Intranet Confartigianato Imprese Como

Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1109 faq

    Pubblicata il: 25-06-2013

    Oggetto

    Trasferimento immobile mortis causa e opzione cedolare secca

    Domanda

    Due coniugi detengono in comproprietà un appartamento locato in regime di cedolare secca. Ai primi di giugno del 2013 viene a mancare la moglie e subentrano gli eredi, ossia il marito e 2 figli. L’opzione per la cedolare secca rimane efficace anche a seguito del trasferimento mortis causa?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E nel fornire precisazioni sul trasferimento (mortis causa / inter vivos) di un immobile locato con cedolare secca ha chiarito che in virtù della natura di “imposta sostitutiva” della cedolare secca rispetto all’IRPEF e relative addizionali, l’opzione per la cedolare secca esercitata dal de cuius cessa di avere efficacia al momento del traferimento dell’immobile. Poichè per gli immobili locati ad uso abitativo la successione non comporta la risoluzione del contratto (e quindi l’obbligo di stipulare un nuovo contratto) i nuovi titolari “potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione del mod. 69 nel termine … di 30 giorni … dalla data del subentro”. Nel caso di specie gli eredi (figli) potranno manifestare l’opzione per la cedolare secca presentando all’Agenzia delle Entrate il mod. 69 entro 30 giorni dal decesso.

    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Detrazione interessi passivi acquisto abitazione principale

    Domanda

    Nel 2012 un contribuente era proprietario al 100% di un immobile (prima casa) acquistato con mutuo ipotecario, per il quale nel 2012 la banca ha certificato il pagamento di € 900 di interessi passivi. Nel marzo 2012 l’immobile è stato ceduto ed estinto il relativo mutuo.
    Contestualmente il soggetto ha acquistato, in comproprietà al 50% con la compagna, un’altra casa che entrambi destinano a prima abitazione, stipulando insieme un nuovo mutuo per il quale gli interessi passivi sostenuti ammontano a € 4.600.
    Per entrambi i mutui è soddisfatto il requisito del rapporto tra capitale chiesto a mutuo e costo d’acquisto dell’immobile. L’ipotesi di detrarre per la compagna € 2.000 (massimo importo detraibile e solo per il secondo mutuo) e € 2.900 per il contribuente (900 per il primo mutuo e 2.000 per il secondo mutuo) è corretta?

    Risposta

    L’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, consente di detrarre gli interessi passivi, relativi a mutui contratti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, entro il limite di € 4.000. Nel caso in cui il mutuo sia cointestato, la detrazione va ripartita tra gli stessi per la propria quota di competenza (50%). L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.10.2010, n. 39/E ha riconosciuto la possibilità di cumulare le detrazioni per interessi passivi in capo ad un coniuge che, nel corso d’anno risulti contemporaneamente titolare di 2 mutui per abitazione principale, rispettivamente nella misura del 50% e del 100%, a condizione che sia proprietario, anche per quota, di ciascun immobile. L’Agenzia ha in ogni caso precisato che il tetto di € 4.000 è inderogabile e costituisce l’importo massimo complessivo di cui il contribuente può usufruire. Per quanto riguarda il caso di specie la soluzione prospettata è da ritenersi ammissibile anche in virtù del fatto che il contribuente ha provveduto ad estinguere il primo mutuo, in occasione della cessione del relativo immobile (in relazione a quest’ultimo il limite di interessi detraibili ammonta ad € 4.000). Di conseguenza la detrazione per la companga è pari a € 2.000 (si tratta di immobile in comproprietà al 50%), mentre per il contribuente è così distribuita: - € 900 per il primo mutuo, del quale risulta essere intestatario al 100%; - € 2.000 per il secondo mutuo (si tratta di immobile in comproprietà al 50%). La somma totale usufruibile dal contribuente pari ad € 2.900, rispetta il limite massimo di € 4.000.

    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Inizio attività e adozione del regime ordinario

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività di agente di commercio a fine 2012. Nel mod. AA9/2011 non ha barrato la casella relativa al regime dei minimi. In tale periodo ha emesso soltanto 1 fattura pari a circa € 2.000 + IVA. Nel 2013 avendo i relativi requisiti può passare al regime dei minimi (non ha
    ancora emesso alcuna fattura)?

    Risposta

    Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2012, n. 17/E il soggetto in possesso dei requisiti per il regime dei minimi ex art. 27, DL n. 98/2011 che in sede di inizio attività applica il regime ordinario con l’emissione quindi di fatture con IVA, manifesta tramite il comportamento concludente l’intenzione di adottare tale regime in luogo di quello dei minimi. Tale opzione, da comunicare nell’ambito del quadro VO del mod. IVA 2013, vincola il contribuente fino a revoca, con un minimo di 3 anni. Di conseguenza il soggetto in esame che ha applicato il regime ordinario, ancorché in presenza dei requisiti del regime dei minimi, deve continuare ad applicarlo almeno fino al 2014.

    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Rivalutazione beni e passaggio da contabilità semplificata a ordinaria

    Domanda

    Una società di persone in contabilità semplificata nel 2008 ha rivalutato un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, senza affrancare la riserva di rivalutazione. Nel 2013 la società è passata alla contabilità ordinaria. Tale passaggio determina la necessità di ricostituire la riserva di
    rivalutazione con conseguente tassazione della stessa in caso di distribuzione?

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.3.2009, n. 11/E e confermato nella Risoluzione 5.8.2009, n. 202/E, la rivalutazione poteva essere effettuata anche dalle imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata. Tuttavia tali soggetti non potevano applicare la disciplina del saldo attivo di rivalutazione “considerato che lo stesso, in assenza di un bilancio formale, non risulta esposto in contabilità”. Il passaggio alla contabilità ordinaria, comporta che, secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E “al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica [ordinaria], il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà ricostituzione di alcuna riserva di rivalutazione”. Di conseguenza, nel caso di specie, la società non deve ricostituire la riserva di rivalutazione.

    Pubblicata il: 11-06-2013

    Oggetto

    Deposito del bilancio approvato in seconda convocazione

    Domanda

    In una srl l’assemblea di approvazione del bilancio è stata convocata in prima convocazione il 29.4.2013 e in seconda convocazione il 14.5.2013. Essendo l’approvazione avvenuta in seconda convocazione, è corretto provvedere al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese
    entro 30 giorni da tale data o l’adempimento doveva essere comunque effettuato entro il 29.5?

    Risposta

    L’art. 2435, comma 1, C.c. dispone che “entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio … deve essere, a caura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese …”. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di effettiva approvazione, ancorché quest’ultima sia avvenuta in seconda convocazione. Di conseguenza, nel caso di specie, il bilancio va depositato entro il 13.6.2013.