Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    SocietĂ  di persone trasformata in societĂ  di capitali

    Domanda

    Una snc si è trasformata in srl il 15.6.2012. Il bilancio 2012 della srl da depositare presso la CCIAA va redatto per il solo periodo 15.6 – 31.12.2012?

    Risposta

    La società di capitali risultante dalla trasformazione di una società di persone intervenuta nel corso del 2012 deve redigere il bilancio da depositare presso il Registro delle Imprese relativo al periodo 1.1 – 31.12.2012. Infatti, soltanto ai fini fiscali il periodo d’imposta è suddiviso in 2, considerato il mutamento del regime di tassazione ante (IRPEF) e post trasformazione (IRES).

    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    SocietĂ  in perdita sistematica e assenza di beni nel triennio di riferimento

    Domanda

    Una società di capitali risulta in perdita fiscale nel triennio 2009 – 2011. Poiché la stessa non dispone di beni nel predetto triennio di riferimento, è considerata comunque di comodo, ancorché non compili l’apposito prospetto presente nel mod. UNICO 2013 SC, con conseguente “blocco” all’utilizzo del credito IVA?

    Risposta

    Come specificato nelle istruzioni al mod. UNICO 2013 SC, qualora la societĂ  non disponga di beni nell’anno cui la dichiarazione si riferisce ovvero nel triennio di osservazione deve indicare nel campo 7 “Casi particolari” di rigo RF74 uno dei seguenti codici: − “1” in assenza di beni nel 2012. In tal caso non vanno compilate le colonne 4 e 5 del prospetto; − “2” in assenza di beni nel triennio 2009 – 2011. In tal caso non va compilato il resto del prospetto. Nelle predette ipotesi la societĂ  è comunque considerata di comodo con conseguente assoggettamento alle limitazioni relative all’utilizzo del credito IVA 2012.

    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    Prestazioni di servizi nei confronti di societĂ  ciclistica svizzera

    Domanda

    Un massoterapista (in Italia fattura prestazioni imponibili IVA) ed un medico sportivo (in Italia fattura prestazioni esenti IVA) prestano la propria attività di assistenza della squadra durante le varie gare a favore di una società ciclistica svizzera. Le suddette prestazioni rientrano nell’art. 7- ter ovvero 7-quinquies, DPR n. 633/72?

    Risposta

    Le prestazioni di servizi del massoterapista e del medico sportivo a favore della società ciclistica svizzera rientrano tra i servizi c.d. “generici”, non soggetti ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, per i quali non deve essere presentato il mod. Intra. Considerate le caratteristiche del cliente (operatore economico residente in un Paese a fiscalità privilegiata di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001) si rende necessario presentare all’Agenzia delle Entrate l’elenco c.d. “black list”.

    Pubblicata il: 30-04-2013

    Oggetto

    Spese sanitarie sostenute per persona “non parente”

    Domanda

    Un soggetto ha pagato nel 2012 spese sanitarie per sua cugina, affetta da un patologia esente.
    Le spese, risultando da un documento intestato al predetto soggetto, possono essere detratte nel relativo mod. UNICO 2013 PF?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le spese sanitarie, per la parte eccedente € 129,11, spetta la detrazione IRPEF del 19%. Tale detrazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, spetta anche per le spese sostenute nell’interesse delle persone, non a carico ex art. 12, TUIR, ossia dei soggetti indicati all’art. 433, C.c., affette dalle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta e nel limite di € 6.197,48. Il citato art. 433 riguarda: − il coniuge e i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; − i generi e le nuore; − il suocero e la suocera; − i fratelli e sorelle germani o unilaterali. Nel caso di specie, poichĂ© colui a favore del quale è stata sostenuta la spesa (cugina) non rientra tra i soggetti sopra evidenziati, non è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%.

    Pubblicata il: 16-04-2013

    Oggetto

    Correzione dichiarazione IVA 2012 a credito

    Domanda

    Per una società è stato spedito in data 28.2.2013 il mod. IVA 2013 per poter usufruire del credito IVA 2012 già dal 16.3.2013 in quanto superiore a € 5.000.
    Avendo riscontrato un errore nella compilazione del quadro VC che non si riflette sul saldo a credito, si intende presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”. Poiché tale dichiarazione
    viene spedita nel mese di aprile il relativo credito è utilizzabile in compensazione dal 16.5.2013?
    Cosa succede per la compensazione effettuata a marzo?

    Risposta

    In presenza di più dichiarazioni IVA relative al 2012, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.4.2011, n. 16/E (quesito 1.4): - ai fini dell’applicazione delle regole sulla compensazione del credito, la dichiarazione correttiva / integrativa va considerata sostitutiva della dichiarazione originaria; - per la verifica del limite della compensazione (€ 5.000 / 15.000) rileva il credito risultante dall’ultima dichiarazione presentata; - sono comunque fatte salve (in quanto accettate dal sistema) le compensazioni operate fino alla presentazione della “nuova” dichiarazione correttiva / integrativa. Da quanto sopra è possibile desumere che nel caso prospettato poiché il mod. IVA 2013 è presentato nel mese di aprile l’utilizzo del (residuo) credito IVA 2012 può essere effettuato dal 16.5.2013. Per poter utilizzare il (residuo) credito IVA 2012 il 16.4.2013 è necessario presentare il mod. IVA 2013 successivamente a tale data. Infatti in tal caso la compensazione è “ancorata” alla dichiarazione IVA “originaria” presentata nel mese di febbraio 2013.