Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Acquisto “buoni spesa”

    Domanda

    Nel mese di dicembre 2012 una società ha acquistato 50 “buoni spesa” che ha regalato, in occasione delle Festività, ai propri dipendenti e ad alcuni clienti.
    Per tale acquisto ha ricevuto una fattura senza applicazione dell’IVA. È corretto tale comportamento?

    Risposta

    Si il comportamento è confrome alla normativa vigente. L’argomento è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.1.2011, n. 21/E. In tale occasione l’Agenzia ha evidenziato che la cessione del buono dal soggetto emittente a favore del cliente non assume rilevanza ai fini IVA in quanto trattasi di “movimentazione finanziaria” ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72. La rilevanza ai fini IVA è collegata all’utilizzo del “buono spesa” da parte del dipendente / cliente presso l’esercizio commerciale convenzionato.

    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Detrazioni per familiari a carico e comunicazione al datore di lavoro

    Domanda

    L’incremento delle detrazioni per familiari a carico previsto dalla Finanziaria 2013 comporta per il dipendente l’obbligo di ripresentare al datore di lavoro la comunicazione necessaria ai fini della fruizione delle detrazioni stesse?

    Risposta

    E' stato soppresso l’obbligo, da parte dei dipendenti e pensionati, di comunicare annualmente al sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico. Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la relativa ripresentazione. La variazione dell’ammontare delle detrazioni spettanti dall’1.1.2013 disposta dalla Legge di Stabilità non rientra tra quelle che richiedono la presentazione di una nuova dichiarazione da parte del dipendente/pensionato.

    Pubblicata il: 08-01-2013

    Oggetto

    Affitto ramo d’azienda e variazione canone

    Domanda

    Dal 2000 è in corso un contratto di affitto di ramo d’azienda. Ora le parti intendono ridurre dal 2013 il canone.
    Poiché il valore dell’azienda è costituito per più del 50% dall’immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività, si rende necessario versare in sede di registrazione della variazione l’imposta di registro dell’1% come disposto dall’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006?

    Risposta

    L’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006, prevede che anche all’affitto d’azienda debba essere applicato, a determinate condizioni, il regime delle locazioni immobiliari. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 16.11.2006, n. 33/E e 1.3.2007, n. 12/E la suddetta norma è caratterizzata da un chiaro intento antielusivo e pertanto applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 12.8.2006. Nel caso di specie si ritiene che la modifica del canone di locazione non possa essere qualificata come un “nuovo contratto” e pertanto non sussiste la necessità di verificare l’applicazione della citata disposizione.

    Pubblicata il: 07-01-2013

    Oggetto

    Affitto dell’unica azienda e cessione bene strumentale

    Domanda

    Durante l’affitto dell’unica azienda il concedente (la cui partita IVA è stata sospesa) deve vendere un macchinario dell’azienda. Tale comportamento implica degli adempimenti IVA?

    Risposta

    Come previsto dalle CM 19.3.85 n. 26 e 4.11.86, n. 72, l’affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale richiede la sospensione della partita IVA, con conseguente esonero dagli adempimenti IVA di cui al Titolo II, DPR n. 633/72. Il concedente mantiene quindi il numero di partita IVA, ma è esonerato, per il periodo di durata dell’affitto, dagli obblighi previsti dalla disciplina IVA. Qualora al termine del contratto riprenda l’attività imprenditoriale dovrà “riattivare” la stessa partita IVA. Se durante l’affitto il concedente cede dei beni strumentali dell’azienda, come evidenziato nella CM 30.5.95, n. 154, la sussistenza del requisito soggettivo d’imposta non viene meno e pertanto l’operazione va assoggettata ad IVA con il rispetto dei conseguenti adempimenti (fatturazione, liquidazione e versamento dell’imposta, nonché presentazione della dichiarazione annuale).

    Pubblicata il: 07-01-2013

    Oggetto

    Nuovo regime “IVA per cassa” e pagamento parziale della fattura

    Domanda

    Un contribuente ha optato dall’1.12.2012 per la nuova “IVA per cassa”. Una fattura emessa a dicembre con il nuovo regime, a causa di difficoltà finanziarie, è stata pagata dal cliente soltanto per il 50%. Come va determinata l’IVA da versare nella liquidazione di dicembre 2012?

    Risposta

    Per i soggetti che optano per il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa” è previsto il differimento dell’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento. Di conseguenza l’IVA esposta in fattura sarà conteggiata “a debito” nella liquidazione del periodo (mese/trimestre) di incasso del corrispettivo. Come disposto dal DM 11.10.2012, in presenza di “un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”. Nel caso esaminato, il contribuente ha incassato il 50% del corrispettivo dovuto. Di conseguenza l’IVA da considerare a debito nella liquidazione di dicembre 2012 corrisponde al 50% dell’imposta indicata in fattura.