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Pubblicata il: 02-04-2013
Tassa annuale libri sociali e ravvedimento operoso
Una società ha omesso il versamento, entro lo scorso 18.3.2013, della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Ai fini del ravvedimento, con quale modalità vanno versati l’imposta, i relativi interessi e la sanzione?
L’omesso versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso. A tal fine il soggetto interessato deve: - utilizzare il mod. F24 per il versamento dell’imposta dovuta e dei relativi interessi, riportando il codice tributo “7085”; - utilizzare il mod. F23 per il versamento della sanzione ridotta, riportando: - a campo 6 il codice ufficio “RCC”; - a campo 9 la causale “SZ”; - a campo 11, il codice tributo “678T”.
Pubblicata il: 02-04-2013Aliquota IVA servizio di catering in fiera
Un nostro cliente che esercita l’attività di ristorante deve effettuare un servizio di catering presso una fiera.
A quale aliquota IVA deve assoggettare tale servizio?
Le prestazioni in esame sono da assoggettare all’aliquota IVA ridotta del 10%, così come previsto dal n. 121 della Tabella A/III, DPR n. 633/72, relativamente alle “somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture e somministrazioni di alimenti e bevande”. Ciò è stato confermato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 25.2.80, n. 380292.
Pubblicata il: 02-04-2013Fatturazione “anticipata” di cessione intraUE e mod. Intra
Una societĂ italiana ha emesso, il 15.2.2013, una fattura per la cessione di un bene ad una societĂ francese. Il bene sarĂ consegnato nel mese di maggio. Alla luce delle modifiche, in vigore dal 2013, apportate al DL n. 331/93, ai fini della presentazione del mod. Intra va considerato il
mese di registrazione della fattura (febbraio) o rileva il momento di consegna del bene (maggio)?
A seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/CE, a decorrere dal 2013 sono state modificate le regole per individuare il momento di effettuazione delle operazioni intraUE; in particolare, per le cessioni, l’operazione si considera effettuata all’inizio del trasporto / spedizione dei beni dall’Italia. In caso di emissione anticipata della fattura, l’operazione di considera effettuata per l’importo fatturato; l’incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo non assume alcuna rilevanza. Per quanto riguarda i modd. Intra le regole non sono state modificate. Pertanto, in generale, ai sensi dell’art. 5, DM 22.2.2010, negli elenchi devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese / trimestre) di riferimento. Tale regola trova tuttavia un’eccezione qualora, anteriormente alla consegna / spedizione dei beni, sia stata emessa una fattura o pagato, in tutto o in parte il corrispettivo; in tal caso, infatti, come disposto dall’art. 50, comma 7, DL n. 331/93, l’operazione va ricompresa nel mod. Intra del mese / trimestre in cui è avvenuta la consegna / spedizione del bene. Nel caso di specie, quindi, la cessione va esposta nel mod. Intra riferito al mese di maggio, da presentare entro il 25.6.2013.
Pubblicata il: 02-04-2013Rivalutazione partecipazione ad un valore inferiore a quello giĂ rivalutato
Una persona fisica intende rivalutare alla data dell’1.1.2013 una partecipazione già oggetto di rivalutazione all’1.7.2011 ad un valore inferiore a quello della precedente perizia di stima.
Poiché per la precedente rivalutazione ha versato, il 30.6.2012, la prima rata dell’imposta sostitutiva (pari a € 1.200), può scomputare tale importo dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione (pari a € 6.000)?
La possibilità di scomputo è consentita sia qualora il valore derivante dalla nuova rivalutazione sia superiore rispetto a quello della precedente perizia, che qualora lo stesso sia inferiore. Nel caso di specie, dunque, è possibile scomputare da quanto dovuto per la nuova rivalutazione (€ 6.000) l’importo della prima rata relativa alla precedente rivalutazione (€ 1.200) e versare la differenza (€ 4.800) in unica soluzione o a rate. Peraltro, se in relazione alla precedente rivalutazione è stato versato l’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, scomputando dalla nuova imposta quanto già versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non può essere richiesta a rimborso, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E. Così, ad esempio, se l’imposta dovuta per la precedente rivalutazione era pari a € 10.000 mentre quella dovuta per la nuova rivalutazione ammonta a € 8.000, è possibile scomputare un importo pari a € 8.000 riferito alla precedente rivalutazione, mentre l’eccedenza di € 2.000 (10.000 – 8.000) non può essere richiesta a rimborso. Ciò si evince anche dalle istruzioni per la compilazione del quadro RT del mod. UNICO 2013 PF in cui è precisato che a rigo RT49 va esposta a col. 3 l’imposta dovuta per la nuova rivalutazione (€ 8.000), a col. 4 l’imposta versata per la precedente rivalutazione (€ 10.000) e a col. 5 l’imposta da versare. In quest’ultima colonna non va riportato, come nel caso di specie, alcun importo qualora la differenza tra col. 3 e col. 4 sia negativa. Va evidenziato che in relazione allo scomputo non va compilato un mod. F24 “a zero”, in quanto i dati della compensazione, come sopra accennato, saranno riportati nel mod. UNICO.
Pubblicata il: 19-03-2013Cessione di area edificabile rivalutata e determinazione della plusvalenza
Nel corso del 2013 una persona fisica deve cedere un’area oggetto di rivalutazione all’1.1.2005. Poiché dopo la rivalutazione sono stati sostenuti oneri di urbanizzazione e spese varie, ai fini del calcolo della plusvalenza è possibile tener conto di questi ultimi o va assunto esclusivamente il valore risultante dalla perizia di stima all’1.1.2005? In tal caso è opportuno effettuare una nuova perizia all’1.1.2013?
Secondo quanto disposto dall’art. 68, TUIR, la plusvalenza derivante dalla cessione di un’area suscettibile di utilizzazione edificatoria è determinata quale differenza tra: • il corrispettivo di vendita percepito; e • il costo di acquisto del terreno, “aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. Qualora il terreno sia stato oggetto di rivalutazione, il valore determinato è utilizzabile, in luogo del costo d’acquisto (originario), per il calcolo della plusvalenza realizzata. Tale costo può essere incrementato dei c.d. “costi inerenti”. Relativamente alla fattispecie in esame, pertanto la plusvalenza va determinata sottraendo dal corrispettivo di cessione percepito nel 2013 il valore rivalutato al quale vanno sommati i costi di urbanizzazione e le altre spese successivamente sostenuti. Di conseguenza non è necessario procedere ad una nuova perizia di stima all’1.1.2013, sempreché il valore del terreno non si sia incrementato anche per cause diverse dal sostenimento degli oneri di urbanizzazione.
