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Pubblicata il: 08-10-2013
Registrazione fattura extraUE
Una società italiana commissiona ad una società svizzera una ricerca di mercato da effettuarsi in Svizzera. Quali sono le modalità di registrazione della fattura relativa alla suddetta prestazione?
Per le prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA in Italia, rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia ad un soggetto IVA italiano, l’imposta va assolta da quest’ultimo, applicando il c.d. “reverse charge” ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, ossia tramite l’emissione di un’autofattura. L’autofattura emessa dal committente italiano dovrà essere annotata nel registro IVA delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Pubblicata il: 08-10-2013Prestazione già fatturata ed aumento dell’aliquota IVA al 22%
Un carrozziere ha ultimato la riparazione di un automezzo nel mese di settembre. Alla consegna del mezzo ha emesso fattura con IVA al 21%. Il cliente (impresa) ha pagato la fattura nei primi giorni di ottobre. Si chiede se è necessario rifare la fattura o meglio emettere una nota di debito considerato che al momento del pagamento della prestazione è in vigore la nuova aliquota del 22%.
A decorrere dall’1.10.2013 è entrata in vigore la nuova aliquota IVA ordinaria, che è passata dal 21% al 22% così come previsto dalla Finanziaria 2013. Per quanto riguarda l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile si deve fare riferimento al momento di effettuazione della prestazione che, ai sensi dell’art. 6 DPR n. 633/72, si considera effettuata al momento del pagamento ovvero se anteriore di emissione della fattura. Di conseguenza per quanto riguarda il caso di specie, la risposta è negativa per cui il carrozziere non dovrà emettere una nota di debito per la differenza di aliquota in quanto ha fatturato la prestazione a settembre, applicando correttamente l’aliquota IVA del 21%.
Pubblicata il: 08-10-2013Avviso di parcella e aumento aliquota IVA al 22%
Un ingegnere ha inviato al proprio cliente un avviso di parcella per la prestazione effettuata. Il cliente non ha ancora pagato. Incassando quanto dovuto a fine ottobre è necessario rifare l’avviso indicando l’IVA al 22%?
La nuova aliquota IVA ordinaria del 22% è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.10.2013, così come individuate dall’art. 6, DPR n. 633/72. Nel caso specifico (prestazione di servizi) l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento, salvo l’emissione (anticipata) della fattura. Pertanto, non essendo stata emessa la fattura nel mese di settembre e non avendo incassato quanto dovuto entro il 30.9.2013, la prestazione effettuata dal professionista dovrà essere assoggettata alla nuova aliquota IVA ordinaria del 22%. A tal fine si ritiene opportuno che il professionista comunichi al cliente la nuova somma da pagare tramite un “nuovo” avviso di parcella.
Pubblicata il: 24-09-2013Causa esclusione disciplina società di comodo
Una srl immobiliare risulta congrua e coerente agli studi di settore. La stessa non risulta “in linea” agli indicatori di normalità. È possibile indicare il codice “11” quale causa di esclusione nel prospetto delle società di comodo?
La causa di esclusione dalle società di comodo, identificata dal codice “11”, può essere utilizzata dalle società: • congrue, anche a seguito dell’adeguamento in dichiarazione alle risultanze di GERICO. La società che si colloca nel c.d. “intervallo di confidenza” non è considerata congrua; • coerenti (non rileva la coerenza collegata agli indicatori di normalità economica). Nel caso di specie quindi la risposta è affermativa, per cui la società (congrua e coerente, ma non “in linea” con uno o più indicatori di normalità economica) potrà indicare nell’apposito prospetto presente nel quadro RF del mod. UNICO 2013 SC il codice “11” quale causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.
Pubblicata il: 24-09-2013Adozione IVA per cassa e comunicazione dell’opzione
Una società ha adottato dall’1.12.2012 il nuovo regime IVA per cassa e continua ad applicarlo anche nel 2013. Si chiede conferma circa l’obbligo di comunicare la scelta barrando la casella 1 di rigo VO15 del mod. IVA 2013.
La risposta è affermativa. I soggetti che hanno adottato, per comportamento concludente, il nuovo regime “IVA per cassa” a decorrere dall’1.12.2012 devono comunicare tale opzione nell’ambito del mod. IVA 2013 barrando la casella 1 di rigo VO15. Si rammenta che l’opzione così esercitata vincola il contribuente per almeno un triennio. Il 2012 per coloro che hanno optato dall’1.12.2012 è considerato quale “anno intero” e pertanto tali soggetti sono vincolati all’adozione del regime in esame almeno fino al 31.12.2014.
