Hai cercato: - trovate: 1066 faq
-
Pubblicata il: 27-11-2012
Termini di presentazione della dichiarazione IMU
Con il differimento al 4.2.2013 del termine di presentazione della dichiarazione IMU è confermato anche il differimento del riferimento ai 90 giorni per le variazioni intervenute anteriormente al nuovo termine?
Come disposto dal testo originario dell’art. 9, comma 3, lett. b), DL n. 174/2012 il termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1.1.2012 è stato prorogato al 30.11.2012. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate dal DM 30.10.2012, specificano che al fine di “garantire, in ogni caso, al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione …, se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013”. Ora, anche a seguito del nuovo termine fissato per la proroga (“entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto di approvazione del modello della dichiarazione IMU”) in sede di conversione in legge del citato Decreto (il testo è stato approvato dalla Camera ed è attualmente in corso di approvazione dal Senato), dovrà essere considerata l’operatività del rispetto dei 90 giorni. Di conseguenza, per un immobile il cui obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 3.1.2013 la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 3.4.2013.
Pubblicata il: 27-11-2012Cessione beni ad operatore sammarinese
Un’impresa italiana ha ceduto un’attrezzatura ad un operatore residente a San Marino per un importo di € 15.000.
Si chiede se è necessario inviare gli elenchi Intrastat e la comunicazione black-list (il soggetto non ha mai effettuato cessioni UE).
Le cessioni di beni verso San Marino, per effetto del rinvio operato dall’art. 71, DPR n. 633/72, sono assimilate alle esportazioni e pertanto sono non imponibili in Italia ex art. 8, DPR n. 633/72. In relazione a tali operazioni sussiste l’obbligo di presentazione dei modd. Intra, per la sola parte fiscale, come specificato dall’art. 4, DM 24.12.93, qualora il cedente, contestualmente alle cessioni nei confronti di San Marino, intrattenga “rapporti commerciali con” con altri Stati UE. Nella RM 23.4.97, n. 83/E è stato precisato che per rapporti commerciali si devono intendere solo le cessioni (a nulla rilevando quindi gli acquisti UE). Di conseguenza il predetto obbligo non interessa le imprese italiane che effettuano: • esclusivamente operazioni con San Marino (come nel caso prospettato); ovvero • contemporaneamente anche cessioni extraUE. Posto che San Marino, rientrando nella lista ex DM 4.5.99, è considerato “Paradiso fiscale” sussiste l’obbligo di comunicare i dati relativi alle cessioni / acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese/ricevute con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black-list”. Si rammenta che il predetto obbligo è limitato alle cessioni di beni/prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.
Pubblicata il: 13-11-2012Cessioni ad Enti pubblici e nuovo regime IVA “per cassa”
Un commerciante di prodotti d’abbigliamento al dettaglio vende anche ad Enti pubblici con applicazione dell’IVA per cassa, ossia conteggiando l’IVA a debito nel periodo di incasso della fattura.
A seguito del nuovo regime in vigore dall’1.12.2012 può continuare a detrarre subito l’IVA sugli acquisti e differire il versamento dell’IVA su tali fatture?
Il “Decreto Crescita” ha introdotto il “nuovo” regime di liquidazione dell’IVA “secondo la contabilitĂ di cassa” prevedendo l’“esigibilitĂ differita” per le cessioni / prestazioni effettuate da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a € 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi d’imposta. Per i soggetti che optano per tale regime: − l’IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali; − il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, “o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento”. Di fatto, scegliendo di versare l’IVA a debito in base a quanto incassato, anche la detrazione dell’IVA a credito è influenzata dal pagamento delle relative fatture ricevute dai vari fornitori. In base a quanto disposto dall’art. 2, DM 11.10.2012, il regime in esame non è applicabile, tra l’altro, alle operazioni attive con “IVA ad esigibilitĂ differita” disciplinate dal citato comma 5 e pertanto, in caso di opzione per il regime in esame, a tali operazioni attive rimangono applicabili le ordinarie disposizioni. Qualora il contribuente non intenda adottare il “nuovo” regime IVA per cassa, con riferimento alle fatture emesse nei confronti di Enti pubblici continuano ad applicarsi le ordinarie regole previste dal citato art. 6, comma 5, e pertanto il differimento del versamento dell’IVA al momento del pagamento da parte dell’Ente; con riferimento alla detrazione dell’IVA a credito sono applicabili le consuete modalitĂ operative legate alla registrazione della fattura.
Pubblicata il: 13-11-2012Cessione articoli da arredamento a privato extra UE
Una ditta italiana esercente l’attività di commercio al minuto di articoli da arredamento deve spedire alcuni beni a Mosca ad un cliente privato russo.
La cessione è soggetta ad IVA o può essere considerata non imponibile?
Come noto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett a), DPR n. 633/72, costituiscono cessioni all’esportazione (non imponibili) le cessioni effettuate mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell’UE a cura del cedente. La citata disposizione non definisce la “natura” del soggetto acquirente che quindi può essere un’impresa o un privato. Va evidenziato che anche nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto privato l’esportazione “deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura … Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”.
Pubblicata il: 30-10-2012Omesso versamento IVIE
Per un contribuente che detiene un immobile in Francia non è stato effettuato, entro il 20.8.2012, il versamento dell’imposta patrimoniale ex DL n. 201/2011.
Tale violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso? In caso di risposta affermativa, con quali codici tributo vanno versati la sanzione e gli interessi?
l’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. “IVIE”)è dovuta sui terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietĂ o altro diritto reale nella misura dello 0,76% del valore degli stessi. L’imposta non è dovuta se il relativo ammontare non è superiore a € 200. L’IVIE va versata, con il mod. F24, entro il termine previsto per il saldo IRPEF. Con riferimento al 2011 la stessa, quindi, doveva essere corrisposta entro il: − 9.7.2012; ovvero − dal 10.7 al 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%; con possibilitĂ di rateizzare quanto dovuto (con applicazione degli interessi del 4% annuo), completando il pagamento entro il mese di novembre. L’omesso versamento dell’imposta in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. In tal caso è necessario corrispondere: − l’imposta, con il codice tributo “4041”; − gli interessi con il codice tributo “1668”; − la sanzione ridotta, che nel caso specifico, essendo decorsi 30 giorni dalla scadenza, è pari al 3,75%. Per quest’ultima, in assenza di un codice tributo specifico, si ritiene possa essere utilizzato il codice tributo “8901”, relativo alle violazioni in materia di IRPEF.