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Pubblicata il: 07-08-2013
Tassazione reddito di locazione immobile in comproprietà
Una signora (vedova) ha ereditato dal marito, unitamente alle 2 figlie, 2 appartamenti affittati a terzi. I canoni di locazione, di fatto, sono incassati dalla madre. In quale quadro del mod. UNICO va dichiarata la quota di reddito incassata dalla madre?
Il quadro RB del mod. UNICO 2013 PF è riservato all’esposizione dei dati relativi ai fabbricati ubicati in Italia, iscritti o da iscrivere nel Catasto, con attribuzione della rendita, da parte del proprietario ovvero del titolare di usufrutto o altro diritto reale sugli stessi. L’art. 26, comma 1, TUIR dispone che “i redditi fondiari concorrono,indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l’immobile a titolo di proprietà … per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso”. In base al comma 2 del citato art. 26, in caso di comproprietà dell’immobile “il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto”. Nel caso di specie, quindi, sono tenute a dichiarare il reddito dell’immobile (in comproprietà) locato sia la madre che le figlie in proporzione delle relative quote di proprietà a prescindere dal fatto che, in concreto, i canoni siano percepiti unicamente dalla madre.
Pubblicata il: 23-07-2013Ripresa dell’attività dopo affitto d’azienda
Una società di persone in contabilità ordinaria ha affittato l’unica azienda (ristorante)dall’1.12.2011 al 30.11.2012. Dall’1.12.2012 la società ha ripreso l’attività di ristorante. I ricavi del 2012 sono costituiti prevalentemente (circa 80%) dall’affitto dell’azienda. Quale studio di settore deve essere applicato? È possibile applicare una causa di esclusione?
Ai soggetti che concedono in affitto l’azienda (codice attività 68.20.02), si applica lo studio di settore VG40U. Le istruzioni parte generale relative agli studi di settore precisano che nel caso di affitto d’azienda: • sussiste una causa di esclusione per l’affitto dell’unica azienda individuata dal codice “7”; • gli studi di settore non sono utilizzabili ai fini accertativi qualora l’attività d’affitto d’azienda sia prevalente ma non esclusiva; per tale ipotesi è previsto il codice esclusione “12”. Nel caso di specie si ritiene che il contribuente, tenuto alla compilazione dello studio VG40U (i ricavi derivanti dall’affitto d’azienda sono prevalenti) possa indicare a rigo RF1 del mod. UNICO 2013 SP il codice “12”, in quanto i ricavi derivanti dall’attività d’affitto d’azienda risultano essere prevalenti, ancorchè non esclusivi.
Pubblicata il: 23-07-2013Detrazione spese sanitarie
Un contribuente ha ottenuto un rimborso di spese mediche da parte di un’assicurazione sanitaria. Posto che per i premi versati all’assicurazione non spetta la detrazione ai fini IRPEF, il contribuente può detrarre le spese sanitarie rimborsate?
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dallo stesso, per i quali non spetta la detrazione. Di conseguenza, nel caso di specie, tenuto conto che per il premio versato il contribuente non beneficia della detrazione IRPEF connessa, lo stesso potrà detrarre le spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione.
Pubblicata il: 23-07-2013Esportazione beni con addebito spese di trasporto
Una società italiana cede beni ad una società extraUE (esportazione non imponibile IVA art. 8, DPR n. 633/72). La stessa deve addebitare al cliente le spese di trasporto. È corretto applicare anche a tali spese la non imponibilità?
La risposta è affermativa. Come chiarito nella RM 20.5.2005, n. 405397 il trasporto effettuato per conto e a spese del cedente va considerato accessorio all’esportazione ex art. 12, DPR n. 633/72. Di conseguenza il relativo corrispettivo costituisce “parte del complessivo prezzo della cessione, a nulla influendo che lo stesso sia addebitato distintamente in fattura”. Anche tali corrispettivi concorrono a formare il plafond a disposizione per gli acquisti senza IVA.
Pubblicata il: 23-07-2013Rateizzazione sopravvenienza da risarcimento assicurativo
Una società di persone, in contabilità semplificata, nel 2011 ha rateizzato una sopravvenienza da risarcimento assicurativo. Nel 2012 a seguito di un furto consegue una rilevante perdita. È possibile imputare nel 2012 le rimanenti quote della rateizzazione al fine di ridurre la perdita?
Come previsto dall’art. 88 , comma 2, TUIR in presenza di un’indennità assicurativa per la perdita/danneggiamento di un bene strumentale conseguita “per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito dei precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo [86]”. In base al citato comma 4 le sopravvenienze concorrono “a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni … a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. Tenendo presente quanto sopra il contribuente deve rispettare la rateizzazione scelta nel mod. UNICO di conseguimento della sopravvenienza. Nel caso di specie pertanto la società può (deve) imputare al 2012 soltanto la seconda rata.
