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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 19-11-2013

    Oggetto

    Contribuente cessato e comunicazione clienti-fornitori

    Domanda

    Una ditta individuale ha cessato l’attività a fine 2012. È obbligata a presentare la comunicazione clienti-fornitori? Se sì, entro quale termine?

    Risposta

    Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della comunicazione clienti-fornitori non si riscontrano le ditte cessate in corso d’anno. Di conseguenza per il contribuente in esame è necessario provvedere all’invio della comunicazione. A tal fine, per individuare il termine di presentazione, si ritiene di poter fare riferimento alla periodicità di liquidazione dell’IVA adottata dallo stesso nel 2012. Tuttavia, considerata la “tolleranza” recentemente concessa è possibile effettuare l’adempimento entro il 31.1.2014.

    Pubblicata il: 19-11-2013

    Oggetto

    Giornalaio-tabaccaio senza partita IVA e comunicazione clienti-fornitori

    Domanda

    Le edicole che vendono solo giornali e tabacchi non in possesso della partita IVA devono inviare lo spesometro?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come espressamente disposto dal punto 1 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94908, “sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 … i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta …”.

    Pubblicata il: 19-11-2013

    Oggetto

    Ricevuta fiscale albergo incassata in 2 tranches e comunicazione clienti-fornitori

    Domanda

    Un albergo ha emesso, per un soggiorno, una ricevuta fiscale per un importo di circa € 4.000. Il cliente ha pagato il servizio in 2 tranches, ciascuna di importo inferiore al limite di € 3.600. Tale operazione va indicata nello spesometro?

    Risposta

    La risposta è positiva. Secondo quanto disposto dall’art. 21, DL n. 78/2010 “per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600”, comprensivo di IVA. Dovendo fare riferimento all’operazione unitariamente considerata, il pagamento in più tranches del corrispettivo in importi inferiori al predetto limite non rappresenta un elemento di esclusione dalla comunicazione.

    Pubblicata il: 19-11-2013

    Oggetto

    Fornitura di gas per riscaldamento e comunicazione clienti-fornitori

    Domanda

    La fornitura di gas per riscaldamento effettuata tramite un bombolone va ricompresa nella comunicazione clienti-fornitori ovvero, in quanto oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria,può essere esclusa?

    Risposta

    Sono escluse dalla comunicazione clienti-fornitori, tra l’altro, le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73. In particolare, il comma 5 del citato art. 7 richiama i contratti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell’art. 6, DPR n. 605/73, ossia i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti. Si ritiene che l’operazione in esame sia da ricomprendere nella comunicazione clienti-fornitori in quanto la stessa non rientra tra quelle per le quali è prevista la comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte del fornitore.

    Pubblicata il: 19-11-2013

    Oggetto

    Contribuente minimo e operazioni a clienti extraUE

    Domanda

    Un contribuente minimo ha effettuato un servizio ad una ditta svizzera. Per tale prestazione deve emettere una fattura non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72? Tale operazione costituisce causa di decadenza dal regime agevolato?

    Risposta

    Il regime dei contribuenti minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007 (integrato dall’art. 27, DL n. 98/2011), si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che le fatture emesse non prevedono l’applicazione dell’IVA. Di conseguenza nel caso di specie il soggetto dovrà emettere una “ordinaria” fattura senza IVA ai sensi del comma 100 del citato art. 1. L’operazione in esame (prestazione di servizi nei confronti di un soggetto extraUE) non costituisce causa di decadenza dal suddetto regime agevolato. Infatti, il comma 96 del citato art. 1, non prevede tra le cause di decadenza le prestazioni di servizi verso soggetti extraUE ma solo l’effettuazione di “cessioni all’esportazione”. Di conseguenza il contribuente potrà continuare ad applicare la disciplina relativa ai minimi.