Hai cercato: - trovate: 1109 faq
-
Pubblicata il: 23-07-2013
Locazione immobile strumentale – regime transitorio al 26.6.2012
Una società di gestione immobiliare ha in essere un contratto di locazione commerciale con una agenzia di assicurazione. La società ha fatturato con IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. È possibile ora, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 22/E, applicare il regime di esenzione?
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo, a distanza di 1 anno dall’entrata in vigore, gli opportuni chiarimenti in merito alle novità IVA introdotte dal DL n. 83/2012 in materia di locazioni e cessioni immobiliari. Relativamente alle locazioni di immobili strumentali l’Agenzia ha affrontato il caso di un’impresa locatrice che ha continuato ad assoggettare ad IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. Qualora la prosecuzione dell’imponibilità IVA non corrisponda alla reale volontà dell’impresa, in quanto in capo alla stessa non sussiste “un effettivo interesse all’applicazione dell’imposta”, l’Agenzia nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E riconosce la possibilità di “passare” al regime (naturale) dell’esenzione per la rimanente durata contrattuale. A tal fine è richiesta la formalizzazione di un atto integrativo del contratto di locazione, che può essere registrato (facoltà) con assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa (€ 67).
Pubblicata il: 09-07-2013Contribuente ex minimo e regime contabile agevolato
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 1980. Dal 2008 è entrato nel regime dei minimi. Dal 2012 è fuoriuscito da tale regime ed ha adottato il regime contabile agevolato (liquidazione IVA annuale, no versamento IRAP, ecc.). Avendo usufruito del regime dei minimi per 4 anni, fino a quando può adottare il regime contabile agevolato?
L’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 ha introdotto un regime contabile agevolato per i soggetti che, pur presentando i requisiti di cui ai commi 96 e 99, Legge n. 244/2007 previsti per i c.d. “vecchi” minimi, non soddisfano le condizioni richieste per l’accesso al nuovo regime di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 27. Il Legislatore ha previsto la decadenza dal suddetto regime nel caso in cui: • venga meno una delle condizioni contenute nel citato comma 96 (conseguimento di ricavi/compensi superiori a € 30.000, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € 15.000, ecc.); • si verifichi una delle condizioni di cui al citato comma 99 (applicazione regime speciale IVA, partecipazione società di persone o associazione professionale, ecc.). Il comma 5 del predetto art. 27 riconosce comunque al contribuente la facoltà di optare per il regime ordinario (contabilità semplificata/ordinaria) il luogo del regime contabile in esame. Nel caso di specie quindi il soggetto potrà continuare ad adottare il predetto regime contabile agevolato finchè non decide di scegliere il regime ordinario ovvero non si verifichi una delle suddette cause di decadenza.
Pubblicata il: 09-07-2013Professionista ex minimo 2011 e studi di settore 2012
Un professionista (architetto) nel 2012 ha adottato il regime contabile agevolato riservato agli ex minimi. Compilando gli studi di settore risulta non congruo di circa € 2.000. È possibile indicare la causa di esclusione 12 e quindi non procedere con l’adeguamento?
Il codice esclusione “12”, associato alle ipotesi contenute nel DM 11.2.2008, costituisce una causa di non applicabilità degli studi ai fini accertativi. Lo stesso, come disposto dall’art. 5, comma 2-bis del citato Decreto, è applicabile ai soggetti “esercenti attività d’impresa”, minimi nel 2011, che dal 2012 sono passati al regime ordinario. Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011 i contribuenti che adottano il regime contabile agevolato “sono soggetti agli studi di settore … ed ai parametri … nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati …”. L’Agenzia, nella Circolare 16.3.2012, n. 8/E (quesito 6.6), ha ribadito l’applicabilità degli studi di settore in capo a tali soggetti “non rilevando nell’ordinamento una disposizione che lo escluda” ferma restando la possibilità di “avvalersi delle altre cause di esclusione e di inapplicabilità previste per la generalità dei contribuenti”. Tuttavia poiché tali contribuenti devono comunque rispettare i requisiti previsti per c.d. “vecchi” minimi si potrebbe configurare una “situazione di marginalità economica”. Ciò richiede all’Ufficio “l’adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverse”. Per quanto riguarda il caso proposto il predetto codice “12” non può essere utilizzato poiché il soggetto esercita un’attività di lavoro autonomo e pertanto il risultato dello studio potrà essere utilizzato ai fini dell’accertamento. Il contribuente potrà comunque segnalare la propria situazione di marginalità economica nelle “Note Aggiuntive” di GERICO in modo da comunicare all’Agenzia la presenza di tale situazione.
Pubblicata il: 25-06-2013Costruzione abitazione principale e credito d’imposta riacquisto prima casa
A breve un soggetto cederà un appartamento acquistato nel 2005 con le agevolazioni prima casa. Quasi contestualmente inizierà a costruire una nuova casa in comproprietà con la sua compagna,per la quale sussistono i requisiti prima casa. È possibile recuperare l’imposta di registro corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato dall’IVA relativa ai lavori di costruzione della nuova abitazione?
L’art. 7, commi 1 e 2, Legge n. 448/98, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore del contribuente che, dopo aver ceduto un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa acquisti, a qualsiasi titolo, entro 1 anno dalla cessione, un altro immobile per il quale ricorrono le condizioni previste dalla Nota II-bis dall’art. 1, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2001, n. 19/E ha evidenziato che il credito “compete anche nell'ipotesi in cui, in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca un'altra abitazione … mediante contratto di appalto, atteso che la norma agevolativa prevede che l'acquisto dell'immobile possa avvenire a qualsiasi titolo”. In tal caso, condizione per fruire del credito d’imposta è che il contratto d’appalto sia “redatto in forma scritta e registrato” nonché contenga le indicazioni riportate nel paragrafo 1.3. della citata Circolare n. 19/E al fine della quantificazione del credito spettante. Nel caso di specie il credito in esame: • potrà essere utilizzato esclusivamente ai fini IRPEF, con riferimento all’imposta dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al momento del nuovo “acquisto”; • non potrà essere utilizzato a compensazione dell’IVA dovuta in relazione alla costruzione della nuova abitazione che dovrà essere corrisposta al cedente o all’appaltatore per l’intero importo indicato nelle relative fatture emesse. Come specificato dalla stessa Agenzia: • considerato che il credito in esame è “personale”, lo stesso è “imputato agli aventi diritto,rispettando la percentuale della comunione”; • “il diritto al credito d’imposta nasce al momento della consegna del bene realizzato”. In tale occasione il contribuente deve dimostrare il possesso dei requisiti “prima casa”.
Pubblicata il: 25-06-2013Iscrizione alla gestione IVS in corso d’anno
Un socio di snc si è iscritto alla Gestione IVS in data 1.8.2012. Per quanto riguarda il calcolo dei contributi previdenziali è corretto fare riferimento al reddito d’impresa conseguito nel 2012 o è possibile fare riferimento esclusivamente alla quota di reddito imputabile al periodo di iscrizione?
L’art. 3–bis, DL n. 384/92 dispone che, per il calcolo dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti, si deve fare riferimento alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nell’anno in cui il contributo si riferisce. A tale proposito l’INPS nella Circolare 12.6.2003, n. 102 ha precisato che “il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur cessando o iniziando l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale”. Così, ad esempio, in presenza di un reddito 2012 pari a € 24.000 l’importo rilevante per la contribuzione IVS ammonta a € 10.000 (24.000 / 12 x 5).
