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Pubblicata il: 28-05-2013
Cessione immobile e trasferimento detrazione 36%
Un privato ha recentemente acquistato il 40% di un immobile per il quale il cedente ha effettuato lavori di ristrutturazione beneficiando della detrazione del 36%.
Nell’atto di compravendita non è stato specificato nulla in merito al trasferimento delle rate residue della detrazione. Si chiede di confermare se le rate residue si trasferiscono all’acquirente, il quale ne potrà beneficiare nella corrispondente misura del 40%, mentre il rimanente 60% resta in capo al cedente.
In caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda il caso di specie non è ammesso il trasferimento in capo all’acquirente della detrazione corrispondente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 24.5.2009, n. 77/E, ha affrontato un caso simile a quello prospettato in vigenza dell’analoga disciplina in base alla quale “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … le detrazioni … non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.” A tal proposito è stato specificato che il trasferimento di una quota di proprietà da parte del proprietario esclusivo non determina “un corrispondente trasferimento del diritto alla detrazione in favore dell’acquirente pro-quota, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile”. Di conseguenza in tutte le ipotesi di frazionamento del diritto di proprietà non è configurabile un trasferimento in capo all’acquirente delle rate residue del beneficio fiscale in esame per “motivi di cautela fiscale, al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione”.
Pubblicata il: 28-05-2013Detrazione 50% e limite massimo di spesa agevolabile per il 2012
Un soggetto ha sostenuto nel 2010 spese per circa € 100.000 per un intervento di ristrutturazione edilizia (con una detrazione calcolata nel mod. UNICO 2011 nel limite di € 48.000). Alla luce dell’aumento della detrazione IRPEF dal 36% al 50% e dell’aumento del relativo limite di spesa
agevolabile da € 48.000 a € 96.000, avendo riavviato i lavori nel secondo semestre 2012, può beneficiare per le spese sostenute in tale periodo della detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di € 96.000?
Per le spese sostenute dal 26.6 al 31.12.2012, il contribuente potrà beneficiare della detrazione nella misura del 50% nel limite di € 96.000, però al netto delle spese agevolate nel 2010. Il caso di specie riguarda infatti un’ipotesi di prosecuzione di lavori precedentemente iniziati. Pertanto per individuare l’ammontare massimo di spesa agevolabile per il 2012 è necessario considerare anche quanto già usufruito in precedenza. Di fatto, quindi, il limite massimo di spesa agevolabile risulta pari a € 48.000 (96.000 - 48.000).
Pubblicata il: 28-05-2013Fatturazione trasporto extra-UE a committente UE
Una ditta di spedizioni italiana deve fatturare un trasporto di beni dall’Italia in Svizzera ad un cliente (committente) tedesco, soggetto passivo d’imposta. È corretto fatturare la prestazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 e presentare il mod. Intra?
Il caso di specie costituisce una prestazione di servizi c.d. “generica”, non rilevante ai fini IVA in Italia. In capo alla ditta di spedizioni italiana sussiste l’obbligo di emissione della fattura senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 riportando sulla stessa che trattasi di operazione non soggetta ad IVA e l’indicazione “inversione contabile”. Inoltre, tale operazione va riepilogata nei modd. Intra.
Pubblicata il: 28-05-2013Deduzione abitazione principale e contribuente non residente
Un soggetto residente in Germania è proprietario di alcuni appartamenti in Italia. In sede di compilazione del mod. UNICO 2010 quale “residente all’estero”, ha utilizzato il codice 1 (abitazione principale) con riguardo ad un immobile nel quale risiedono i genitori.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha negato l’attribuzione della deduzione relativa all’abitazione principale. È corretta la ripresa effettuata dall’Ufficio?
La risposta è affermativa. L’utilizzo del codice “1” (abitazione principale) del quadro RB del mod. UNICO consente al contribuente di beneficiare della deduzione relativa all’abitazione principale. Tale agevolazione non può essere applicata nel caso di specie. L’art. 24, comma 2, TUIR infatti, tra gli oneri ammessi in deduzione in capo ai soggetti non residenti, non contempla la deduzione prevista per il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR. In sede di compilazione della dichiarazione il soggetto in esame doveva utilizzare, anziché il codice “1”, il codice “10”, in quanto trattasi di unità immobiliare concessa in comodato a familiari che vi dimorano abitualmente.
Pubblicata il: 14-05-2013Conferimento azienda ereditata e perdita benefici fiscali della successione
A seguito del decesso della madre, il figlio (unico erede) ha dichiarato nella denuncia di successione di voler proseguire l’attività per almeno 5 anni per non pagare le relative imposte.
Ora il figlio intende conferire l’azienda ex art. 176, TUIR in una srl unipersonale. È possibile ritenere tale operazione quale proseguimento dell’attività, senza incorrere nel ricalcolo dell’imposta di successione?
Sono esenti dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge di: - aziende (o rami di azienda); - quote sociali / azioni. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa: - proseguano l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento; - rendano apposita dichiarazione nell’atto di successione / donazione, circa la volontà di proseguire l’attività d’impresa. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.1.2008, n. 3/E dopo aver chiarito che il conferimento “ai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, può essere assimilato al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa” ha precisato che, la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è rispettata ancorché, prima del decorso di 5 anni dalla successione / donazione il beneficiario conferisca l'azienda: - in una società di persone, a prescindere dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento; - in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento permettano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), C.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria). Nel caso di specie quindi in capo all’erede, subentrato nell’attività della madre, non si origina la causa di decadenza dell’esenzione usufruita in sede di successione.
