura del 40%, mentre il rimanente 60% resta in capo al cedente.

    Risposta

    In caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda il caso di specie non è ammesso il trasferimento in capo all’acquirente della detrazione corrispondente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 24.5.2009, n. 77/E, ha affrontato un caso simile a quello prospettato in vigenza dell’analoga disciplina in base alla quale “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … le detrazioni … non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.” A tal proposito è stato specificato che il trasferimento di una quota di proprietà da parte del proprietario esclusivo non determina “un corrispondente trasferimento del diritto alla detrazione in favore dell’acquirente pro-quota, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile”. Di conseguenza in tutte le ipotesi di frazionamento del diritto di proprietà non è configurabile un trasferimento in capo all’acquirente delle rate residue del beneficio fiscale in esame per “motivi di cautela fiscale, al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione”.

    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Detrazione 50% e limite massimo di spesa agevolabile per il 2012

    Domanda

    Un soggetto ha sostenuto nel 2010 spese per circa € 100.000 per un intervento di ristrutturazione edilizia (con una detrazione calcolata nel mod. UNICO 2011 nel limite di € 48.000). Alla luce dell’aumento della detrazione IRPEF dal 36% al 50% e dell’aumento del relativo limite di spesa
    agevolabile da € 48.000 a € 96.000, avendo riavviato i lavori nel secondo semestre 2012, può beneficiare per le spese sostenute in tale periodo della detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di € 96.000?

    Risposta

    Per le spese sostenute dal 26.6 al 31.12.2012, il contribuente potrà beneficiare della detrazione nella misura del 50% nel limite di € 96.000, però al netto delle spese agevolate nel 2010. Il caso di specie riguarda infatti un’ipotesi di prosecuzione di lavori precedentemente iniziati. Pertanto per individuare l’ammontare massimo di spesa agevolabile per il 2012 è necessario considerare anche quanto già usufruito in precedenza. Di fatto, quindi, il limite massimo di spesa agevolabile risulta pari a € 48.000 (96.000 - 48.000).

    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Fatturazione trasporto extra-UE a committente UE

    Domanda

    Una ditta di spedizioni italiana deve fatturare un trasporto di beni dall’Italia in Svizzera ad un cliente (committente) tedesco, soggetto passivo d’imposta. È corretto fatturare la prestazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 e presentare il mod. Intra?

    Risposta

    Il caso di specie costituisce una prestazione di servizi c.d. “generica”, non rilevante ai fini IVA in Italia. In capo alla ditta di spedizioni italiana sussiste l’obbligo di emissione della fattura senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 riportando sulla stessa che trattasi di operazione non soggetta ad IVA e l’indicazione “inversione contabile”. Inoltre, tale operazione va riepilogata nei modd. Intra.

    Pubblicata il: 28-05-2013

    Oggetto

    Deduzione abitazione principale e contribuente non residente

    Domanda

    Un soggetto residente in Germania è proprietario di alcuni appartamenti in Italia. In sede di compilazione del mod. UNICO 2010 quale “residente all’estero”, ha utilizzato il codice 1 (abitazione principale) con riguardo ad un immobile nel quale risiedono i genitori.
    Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha negato l’attribuzione della deduzione relativa all’abitazione principale. È corretta la ripresa effettuata dall’Ufficio?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’utilizzo del codice “1” (abitazione principale) del quadro RB del mod. UNICO consente al contribuente di beneficiare della deduzione relativa all’abitazione principale. Tale agevolazione non può essere applicata nel caso di specie. L’art. 24, comma 2, TUIR infatti, tra gli oneri ammessi in deduzione in capo ai soggetti non residenti, non contempla la deduzione prevista per il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR. In sede di compilazione della dichiarazione il soggetto in esame doveva utilizzare, anziché il codice “1”, il codice “10”, in quanto trattasi di unità immobiliare concessa in comodato a familiari che vi dimorano abitualmente.