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Pubblicata il: 19-03-2013
Versamento saldo IVA 2012 soggetti in regime contabile agevolato
Un contribuente nel 2011 ha applicato il regime dei minimi. Dal 2012 non poteva applicare il nuovo regime dei minimi e quindi ha adottato il regime contabile agevolato. Per il versamento dell’IVA dovuta per il 2012 può usufruire della rateizzazione fino al mese di novembre 2013?
I soggetti che adottano il regime contabile agevolato sono tenuti al versamento annuale dell’IVA. A tal fine il saldo (a credito/debito) è determinato secondo le regole ordinarie (IVA a debito – IVA a credito). Si ritiene che i soggetti in esame, analogamente ai contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative, possono usufruire della rateizzazione nonché del differimento di quanto dovuto al 17.6 / 17.7.2013 (termine di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO 2013). Ipotizzando che i soggetti interessati presentano la dichiarazione IVA in forma unificata con il mod. UNICO 2013, il saldo IVA 2012 può essere versato, alternativamente: • in unica soluzione entro il 18.3 ovvero in forma rateale applicando gli interessi dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 18.3; • entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2013: - in unica soluzione applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3 - 17.6 (o 17.7). Ad esempio, se il saldo è versato entro il 17.6.2013, la maggiorazione è pari all’1,2% (0,40% x 3), mentre se il saldo è versato entro il 17.7.2013, va applicata un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; - in forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3 - 17.6 (o 17.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e successivamente suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte. La rateizzazione deve concludersi entro novembre e quindi il numero massimo di rate è pari a 6 ovvero 5 se si inizia il 17.7. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Pubblicata il: 19-03-2013Acquisto di rottami da contribuente minimo
Un soggetto esercente attività di raccolta rottami di metallo normalmente acquista sfridi e scarti di metallo da soggetti IVA che emettono fattura senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72 rientrante nel reverse charge. Recentemente ha ricevuto una fattura senza IVA emessa da un soggetto in
regime dei minimi. Si chiede se anche per tale fattura va applicato il reverse charge (integrazione e annotazione registro fatture emesse ed acquisti).
Nell’ipotesi di cessione di sfridi e scarti di metalli da parte di un soggetto minimo l’acquirente non applica il reverse charge (non va effettuata l’integrazione e la doppia annotazione della fattura). In merito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E al punto 6.2 in risposta ad uno specifico quesito con il quale si chiedeva se “i contribuenti minimi che emettono fattura soggetta al meccanismo del reverse charge (ad esempio per i rottami) agiscono correttamente se comunicano implicitamente all’acquirente, mediante indicazione sulla fattura emessa della nuova norma sui minimi, che non deve essere più applicata l’IVA secondo tale meccanismo†ha ritenuto “corretta la procedura descritta per non far applicare l’IVA secondo il meccanismo del reverse charge in caso di vendita da parte del contribuente minimoâ€.
Pubblicata il: 19-02-2013Detrazione IVA spese autovetture dal 2013
La Finanziaria 2013 ha drasticamente ridotto la percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli, già ridotta in precedenza dalla “Riforma Forneroâ€. Tale riduzione si riflette anche sulla
detrazione dell’IVA di tali acquisti?
NO. La Finanziaria 2013 non ha apportato modifiche all’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 e, pertanto, la percentuale di detrazione ai fini IVA (nella generalità dei casi) anche nel 2013 è pari al 40%.
Pubblicata il: 19-02-2013Sublocazione immobile strumentale e applicazione imposta di registro
L’attuale conduttore di un locale uso negozio intende subaffittarlo ad un altro commerciante.
L’imposta di registro va applicata nella misura del 2% o dell’1%?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, dal punto di vista fiscale la sublocazione segue la disciplina del contratto di locazione ed il rapporto tra conduttore e subconduttore si configura come autonomo richiedendo, così, la registrazione del contratto stesso. Quindi, nel caso di specie, trattandosi di un immobile ad uso commerciale, l’imposta di registro è dovuta nella misura dell’1%.
Pubblicata il: 19-02-2013Rivalsa maggior IVA accertata
Ad una società è stata contestata l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore rispetto a quella dovuta.
La società potrà richiedere la maggior IVA al proprio cliente? È previsto un termine per tale richiesta (si segnala che la società ha scelto il versamento rateale dell’imposta, sanzioni ed interessi)?
In base al comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72, introdotto a decorrere dal 24.1.2012, è possibile effettuare la rivalsa dell’IVA o della maggior IVA relativa ad avvisi di accertamento / rettifica nei confronti del cliente (acquirente / committente). Detta possibilità è comunque consentita, come espressamente specificato dalla citata disposizione “soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessiâ€. Poiché la rivalsa è subordinata al pagamento delle suddette somme, si ritiene che il contribuente potrà richiedere al proprio cliente quanto pagato a titolo di IVA soltanto dopo aver versato interamente l’IVA, le sanzioni e gli interessi dovuti.
