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Pubblicata il: 19-02-2013
Rimborso credito IVA societĂ cessate
Una societĂ di persone è stata sciolta senza messa in liquidazione a fine 2012. Dalla dichiarazione IVA risulta un credito dâimposta che si intende chiedere a rimborso.
Ă possibile, barrando la casella 2 di rigo VX4, ottenere il rimborso tramite lâAgente della riscossione?
NO. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.98, n. 84/E, la richiesta di rimborso dei soggetti non piĂš intestatari di conto fiscale a seguito di cessazione dellâattività è erogato direttamente dal competente Ufficio dellâAgenzia delle Entrate. Di conseguenza, nel caso in esame, la societĂ cessata non può barrare la casella 2 di rigo VX4 e quindi beneficiare della procedura semplificata tramite lâAgente della riscossione in quanto il rimborso viene âtrattatoâ dallâAgenzia delle Entrate.
Pubblicata il: 05-02-2013Istanza rimborso deducibilitĂ IRAP e versamento con il ravvedimento operoso
Dovendo compilare unâistanza per il rimborso dellâIRES derivante dalla deducibilitĂ dellâIRAP del costo del personale dipendente, con riferimento al 2010 si riscontra che il versamento del secondo acconto IRAP (che doveva essere versato a novembre 2010) è stato effettuato, regolarizzandolo con il ravvedimento operoso, nel mese di gennaio 2011. In quale anno va incluso tale versamento?
Nel quadro RI del modello dellâistanza di rimborso IRES / IRPEF vanno riportati i dati necessari per la determinazione dellâimposta richiesta a rimborso. Tale quadro si compone di 2 Sezioni. In particolare, nella Sezione II va indicato oltre lâimporto della quota deducibile dei versamenti IRAP a saldo e in acconto, anche il relativo costo del personale. I versamenti a saldo e in acconto vanno tenuti distinti poichĂŠ, per ciascuna tipologia, lâammontare delle spese del personale e del valore della produzione è quello di competenza cui il versamento si riferisce. Per il calcolo della quota di IRAP deducibile va considerato, per ciascun anno interessato dallâistanza, lâammontare dellâIRAP versata (principio di cassa) nel medesimo anno. Conseguentemente, nel caso di specie, il versamento tardivo regolarizzato dellâIRAP va considerato per la compilazione dell'istanza di rimborso dellâIRES relativa al 2011. In particolare, nella Sezione II del quadro RI, oltre allâindicazione degli âordinariâ versamenti del saldo 2010 e/o acconti 2011, con riferimento al versamento IRAP tardivo relativo allâacconto 2010, va indicato: - a colonna 1, il codice â2â (acconto); - a colonna 2 e 3, rispettivamente â01.01.2010â e â31.12.2010â (data di inizio e di fine del periodo dâimposta relativo allâIRAP versata in acconto); - a colonna 4, lâammontare dellâIRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale del 2010 (al netto delle deduzioni), versato in acconto; - a colonna 5, la quota imponibile delle spese per il personale (al netto delle deduzioni) del 2010.
Pubblicata il: 05-02-2013Presentazione istanza di rimborso deducibilitĂ IRAP âcorrettiva nei terminiâ
Una srl ha giĂ presentato lâistanza di rimborso dellâIRES relativa alla deducibilitĂ dellâIRAP per gli anni pregressi compilando in modo errato lâistanza per il 2011. Come va rettificata lâistanza?
Unâistanza di rimborso IRES / IRPEF, giĂ presentata, può essere rettificata prima della scadenza del termine di presentazione. In tal caso va barrata la casella âCorrettiva nei terminiâ presente: - nel Frontespizio, indicando altresĂŹ il numero di protocollo dellâistanza da rettificare desumibile dalla ricevuta telematica di presentazione; - nel quadro RI relativo allâannualitĂ da rettificare. Per le altre annualitĂ che non sono oggetto di alcuna modifica, vanno riportati i dati dellâistanza originaria, senza barrare la specifica casella presente nel quadro. Conseguentemente, nel caso di specie, oltre a barrare la casella âCorrettiva nei terminiâ nel Frontespizio, è necessario barrare la casella in esame del quadro RI riferito al 2011, riportando i dati âcorrettiâ. Per le altre annualitĂ vanno riportati i dati dellâistanza originaria, senza barrare la predetta casella. Va evidenziato infine che nellâistanza correttiva non è possibile includere annualitĂ diverse rispetto a quelle giĂ presenti nella domanda da rettificare. In questâultimo caso si rende necessario presentare una nuova istanza.
Pubblicata il: 05-02-2013Istanza di rimborso IRES / IRPEF per deducibilitĂ IRAP anni pregressi
Per la compilazione dellâistanza di rimborso delle imposte dirette connessa alla deducibilitĂ dellâIRAP delle spese per il personale, ai fini dellâindividuazione del valore della produzione di ciascun anno a quali righi del mod. IRAP va fatto riferimento?
La percentuale di incidenza del costo del lavoro va calcolata considerando il valore della produzione âdi competenzaâ cui il versamento IRAP si riferisce. Tale percentuale va applicata distintamente al saldo ed agli acconti versati e pertanto, vanno considerati i diversi periodi dâimposta âdi competenzaâ. I dati utili ai fini dellâindividuazione del valore della produzione si ricavano dalla dichiarazione IRAP di ciascun anno. In particolare i righi interessati sono i seguenti: per il 2006 e 2007, ogni soggetto disponeva di uno specifico mod. IRAP, conseguentemente: → per il 2006, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; → per il 2007, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; per il 2008, 2009 e 2010, va considerata la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 4 del quadro IR; per il 2011, considerando la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 5 del quadro IR.
Pubblicata il: 22-01-2013âNuovoâ regime dei minimi e variazione attivitĂ
Un soggetto (con diploma di geometra) ha iniziato lâattivitĂ nel maggio 2009 come disegnatore tecnico (codice attivitĂ 74.10.30) applicando il regime dei minimi. Nel 2012 si iscrive allâAlbo dei geometri avendo superato lâesame. Di conseguenza è stata fatta una variazione dati allâAgenzia delle Entrate comunicando il nuovo codice attivitĂ (71.12.30).
Si chiede se la modifica dellâattivitĂ nel 2012 comporta la fuoriuscita dal regime dei ânuoviâ minimi dal 2013?
Come noto, per applicare il ânuovoâ regime dei minimi è necessario verificare sia i requisiti richiesti dal âvecchioâ regime (art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007), sia quelli previsti dallâart. 27, DL n. 98/2011, ossia: a) non aver esercitato nei 3 anni precedenti attivitĂ dâimpresa o di lavoro autonomo; b) lâattivitĂ da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attivitĂ precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente; c) qualora lâattivitĂ costituisca proseguimento di attivitĂ svolta da altro soggetto, lâammontare dei ricavi dellâanno precedente non deve superare 30.000 euro. In particolare, la verifica del requisito riportato alla lett. b) va effettuata con riferimento al momento di inizio attivitĂ e non con riferimento al successivo momento di modifica dellâattivitĂ stessa. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente, possedendo non solo le caratteristiche di cui ai citati commi 96 e 99, ma anche i requisiti dellâart. 27, dallâ1.1.2012 è transitato al ânuovoâ regime dei minimi. La modifica dellâattivitĂ nel corso del 2012, con conseguente comunicazione del nuovo codice, non ha, dunque, rilevanza. Ne consegue che il soggetto in esame potrĂ adottare tale regime fiscale agevolato fino alla scadenza dei 5 anni previsti per lâagevolazione stessa o al compimento dei 35 anni.
