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Pubblicata il: 08-10-2013
Prestazione già fatturata ed aumento dell’aliquota IVA al 22%
Un carrozziere ha ultimato la riparazione di un automezzo nel mese di settembre. Alla consegna del mezzo ha emesso fattura con IVA al 21%. Il cliente (impresa) ha pagato la fattura nei primi giorni di ottobre. Si chiede se è necessario rifare la fattura o meglio emettere una nota di debito considerato che al momento del pagamento della prestazione è in vigore la nuova aliquota del 22%.
A decorrere dall’1.10.2013 è entrata in vigore la nuova aliquota IVA ordinaria, che è passata dal 21% al 22% così come previsto dalla Finanziaria 2013. Per quanto riguarda l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile si deve fare riferimento al momento di effettuazione della prestazione che, ai sensi dell’art. 6 DPR n. 633/72, si considera effettuata al momento del pagamento ovvero se anteriore di emissione della fattura. Di conseguenza per quanto riguarda il caso di specie, la risposta è negativa per cui il carrozziere non dovrà emettere una nota di debito per la differenza di aliquota in quanto ha fatturato la prestazione a settembre, applicando correttamente l’aliquota IVA del 21%.
Pubblicata il: 08-10-2013Avviso di parcella e aumento aliquota IVA al 22%
Un ingegnere ha inviato al proprio cliente un avviso di parcella per la prestazione effettuata. Il cliente non ha ancora pagato. Incassando quanto dovuto a fine ottobre è necessario rifare l’avviso indicando l’IVA al 22%?
La nuova aliquota IVA ordinaria del 22% è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.10.2013, così come individuate dall’art. 6, DPR n. 633/72. Nel caso specifico (prestazione di servizi) l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento, salvo l’emissione (anticipata) della fattura. Pertanto, non essendo stata emessa la fattura nel mese di settembre e non avendo incassato quanto dovuto entro il 30.9.2013, la prestazione effettuata dal professionista dovrà essere assoggettata alla nuova aliquota IVA ordinaria del 22%. A tal fine si ritiene opportuno che il professionista comunichi al cliente la nuova somma da pagare tramite un “nuovo” avviso di parcella.
Pubblicata il: 24-09-2013Causa esclusione disciplina società di comodo
Una srl immobiliare risulta congrua e coerente agli studi di settore. La stessa non risulta “in linea” agli indicatori di normalità. È possibile indicare il codice “11” quale causa di esclusione nel prospetto delle società di comodo?
La causa di esclusione dalle società di comodo, identificata dal codice “11”, può essere utilizzata dalle società: • congrue, anche a seguito dell’adeguamento in dichiarazione alle risultanze di GERICO. La società che si colloca nel c.d. “intervallo di confidenza” non è considerata congrua; • coerenti (non rileva la coerenza collegata agli indicatori di normalità economica). Nel caso di specie quindi la risposta è affermativa, per cui la società (congrua e coerente, ma non “in linea” con uno o più indicatori di normalità economica) potrà indicare nell’apposito prospetto presente nel quadro RF del mod. UNICO 2013 SC il codice “11” quale causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.
Pubblicata il: 24-09-2013Adozione IVA per cassa e comunicazione dell’opzione
Una società ha adottato dall’1.12.2012 il nuovo regime IVA per cassa e continua ad applicarlo anche nel 2013. Si chiede conferma circa l’obbligo di comunicare la scelta barrando la casella 1 di rigo VO15 del mod. IVA 2013.
La risposta è affermativa. I soggetti che hanno adottato, per comportamento concludente, il nuovo regime “IVA per cassa” a decorrere dall’1.12.2012 devono comunicare tale opzione nell’ambito del mod. IVA 2013 barrando la casella 1 di rigo VO15. Si rammenta che l’opzione così esercitata vincola il contribuente per almeno un triennio. Il 2012 per coloro che hanno optato dall’1.12.2012 è considerato quale “anno intero” e pertanto tali soggetti sono vincolati all’adozione del regime in esame almeno fino al 31.12.2014.
Pubblicata il: 10-09-2013Enunciazione impresa familiare di ditta individuale già esistente
Un imprenditore commerciale, titolare di una ditta individuale, decide di svolgere la propria attività nella forma di impresa familiare con il fratello. L’atto, stipulato il 2.10.2012, prevede la ripartizione degli utili rispettivamente nella misura del 70% e del 30%. Tali percentuali sono valide già per il 2012 oppure dal 2013?
L’istituto dell’impresa familiare, disciplinato dall’art. 230-bis C.c., consente di ripartire il reddito prodotto tra più soggetti (ovvero, imprenditore e familiari) in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno di essi. Tale reddito va imputato ad ogni collaboratore in base alla sua partecipazione agli utili. La suddetta ripartizione è però subordinata ad una serie di condizioni “formali”, tra le quali l’obbligo che l’atto pubblico o la scrittura privata, da cui risulta la determinazione delle quote di partecipazione agli utili, sia anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Con riguardo all’adozione da parte dell’impresa della “veste giuridica” di impresa familiare durante il periodo di imposta, il MEF, con la Circolare 17.5.2000, n. 98/E ha precisato che l’atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili ha effetto fiscale: • a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto di enunciazione di impresa familiare se l’attività svolta dall’impresa è già in atto; • nel periodo stesso, purchè l’atto sia posto in essere contestualmente all’inizio dell’attività e sia validamente registrato nei termini previsti dalla disciplina relativa all’imposta di registro. Nel caso di specie, pertanto, il reddito d’impresa 2012 è tassato in capo al titolare; soltanto a decorrere dal 2013 (mod. UNICO 2014) sarà attribuita al fratello la quota di reddito proporzionale all’attività dallo stesso svolta.
