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Pubblicata il: 22-10-2013
Finanziamenti titolare e comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti effettuati dal titolare dell’impresa individuale?
Va innanzitutto evidenziato che ai sensi dell’art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 138/2011 “l’Agenzia delle Entrate … ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”. Come previsto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94904, i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare “i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, … , finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, … , pari o superiore a tremilaseicento euro”. Da quanto sopra è possibile desumere che i “finanziamenti” effettuati dal titolare dell’impresa individuale non sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Pubblicata il: 22-10-2013Contribuente minimo e applicazione del reverse charge
Un contribuente minimo del settore edile deve fatturare una prestazione effettuata nell’ambito di un contratto di subappalto. È possibile emettere la fattura con indicazione della norma relativa al reverse charge (art. 17, comma 6, DPR n. 633/72)?
Il regime dei contribuenti minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007 (integrato con l’art. 27, DL n. 98/2011), si caratterizza, tra l’altro, dal fatto che le fatture emesse non prevedono l’applicazione dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E (quesito 6.2), ha precisato che il meccanismo del reverse charge non trova aplicazione per le operazioni effettuate dai contribuenti minimi. Pertanto per la prestazione edile effettuata in subappalto il soggetto in esame non deve emettere la fattura (senza IVA) con riferimento al suddetto meccanismo, bensì una “ordinaria” fattura senza IVA ex art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. L’appaltatore non è tenuto ad effettuare alcuna integrazione della fattura ricevuta.
Pubblicata il: 22-10-2013Inizio attività ex socio accomandante e adozione del regime dei minimi
Un ex socio accomandante di una sas intende iniziare un’attività in forma individuale. Prevedendo di possedere i requisiti dei minimi può applicare tale regime anche se sono trascorsi 2 anni dall’uscita dalla società?
L’art. 27, comma 2, lett. a), DL n. 98/2011 prevede, quale requisito per avvalersi del “nuovo” regime dei minimi, il mancato esercizio di “attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare” nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, ha precisato che il presupposto per l’esclusione è l’esercizio effettivo di un’attività. Con riferimento all’ipotesi di un socio accomandante che decide di intraprendere una nuova attività, va verificato se lo stesso nei 3 anni precedenti “abbia svolto un’attività di gestione all’interno della società, ovvero si sia limitato a conferire solo capitale”. Nel caso di specie il socio accomandante potrà adottare il regime dei minimi purchè si sia limitato, all’interno della sas, al mero conferimento di capitale; viceversa non potrà usufruire dello stesso allorchè abbia svolto attività di gestione nell’ambito della società (salvo attendere il decorso dei 3 anni così come disposto dalla citata lett. a).
Pubblicata il: 08-10-2013Detrazione IRPEF 50% per acquisto mobili / elettrodomestici
Un contribuente ha sostenuto spese di ristrutturazione su un immobile negli anni 2011 e 2012. Nel 2013 dona lo stesso alla figlia che pertanto “subentra” nella detrazione del 36% e del 50% (per il saldo pagato a luglio 2012). In merito si chiede se la figlia possa detrarre (con fattura a lei intestata) la spesa sostenuta per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile ricevuto in donazione.
Il Decreto “Energia”, ha disposto la proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici e l’aumento della stessa dal 55% al 65% per le spese relative ai lavori effettuati dal 6.6 al 31.12.2013 (30.6.2014 se relative ad interventi su parti comuni condominiali). Contestualmente il Legislatore ha introdotto una specifica detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In particolare tale ultima agevolazione è finalizzata all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio per il quale si usufruisce della detrazione del 50%. L’agevolazione riguarda gli acquisti effettuati dal 6.6.2013 per un importo massimo di € 10.000 che, si precisa, si aggiunge alla soglia massima di € 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio. Per quanto riguarda i soggetti destinatari della nuova agevolazione, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E, ha precisato che “sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati, dal 26 giugno 2012 …”. Nel caso prospettato si ritiene che la figlia, alla quale il padre ha trasferito la detrazione per le spese dallo stesso sostenute nel 2011 e 2012, non possa usufruire della nuova agevolazione sull’acquisto di mobili / elettrodomestici poiché non ha sostenuto, sull’immobile ricevuto in donazione, alcuna spesa per intervento di recupero edilizio agevolabile.
Pubblicata il: 08-10-2013Registrazione fattura extraUE
Una società italiana commissiona ad una società svizzera una ricerca di mercato da effettuarsi in Svizzera. Quali sono le modalità di registrazione della fattura relativa alla suddetta prestazione?
Per le prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA in Italia, rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia ad un soggetto IVA italiano, l’imposta va assolta da quest’ultimo, applicando il c.d. “reverse charge” ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, ossia tramite l’emissione di un’autofattura. L’autofattura emessa dal committente italiano dovrà essere annotata nel registro IVA delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti.
