Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 16-04-2013

    Oggetto

    Accesso al “nuovo” regime dei minimi

    Domanda

    Un avvocato nato nel 1981 ha aperto la partita IVA nel 2008 aderendo al regime dei minimi. Per i primi 2 anni di attività i compensi incassati sono stati al di sotto del limite di € 30.000; nel 2010 gli stessi sono risultati superiori al suddetto limite. Di conseguenza nel 2011 ha applicato il regime ordinario (contabilità semplificata professionisti). Anche per il 2011 i compensi hanno superato il predetto limite e quindi ha continuato nel 2012 con il regime ordinario. Per il 2012 quanto
    incassato non risulta superiore al limite di € 30.000. Si chiede se per il 2013 l’avvocato possa adottare il regime dei c.d. “nuovi minimi” considerando che nel 2012 non ha superato il predetto limite e che compirà 35 anni nel 2016.

    Risposta

    Come noto, l’art. 1, commi da 96 a 117, Legge, n. 244/2007 ha introdotto con decorrenza dal 2008 il regime dei minimi riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi / compensi pari o inferiori a € 30.000. Al superamento del limite di € 30.000 si verificava la decadenza dal regime a decorrere dall’anno successivo. A decorrere dal 2012, come noto, l’art. 27, DL n. 98/2011, ha introdotto il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovo” regime dei minimi al cui accesso sono richieste il rispetto di una serie di condizioni mutuate in parte dal “vecchio” regime dei minimi ed in parte dal regime delle nuove iniziative. In merito al “nuovo” regime dei minimi l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare 30.5.2012, n. 17/E, una serie di chiarimenti. In particolare al par. 2.4 dopo aver evidenziato che il regime dei “nuovi” minimi può essere applicato “anche da coloro che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 purché in possesso, alla data di inizio dell’attività, dei requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto e dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007” ha precisato che “si è dell’avviso che possa accedere al regime fiscale di vantaggio anche il contribuente che, prima del 1° gennaio 2012, abbia perso e riacquistato i requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della legge n. 244 del 2007 … Ne consegue che possono accedere al regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo coloro che possedevano i requisiti necessari per l’applicazione del regime degli «ex minimi» alla data di inizio dell’attività e nell’anno 2011, restando ininfluenti le vicende intercorse nel periodo intermedio”. Con riferimento al quesito posto, considerato che per il 2012 il contribuente non possedeva i requisiti di accesso al “nuovo” regime dei minimi, ancorché per tale anno non abbia superato il limite di € 30.000, dal 2013 lo stesso non può adottare tale regime.

    Pubblicata il: 16-04-2013

    Oggetto

    Regolarizzazione omesso versamento rata “avviso bonario”

    Domanda

    Un nostro cliente ha richiesto di rateizzazione di un “avviso bonario”. Visto che non è stata regolarmente pagata la terza rata l'Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che prima di versare la quarta va corrisposta la precedente con il ravvedimento operoso. Quali codici tributo vanno
    utilizzati per tale regolarizzazione?

    Risposta

    Come noto, l’art. 10, comma 13-decies, DL n. 201/2011 ha introdotto il comma 4-bis all’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 in base al quale la rateazione non viene meno se il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, viene effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29.12.2011, n. 132/E, per consentire il ravvedimento operoso ed il versamento, tramite il mod. F24, delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi ha istituito, in particolare, i seguenti codici tributo: - “8929”, ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati – sanzione; - “1980”, ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati – interessi.

    Pubblicata il: 02-04-2013

    Oggetto

    Tassa annuale libri sociali e ravvedimento operoso

    Domanda

    Una società ha omesso il versamento, entro lo scorso 18.3.2013, della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Ai fini del ravvedimento, con quale modalità vanno versati l’imposta, i relativi interessi e la sanzione?

    Risposta

    L’omesso versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso. A tal fine il soggetto interessato deve: - utilizzare il mod. F24 per il versamento dell’imposta dovuta e dei relativi interessi, riportando il codice tributo “7085”; - utilizzare il mod. F23 per il versamento della sanzione ridotta, riportando: - a campo 6 il codice ufficio “RCC”; - a campo 9 la causale “SZ”; - a campo 11, il codice tributo “678T”.

    Pubblicata il: 02-04-2013

    Oggetto

    Aliquota IVA servizio di catering in fiera

    Domanda

    Un nostro cliente che esercita l’attività di ristorante deve effettuare un servizio di catering presso una fiera.
    A quale aliquota IVA deve assoggettare tale servizio?

    Risposta

    Le prestazioni in esame sono da assoggettare all’aliquota IVA ridotta del 10%, così come previsto dal n. 121 della Tabella A/III, DPR n. 633/72, relativamente alle “somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture e somministrazioni di alimenti e bevande”. Ciò è stato confermato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 25.2.80, n. 380292.

    Pubblicata il: 02-04-2013

    Oggetto

    Fatturazione “anticipata” di cessione intraUE e mod. Intra

    Domanda

    Una societĂ  italiana ha emesso, il 15.2.2013, una fattura per la cessione di un bene ad una societĂ  francese. Il bene sarĂ  consegnato nel mese di maggio. Alla luce delle modifiche, in vigore dal 2013, apportate al DL n. 331/93, ai fini della presentazione del mod. Intra va considerato il
    mese di registrazione della fattura (febbraio) o rileva il momento di consegna del bene (maggio)?

    Risposta

    A seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/CE, a decorrere dal 2013 sono state modificate le regole per individuare il momento di effettuazione delle operazioni intraUE; in particolare, per le cessioni, l’operazione si considera effettuata all’inizio del trasporto / spedizione dei beni dall’Italia. In caso di emissione anticipata della fattura, l’operazione di considera effettuata per l’importo fatturato; l’incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo non assume alcuna rilevanza. Per quanto riguarda i modd. Intra le regole non sono state modificate. Pertanto, in generale, ai sensi dell’art. 5, DM 22.2.2010, negli elenchi devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese / trimestre) di riferimento. Tale regola trova tuttavia un’eccezione qualora, anteriormente alla consegna / spedizione dei beni, sia stata emessa una fattura o pagato, in tutto o in parte il corrispettivo; in tal caso, infatti, come disposto dall’art. 50, comma 7, DL n. 331/93, l’operazione va ricompresa nel mod. Intra del mese / trimestre in cui è avvenuta la consegna / spedizione del bene. Nel caso di specie, quindi, la cessione va esposta nel mod. Intra riferito al mese di maggio, da presentare entro il 25.6.2013.