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Pubblicata il: 10-09-2013
Snc âtrasformataâ in ditta individuale
Una societĂ di persone (snc) in data 8.2.2013 si è âtrasformataâ in ditta individuale a seguito della mancata ricostituzione della pluralitĂ dei soci e prosecuzione dellâattivitĂ da parte di uno dei soci superstiti.
Entro quale termine la società è tenuta a presentare il mod. UNICO per il periodo 1.1-8.2.2013?
Nelle ipotesi di scoglimento di una societĂ di persone e âtrasformazioneâ in ditta inviduale, uno dei soci, vista lâimpossibilitĂ di ricostituire la compagine societaria, prosegue in forma individuale lâattivitĂ prima esercitata dalla societĂ . Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi: ⢠la società è tenuta a presentare la dichiarazione fino al giorno in cui era possibile ricostituire la pluralitĂ dei soci, ossia fino a quando è intervenuto il suo scioglimento in forza di legge ex artt. 2272 e 2302, C.c; ⢠il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrĂ presentare la propria dichiarazione per il periodo residuo intercorrente dalla data di âtrasformazioneâ alla data di fine dellâesercizio. Con riferimento al caso di specie: ⢠la società è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1.1-7.2.2013, entro i termini ordinari (30.9.2014) in quanto tale situazione, come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 31.7.2008, n. 329/E, è equiparata alla cessazione senza formale liquidazione;; ⢠il socio, che prosegue lâattivitĂ come imprenditore individuale, deve presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo 8.2.2013- 31.12.2013 entro il 30.9.2014.
Pubblicata il: 10-09-2013Assegnazione beni ai soci e rateizzazione plusvalenza
Una snc, proprietaria di un immobile strumentale, intende assegnarlo ad uno dei soci a titolo di corrispettivo per il recesso.
La plusvalenza derivante dalla suddetta assegnazione può essere rateizzata?
Lâart. 86, comma 4, TUIR prevede la possibilitĂ , in capo al contribuente, di rateizzare le plusvalenze realizzate âin quote costanti nellâesercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ purchè: ⢠i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (1 anno per le societĂ sportive dilettantistiche); ⢠non siano plusvalenze esenti ex art. 87, TUIR; ⢠le plusvalenze siano ârealizzateâ ossia derivino da âcessione a titolo oneroso ovvero da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beniâ ex art. 86, comma 1, lett. a) e b). Per quanto riguarda il caso di specie, tale plusvalenza non potrĂ essere rateizzata (concorrerĂ a formare il reddito per lâintero ammontare nel periodo dâimposta di riferimento) in quanto trattasi di mera assegnazione del bene al socio. Infatti: − la lett. c) del comma 1 del citato art. 86 dispone che âle plusvalenze dei beni relativi allâimpresa ⌠concorrono a formare il reddito ⌠se i beni vengono assegnati ai soci ..â; − il comma 4 del medesimo art. 86, nel disciplinare la possibilitĂ di rateazione, fa riferimento esclusivamente alle plusvalenze ârealizzateâ e pertanto a quelle derivanti dalle cessioni a titolo oneroso ovvero dalle ipotesi di risarcimento e non anche a quelle da assegnazione.
Lâart. 86, comma 4, TUIR prevede la possibilitĂ , in capo al contribuente, di rateizzare le plusvalenze realizzate âin quote costanti nellâesercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ purchè: ⢠i beni siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (1 anno per le societĂ sportive dilettantistiche); ⢠non siano plusvalenze esenti ex art. 87, TUIR; ⢠le plusvalenze siano ârealizzateâ ossia derivino da âcessione a titolo oneroso ovvero da risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beniâ ex art. 86, comma 1, lett. a) e b). Per quanto riguarda il caso di specie, tale plusvalenza non potrĂ essere rateizzata (concorrerĂ a formare il reddito per lâintero ammontare nel periodo dâimposta di riferimento) in quanto trattasi di mera assegnazione del bene al socio. Infatti: − la lett. c) del comma 1 del citato art. 86 dispone che âle plusvalenze dei beni relativi allâimpresa ⌠concorrono a formare il reddito ⌠se i beni vengono assegnati ai soci ..â; − il comma 4 del medesimo art. 86, nel disciplinare la possibilitĂ di rateazione, fa riferimento esclusivamente alle plusvalenze ârealizzateâ e pertanto a quelle derivanti dalle cessioni a titolo oneroso ovvero dalle ipotesi di risarcimento e non anche a quelle da assegnazione.
Pubblicata il: 07-08-2013Presentazione modelli. Intra mese di agosto
I modelli Intra in scadenza il prossimo 25.8 possono essere presentati entro il 6.9.2013?
Lâart. 1, DPR n. 190/2004 prevede(va) la proroga âa regimeâ del termine di presentazione dei modelli Intra al 6.9. Tuttavia, a decorrere dal 2010, la citata disposizione è stata soppressa ad opera del D.Lgs. n. 18/2010. Di conseguenza i modelli Intra relativi al mese di luglio devono essere presentati entro il 26.8.2013 (il 25.8 cade di domenica).
Pubblicata il: 07-08-2013Cessione di beni in occasione della festa del Patrono
Un commerciante al minuto di dolciumi intende partecipare con il proprio stand alla festa del santo Patrono. Ă possibile rilasciare la ricevuta fiscale in luogo dello scontrino?
Lâart. 22, DPR n. 633/72 prevede lâobbligo in capo ai commercianti al minuto e soggetti assimilati di certificare i corrispettivi con lâemissione dello scontrino/ricevuta fiscale, in luogo della fattura. Per quanto riguarda le suddette modalitĂ di certificazione, lâart. 1, comma 1, DPR n. 696/96 dispone che i âcorrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ......... per le quali non è obbligatoria lâemissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussite lâobbligo di certificazione fiscale ⌠possono essere documentati indipendentemente dallâesercizio di apposita opzione mediante il rilascio della ricevuta fiscale ⌠ovvero dello scontrino fiscale con lâosservanza delle relative disciplineâ. Nel caso di specie il commerciante può scegliere quindi di certificare le cessioni di beni effettuate durante la partecipazione alla festa del santo Patrono tramite un registratore di cassa portatile ovvero ricevute fiscali cartacee.
Pubblicata il: 07-08-2013IndennitĂ di maternitĂ e contribuente minimo
Un architetto iscritta allâInarcassa ha ricevuto nel 2012 lâindennitĂ di maternitĂ , su cui è stata applicata la ritenuta dâacconto del 20%. PoichĂŠ la professionista adotta il regime dei minimi, come va tassato tale provento? Come potrĂ recuperare la ritenuta âindebitamenteâ subita considerato che nel quadro LM non è presente alcun rigo specifico?
Come noto, il nuovo regime dei minimi, introdotto dallâart. 27, comma 1, DL n. 98/2011 prevede lâassoggettamento del reddito conseguito ad unâimposta sostitutiva dellâIRPEF e delle relative addizionali nella misura del 5%. Nellâambito del Provvedimento 22.12.2011, n. 185820, lâAgenzia delle Entrate ha escluso lâapplicazione della ritenuta alla fonte a titolo dâacconto in capo ai soggetti in esame. A tal fine gli stessi devono rilasciare unâapposita dichiarazione âdalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutivaâ. Le indennitĂ sostitutive, tra cui quella di maternitĂ , concorrono a determinare il reddito di lavoro autonomo del professionista cosĂŹ come disposto dallâart. 6, comma 2, TUIR. Pertanto lâimporto (lordo) incassato va dichiarato nel quadro LM del mod. UNICO 2013 PF. Nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E, lâAgenzia delle Entrate ha affrontato il caso delle ritenute del 4% indebitamente operate dalle banche sui bonifici accreditati a favore dei contribuenti minimi in relazione a lavori per i quali il disponente usufruisce della detrazione del 36% - 50% o 55%. Per tale fattispecie lâAgenzia consente di recuperare, in via eccezionale, quanto trattenuto a tali soggetti, direttamente nel mod. UNICO. A tal fine il contribuente deve: ⢠indicare il codice â1â nel campo âSituazioni particolariâ presente nel Frontespizio nel riquadro âFIRMA DELLA DICHIARAZIONEâ; ⢠riportare le ritenute subite nel 2012 a col. 2 di rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese (la col. 1 di tale rigo, riservata ai consorzi non va compilata); ⢠scomputare quanto trattenuto a rigo LM13 ovvero a rigo RN32, col. 4. Recentemente la stessa Agenzia è intervenuta con la Risoluzione 5.8.2013, n. 55/E specificando che, considerata la âsostanziale analogiaâ con quanto sopra evidenziato, anche nel caso in esame (in alternativa allâistanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73) è possibile scomputare quanto trattenuto dallâente erogatore con le modalitĂ descritte.
