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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-08-2013

    Oggetto

    Indennità di maternità e contribuente minimo

    Domanda

    Un architetto iscritta all’Inarcassa ha ricevuto nel 2012 l’indennità di maternità, su cui è stata applicata la ritenuta d’acconto del 20%. Poiché la professionista adotta il regime dei minimi, come va tassato tale provento? Come potrà recuperare la ritenuta “indebitamente” subita considerato che nel quadro LM non è presente alcun rigo specifico?

    Risposta

    Come noto, il nuovo regime dei minimi, introdotto dall’art. 27, comma 1, DL n. 98/2011 prevede l’assoggettamento del reddito conseguito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 5%. Nell’ambito del Provvedimento 22.12.2011, n. 185820, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto in capo ai soggetti in esame. A tal fine gli stessi devono rilasciare un’apposita dichiarazione “dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”. Le indennità sostitutive, tra cui quella di maternità, concorrono a determinare il reddito di lavoro autonomo del professionista così come disposto dall’art. 6, comma 2, TUIR. Pertanto l’importo (lordo) incassato va dichiarato nel quadro LM del mod. UNICO 2013 PF. Nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso delle ritenute del 4% indebitamente operate dalle banche sui bonifici accreditati a favore dei contribuenti minimi in relazione a lavori per i quali il disponente usufruisce della detrazione del 36% - 50% o 55%. Per tale fattispecie l’Agenzia consente di recuperare, in via eccezionale, quanto trattenuto a tali soggetti, direttamente nel mod. UNICO. A tal fine il contribuente deve: • indicare il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” presente nel Frontespizio nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”; • riportare le ritenute subite nel 2012 a col. 2 di rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese (la col. 1 di tale rigo, riservata ai consorzi non va compilata); • scomputare quanto trattenuto a rigo LM13 ovvero a rigo RN32, col. 4. Recentemente la stessa Agenzia è intervenuta con la Risoluzione 5.8.2013, n. 55/E specificando che, considerata la “sostanziale analogia” con quanto sopra evidenziato, anche nel caso in esame (in alternativa all’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73) è possibile scomputare quanto trattenuto dall’ente erogatore con le modalità descritte.

    Pubblicata il: 07-08-2013

    Oggetto

    Tassazione reddito di locazione immobile in comproprietà

    Domanda

    Una signora (vedova) ha ereditato dal marito, unitamente alle 2 figlie, 2 appartamenti affittati a terzi. I canoni di locazione, di fatto, sono incassati dalla madre. In quale quadro del mod. UNICO va dichiarata la quota di reddito incassata dalla madre?

    Risposta

    Il quadro RB del mod. UNICO 2013 PF è riservato all’esposizione dei dati relativi ai fabbricati ubicati in Italia, iscritti o da iscrivere nel Catasto, con attribuzione della rendita, da parte del proprietario ovvero del titolare di usufrutto o altro diritto reale sugli stessi. L’art. 26, comma 1, TUIR dispone che “i redditi fondiari concorrono,indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l’immobile a titolo di proprietà … per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso”. In base al comma 2 del citato art. 26, in caso di comproprietà dell’immobile “il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto”. Nel caso di specie, quindi, sono tenute a dichiarare il reddito dell’immobile (in comproprietà) locato sia la madre che le figlie in proporzione delle relative quote di proprietà a prescindere dal fatto che, in concreto, i canoni siano percepiti unicamente dalla madre.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Ripresa dell’attività dopo affitto d’azienda

    Domanda

    Una società di persone in contabilità ordinaria ha affittato l’unica azienda (ristorante)dall’1.12.2011 al 30.11.2012. Dall’1.12.2012 la società ha ripreso l’attività di ristorante. I ricavi del 2012 sono costituiti prevalentemente (circa 80%) dall’affitto dell’azienda. Quale studio di settore deve essere applicato? È possibile applicare una causa di esclusione?

    Risposta

    Ai soggetti che concedono in affitto l’azienda (codice attività 68.20.02), si applica lo studio di settore VG40U. Le istruzioni parte generale relative agli studi di settore precisano che nel caso di affitto d’azienda: • sussiste una causa di esclusione per l’affitto dell’unica azienda individuata dal codice “7”; • gli studi di settore non sono utilizzabili ai fini accertativi qualora l’attività d’affitto d’azienda sia prevalente ma non esclusiva; per tale ipotesi è previsto il codice esclusione “12”. Nel caso di specie si ritiene che il contribuente, tenuto alla compilazione dello studio VG40U (i ricavi derivanti dall’affitto d’azienda sono prevalenti) possa indicare a rigo RF1 del mod. UNICO 2013 SP il codice “12”, in quanto i ricavi derivanti dall’attività d’affitto d’azienda risultano essere prevalenti, ancorchè non esclusivi.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Detrazione spese sanitarie

    Domanda

    Un contribuente ha ottenuto un rimborso di spese mediche da parte di un’assicurazione sanitaria. Posto che per i premi versati all’assicurazione non spetta la detrazione ai fini IRPEF, il contribuente può detrarre le spese sanitarie rimborsate?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dallo stesso, per i quali non spetta la detrazione. Di conseguenza, nel caso di specie, tenuto conto che per il premio versato il contribuente non beneficia della detrazione IRPEF connessa, lo stesso potrà detrarre le spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Esportazione beni con addebito spese di trasporto

    Domanda

    Una società italiana cede beni ad una società extraUE (esportazione non imponibile IVA art. 8, DPR n. 633/72). La stessa deve addebitare al cliente le spese di trasporto. È corretto applicare anche a tali spese la non imponibilità?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Come chiarito nella RM 20.5.2005, n. 405397 il trasporto effettuato per conto e a spese del cedente va considerato accessorio all’esportazione ex art. 12, DPR n. 633/72. Di conseguenza il relativo corrispettivo costituisce “parte del complessivo prezzo della cessione, a nulla influendo che lo stesso sia addebitato distintamente in fattura”. Anche tali corrispettivi concorrono a formare il plafond a disposizione per gli acquisti senza IVA.