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Pubblicata il: 16-10-2012
Divieto di compensazione dei crediti erariali e presenza di ruoli scaduti
In presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e scadute per importi superiori a ⏠1.500 è possibile lâutilizzo in compensazione del credito dâimposta riconosciuto per la âriduzione dellâaliquota di accisa sul gasolio per autotrazioneâ?
In caso di risposta negativa è possibile utilizzare tale credito per compensare mediante F24 accise quanto ancora pendente in esattoria (codice tributo âRUOLâ)?
Il divieto di compensazione, previsto dallâart. 31, comma 1, DL n. 78/2010, riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. In merito ai tributi cui fare riferimento, nella Circolare 15.2.2011, n. 4/E lâAgenzia delle Entrate ha richiamato, a titolo esemplificativo, le imposte dirette, lâIVA e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Successivamente la stessa Agenzia nella Circolare 11.3.2011, n. 13/E ha ricompreso lâIRAP e le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte sopra richiamate. Nella citata Circolare n. 13/E è comunque specificato che âai fini dellâindividuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito dâimposta, anche se vengono indicati nella sezione ÂŤerarioÂť del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dallâanticipazione di imposte da parte dello stesso.â Nel caso di specie, pertanto, la presenza del ruolo scaduto non ostacola lâutilizzo in compensazione del credito dâimposta riconosciuto per la âriduzione dellâaliquota di accisa sul gasolio per autotrazioneâ.
Pubblicata il: 16-10-2012Cessione immobile strumentale ristrutturato
La cessione ad un privato di un immobile strumentale (cat. C/1) effettuata da unâimpresa che ha realizzato sullo stesso lavori di ristrutturazione ex art. 31, Legge n. 457/78 è soggetta ad IVA al 10% o al 21%?
va evidenziato che la cessione in esame rientra nella previsione contenuta nellâart. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72 in base alla quale sono imponibili le cessioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni âeffettuate ⌠dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui allâarticolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dellâedilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dellâinterventoâ. In merito allâaliquota applicabile, è necessario fare riferimento al n. 127- quinquiesdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, che prevede lâaliquota IVA del 10% per le cessioni di âfabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui allâarticolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 [tali interventi sono stati trasfusi nel citato Testo unico dellâedilizia], esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) âŚâ, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato tali interventi, indipendentemente dalla categoria catastale dellâimmobile. Nel caso di specie, pertanto, lâimpresa applica lâaliquota IVA del 10%.
Pubblicata il: 16-10-2012Cedolare secca e presenza di pertinenze
Un contribuente, proprietario di un appartamento, intende concederlo in locazione e optare per la cedolare secca.
Considerato che oltre lâappartamento vengono congiuntamente locati anche il garage e la cantina ad esso pertinenziali, lâopzione si estende ad entrambe le pertinenze?
Ai sensi dellâart. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, possono essere assoggettati alla cedolare secca i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo ed alle âpertinenze locate congiuntamente allâabitazioneâ. Tra queste ultime sono comprese, ad esempio, le unitĂ immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (ossia, rimesse, autorimesse, magazzini e locali di deposito, ecc.) semprechĂŠ utilizzate in modo durevole a servizio dellâabitazione locata. Con riguardo al numero di pertinenze per le quali è possibile avvalersi della cedolare secca, non sussiste alcuna limitazione e pertanto, nel caso di specie, lâaffitto congiunto dellâimmobile ad uso abitativo e delle 2 pertinenze comporta la tassazione sostitutiva per tutti i 3 immobili (abitazione, garage e cantina). Merita comunque rammentare che, secondo quanto precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, il regime di tassazione sostitutiva trova applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo allâimmobile abitativo, a condizione che: il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti; nel contratto di locazione venga fatto riferimento a quello relativo allâimmobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con lâunitĂ abitativa giĂ locata. Ă inoltre opportuno segnalare che lâopzione per la cedolare secca non può riguardare esclusivamente il canone relativo al contratto di locazione della sola pertinenza (ad esempio, locazione del solo garage, cantina, posto auto).
Pubblicata il: 02-10-2012Operazioni con Lussemburgo e Libano e separata indicazione nel mod. UNICO
Nel 2011 una societĂ ha acquistato beni da un fornitore avente sede in Lussemburgo e da un altro avente sede in Libano. La societĂ , in relazione alle operazioni effettuate, ha presentato gli elenchi âblack listâ ma non ha indicato separatamente il costo nella dichiarazione dei redditi.
Si chiede di confermare la correttezza di tale comportamento.
Ai fini delle imposte dirette, per verificare la sussistenza dellâobbligo di indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi alle operazioni poste in essere con soggetti residenti in Paesi âblack listâ è necessario avere riguardo alla lista di cui al DM 23.1.2002. Diversamente, ai fini della comunicazione degli elenchi âblack listâ, i Paesi considerati paradisi fiscali sono individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. In particolare, con riferimento al caso in esame: - il comportamento della società è corretto con riguardo al Lussemburgo. Infatti, tale Paese non è considerato âblack listâ ai fini delle imposte dirette, mentre è tale ai fini degli elenchi e pertanto non sussiste lâobbligo di separata indicazione nel mod. UNICO mentre è previsto lâobbligo di invio dei predetti elenchi; - posto che il Libano è considerato âblack listâ sia ai fini delle imposte dirette che degli elenchi, la societĂ , al fine di evitare lâapplicazione delle sanzioni, dovrĂ provvedere ad inviare un mod. UNICO integrativo indicando separatamente i costi sostenuti per le operazioni poste in essere con il fornitore libanese. La regolarizzazione effettuata prima dellâinizio di accessi, ispezioni e verifiche ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dellâanno nel corso del quale la violazione è commessa, ossia entro il 30.9.2013, comporta il pagamento di ⏠32 da effettuarsi con il mod. F24 riportando il codice tributo â8911â.
Pubblicata il: 02-10-2012Acquisto box auto e detrazione IRPEF 50%
Un soggetto ha intenzione di acquistare da un privato un box auto da utilizzare quale pertinenza dellâappartamento.
Ă possibile usufruire della detrazione del 50%?
In base allâart. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR la detrazione IRPEF del 36% (ora 50%) è riconosciuta per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Come desumibile dalla CM 24.2.98, n. 57, è necessario che la ârealizzazioneâ sia eseguita dal proprietario dellâunitĂ immobiliare abitativa (in economia o in appalto, o da unâimpresa edile, con la conseguenza che lâagevolazione spetta soltanto per lâacquisto âda nuovoâ. Con riferimento al caso prospettato pertanto lâacquirente del box auto pertinenziale non può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%.