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Pubblicata il: 05-02-2013
Istanza di rimborso IRES / IRPEF per deducibilitĂ IRAP anni pregressi
Per la compilazione dell’istanza di rimborso delle imposte dirette connessa alla deducibilità dell’IRAP delle spese per il personale, ai fini dell’individuazione del valore della produzione di ciascun anno a quali righi del mod. IRAP va fatto riferimento?
La percentuale di incidenza del costo del lavoro va calcolata considerando il valore della produzione “di competenza” cui il versamento IRAP si riferisce. Tale percentuale va applicata distintamente al saldo ed agli acconti versati e pertanto, vanno considerati i diversi periodi d’imposta “di competenza”. I dati utili ai fini dell’individuazione del valore della produzione si ricavano dalla dichiarazione IRAP di ciascun anno. In particolare i righi interessati sono i seguenti: per il 2006 e 2007, ogni soggetto disponeva di uno specifico mod. IRAP, conseguentemente: → per il 2006, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; → per il 2007, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ: - mod. IRAP PF: Sezione VI, colonna 4; - mod. IRAP SP: Sezione VII, colonna 4; - mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4; per il 2008, 2009 e 2010, va considerata la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 4 del quadro IR; per il 2011, considerando la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 5 del quadro IR.
Pubblicata il: 22-01-2013“Nuovo” regime dei minimi e variazione attivitĂ
Un soggetto (con diploma di geometra) ha iniziato l’attività nel maggio 2009 come disegnatore tecnico (codice attività 74.10.30) applicando il regime dei minimi. Nel 2012 si iscrive all’Albo dei geometri avendo superato l’esame. Di conseguenza è stata fatta una variazione dati all’Agenzia delle Entrate comunicando il nuovo codice attività (71.12.30).
Si chiede se la modifica dell’attività nel 2012 comporta la fuoriuscita dal regime dei “nuovi” minimi dal 2013?
Come noto, per applicare il “nuovo” regime dei minimi è necessario verificare sia i requisiti richiesti dal “vecchio” regime (art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007), sia quelli previsti dall’art. 27, DL n. 98/2011, ossia: a) non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; b) l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente; c) qualora l’attività costituisca proseguimento di attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve superare 30.000 euro. In particolare, la verifica del requisito riportato alla lett. b) va effettuata con riferimento al momento di inizio attività e non con riferimento al successivo momento di modifica dell’attività stessa. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente, possedendo non solo le caratteristiche di cui ai citati commi 96 e 99, ma anche i requisiti dell’art. 27, dall’1.1.2012 è transitato al “nuovo” regime dei minimi. La modifica dell’attività nel corso del 2012, con conseguente comunicazione del nuovo codice, non ha, dunque, rilevanza. Ne consegue che il soggetto in esame potrà adottare tale regime fiscale agevolato fino alla scadenza dei 5 anni previsti per l’agevolazione stessa o al compimento dei 35 anni.
Pubblicata il: 22-01-2013Rivalutazione immobile e stipula contratto preliminare di compravendita
Un’impresa ha provveduto, nel bilancio 2008, alla rivalutazione di un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, attualmente locato.
La societĂ nel corso del 2013 intende stipulare con il locatario un
preliminare di vendita, provvedendo al rogito nel 2014. La stipula del preliminare, posto che viene effettuata prima del termine del periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione, determina l’inefficacia della stessa?
La cessione, l’assegnazione ai soci, la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore degli immobili oggetto di rivalutazione ex art. 15, DL n. 185/2008 nel bilancio 2008, prima della data di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, prima del 2014), determina l’inefficacia della rivalutazione, con conseguente determinazione della plusvalenza senza tener conto del maggior valore, ossia sulla base del costo ante rivalutazione. Di conseguenza la stipula, nel 2013, di un contratto preliminare di compravendita, non determina la decadenza della rivalutazione, posto che lo stesso non comporta il trasferimento della proprietà in capo al promissario acquirente.
Pubblicata il: 22-01-2013Ampliamento immobile e aliquota IVA 4%
Un soggetto deve appaltare dei lavori di ampliamento della propria abitazione nell’ambito del c.d. “piano casa”. Si chiede se e a quali condizioni può richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%?
La risposta è positiva. Infatti, come precisato nelle CM 30.11.2000, n. 219/E e 1.3.2001, n. 19/E, è possibile usufruire dell’aliquota ridotta del 4% anche per i lavori di ampliamento della “prima casa”. Ciò a condizione che: • il committente non possieda un’altra abitazione nel medesimo Comune, diversa da quella oggetto di ampliamento; • i locali di nuova costruzione non configurino una nuova unità immobiliare né siano tali da poter essere successivamente destinati ad un’autonoma unità immobiliare; • anche dopo l’ampliamento l’immobile continui ad essere “non di lusso”, ex DM 2.8.69.
Pubblicata il: 08-01-2013Cessione appartamento con opzione imponibilitĂ e acconti esenti IVA
Un’impresa edile a breve deve rogitare la cessione di un appartamento di nuova costruzione. Per tale operazione l’impresa edile ha incassato 2 acconti fatturati in esenzione IVA (l’appartamento risulta ultimato da più di 5 anni e pertanto fino al 26.6.2012 la relativa cessione era esente IVA).
In sede di rogito l’impresa può optare per l’imponibilità e quindi assoggettare ad IVA quanto incasserà a titolo di saldo?
Se si, gli acconti incassati in precedenza dovranno essere modificati?
A decorrere dal 26.6.2012 le cessioni di fabbricati uso abitativo effettuate dalle imprese che li hanno costruiti da più di 5 anni in luogo dell’esenzione possono essere assoggettate ad IVA previa opzione da parte del cedente. Quindi, nel caso in esame, poiché l’immobile è ultimato da più di 5 anni, l’impresa edile cedente può manifestare in atto l’opzione per il regime di imponibilità IVA. Quanto fatturato anteriormente a titolo di acconto in regime di esenzione IVA deve essere considerato “cristallizzato” in base alla normativa allora vigente e di conseguenza gli acconti non vengono attratti nell’imponibilità scelta in sede di stipula dell’atto di compravendita. Infatti, qualora anteriormente alla stipula del rogito notarile sia pagato in tutto / parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA in corrispondenza della data di pagamento limitatamente a quanto incassato. La “cristallizzazione” del regime IVA applicato agli acconti è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare 1.3.2007, n. 12/E . Per effetto di quanto sopra esposto l’impresa edile fatturerà con IVA soltanto la parte di corrispettivo incassato in sede di saldo.