Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 19-02-2013

    Oggetto

    Sublocazione immobile strumentale e applicazione imposta di registro

    Domanda

    L’attuale conduttore di un locale uso negozio intende subaffittarlo ad un altro commerciante.
    L’imposta di registro va applicata nella misura del 2% o dell’1%?

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, dal punto di vista fiscale la sublocazione segue la disciplina del contratto di locazione ed il rapporto tra conduttore e subconduttore si configura come autonomo richiedendo, così, la registrazione del contratto stesso. Quindi, nel caso di specie, trattandosi di un immobile ad uso commerciale, l’imposta di registro è dovuta nella misura dell’1%.

    Pubblicata il: 19-02-2013

    Oggetto

    Rivalsa maggior IVA accertata

    Domanda

    Ad una società è stata contestata l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore rispetto a quella dovuta.
    La società potrà richiedere la maggior IVA al proprio cliente? È previsto un termine per tale richiesta (si segnala che la società ha scelto il versamento rateale dell’imposta, sanzioni ed interessi)?

    Risposta

    In base al comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72, introdotto a decorrere dal 24.1.2012, è possibile effettuare la rivalsa dell’IVA o della maggior IVA relativa ad avvisi di accertamento / rettifica nei confronti del cliente (acquirente / committente). Detta possibilità è comunque consentita, come espressamente specificato dalla citata disposizione “soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessiâ€. Poiché la rivalsa è subordinata al pagamento delle suddette somme, si ritiene che il contribuente potrà richiedere al proprio cliente quanto pagato a titolo di IVA soltanto dopo aver versato interamente l’IVA, le sanzioni e gli interessi dovuti.

    Pubblicata il: 19-02-2013

    Oggetto

    Rimborso credito IVA società cessate

    Domanda

    Una società di persone è stata sciolta senza messa in liquidazione a fine 2012. Dalla dichiarazione IVA risulta un credito d’imposta che si intende chiedere a rimborso.
    È possibile, barrando la casella 2 di rigo VX4, ottenere il rimborso tramite l’Agente della riscossione?

    Risposta

    NO. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.98, n. 84/E, la richiesta di rimborso dei soggetti non più intestatari di conto fiscale a seguito di cessazione dell’attività è erogato direttamente dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, nel caso in esame, la società cessata non può barrare la casella 2 di rigo VX4 e quindi beneficiare della procedura semplificata tramite l’Agente della riscossione in quanto il rimborso viene “trattato†dall’Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 05-02-2013

    Oggetto

    Istanza rimborso deducibilità IRAP e versamento con il ravvedimento operoso

    Domanda

    Dovendo compilare un’istanza per il rimborso dell’IRES derivante dalla deducibilità dell’IRAP del costo del personale dipendente, con riferimento al 2010 si riscontra che il versamento del secondo acconto IRAP (che doveva essere versato a novembre 2010) è stato effettuato, regolarizzandolo con il ravvedimento operoso, nel mese di gennaio 2011. In quale anno va incluso tale versamento?

    Risposta

    Nel quadro RI del modello dell’istanza di rimborso IRES / IRPEF vanno riportati i dati necessari per la determinazione dell’imposta richiesta a rimborso. Tale quadro si compone di 2 Sezioni. In particolare, nella Sezione II va indicato oltre l’importo della quota deducibile dei versamenti IRAP a saldo e in acconto, anche il relativo costo del personale. I versamenti a saldo e in acconto vanno tenuti distinti poiché, per ciascuna tipologia, l’ammontare delle spese del personale e del valore della produzione è quello di competenza cui il versamento si riferisce. Per il calcolo della quota di IRAP deducibile va considerato, per ciascun anno interessato dall’istanza, l’ammontare dell’IRAP versata (principio di cassa) nel medesimo anno. Conseguentemente, nel caso di specie, il versamento tardivo regolarizzato dell’IRAP va considerato per la compilazione dell'istanza di rimborso dell’IRES relativa al 2011. In particolare, nella Sezione II del quadro RI, oltre all’indicazione degli “ordinari†versamenti del saldo 2010 e/o acconti 2011, con riferimento al versamento IRAP tardivo relativo all’acconto 2010, va indicato: - a colonna 1, il codice “2†(acconto); - a colonna 2 e 3, rispettivamente “01.01.2010†e “31.12.2010†(data di inizio e di fine del periodo d’imposta relativo all’IRAP versata in acconto); - a colonna 4, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale del 2010 (al netto delle deduzioni), versato in acconto; - a colonna 5, la quota imponibile delle spese per il personale (al netto delle deduzioni) del 2010.

    Pubblicata il: 05-02-2013

    Oggetto

    Presentazione istanza di rimborso deducibilità IRAP “correttiva nei terminiâ€

    Domanda

    Una srl ha già presentato l’istanza di rimborso dell’IRES relativa alla deducibilità dell’IRAP per gli anni pregressi compilando in modo errato l’istanza per il 2011. Come va rettificata l’istanza?

    Risposta

    Un’istanza di rimborso IRES / IRPEF, già presentata, può essere rettificata prima della scadenza del termine di presentazione. In tal caso va barrata la casella “Correttiva nei termini†presente: - nel Frontespizio, indicando altresì il numero di protocollo dell’istanza da rettificare desumibile dalla ricevuta telematica di presentazione; - nel quadro RI relativo all’annualità da rettificare. Per le altre annualità che non sono oggetto di alcuna modifica, vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la specifica casella presente nel quadro. Conseguentemente, nel caso di specie, oltre a barrare la casella “Correttiva nei termini†nel Frontespizio, è necessario barrare la casella in esame del quadro RI riferito al 2011, riportando i dati “correttiâ€. Per le altre annualità vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la predetta casella. Va evidenziato infine che nell’istanza correttiva non è possibile includere annualità diverse rispetto a quelle già presenti nella domanda da rettificare. In quest’ultimo caso si rende necessario presentare una nuova istanza.