Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Esportazione beni con addebito spese di trasporto

    Domanda

    Una società italiana cede beni ad una società extraUE (esportazione non imponibile IVA art. 8, DPR n. 633/72). La stessa deve addebitare al cliente le spese di trasporto. È corretto applicare anche a tali spese la non imponibilità?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Come chiarito nella RM 20.5.2005, n. 405397 il trasporto effettuato per conto e a spese del cedente va considerato accessorio all’esportazione ex art. 12, DPR n. 633/72. Di conseguenza il relativo corrispettivo costituisce “parte del complessivo prezzo della cessione, a nulla influendo che lo stesso sia addebitato distintamente in fatturaâ€. Anche tali corrispettivi concorrono a formare il plafond a disposizione per gli acquisti senza IVA.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Rateizzazione sopravvenienza da risarcimento assicurativo

    Domanda

    Una società di persone, in contabilità semplificata, nel 2011 ha rateizzato una sopravvenienza da risarcimento assicurativo. Nel 2012 a seguito di un furto consegue una rilevante perdita. È possibile imputare nel 2012 le rimanenti quote della rateizzazione al fine di ridurre la perdita?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 88 , comma 2, TUIR in presenza di un’indennità assicurativa per la perdita/danneggiamento di un bene strumentale conseguita “per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito dei precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo [86]â€. In base al citato comma 4 le sopravvenienze concorrono “a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni … a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ€. Tenendo presente quanto sopra il contribuente deve rispettare la rateizzazione scelta nel mod. UNICO di conseguimento della sopravvenienza. Nel caso di specie pertanto la società può (deve) imputare al 2012 soltanto la seconda rata.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Locazione immobile strumentale – regime transitorio al 26.6.2012

    Domanda

    Una società di gestione immobiliare ha in essere un contratto di locazione commerciale con una agenzia di assicurazione. La società ha fatturato con IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. È possibile ora, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 22/E, applicare il regime di esenzione?

    Risposta

    Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo, a distanza di 1 anno dall’entrata in vigore, gli opportuni chiarimenti in merito alle novità IVA introdotte dal DL n. 83/2012 in materia di locazioni e cessioni immobiliari. Relativamente alle locazioni di immobili strumentali l’Agenzia ha affrontato il caso di un’impresa locatrice che ha continuato ad assoggettare ad IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. Qualora la prosecuzione dell’imponibilità IVA non corrisponda alla reale volontà dell’impresa, in quanto in capo alla stessa non sussiste “un effettivo interesse all’applicazione dell’impostaâ€, l’Agenzia nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E riconosce la possibilità di “passare†al regime (naturale) dell’esenzione per la rimanente durata contrattuale. A tal fine è richiesta la formalizzazione di un atto integrativo del contratto di locazione, che può essere registrato (facoltà) con assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa (€ 67).

    Pubblicata il: 09-07-2013

    Oggetto

    Contribuente ex minimo e regime contabile agevolato

    Domanda

    Un contribuente ha iniziato l’attività nel 1980. Dal 2008 è entrato nel regime dei minimi. Dal 2012 è fuoriuscito da tale regime ed ha adottato il regime contabile agevolato (liquidazione IVA annuale, no versamento IRAP, ecc.). Avendo usufruito del regime dei minimi per 4 anni, fino a quando può adottare il regime contabile agevolato?

    Risposta

    L’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 ha introdotto un regime contabile agevolato per i soggetti che, pur presentando i requisiti di cui ai commi 96 e 99, Legge n. 244/2007 previsti per i c.d. “vecchi†minimi, non soddisfano le condizioni richieste per l’accesso al nuovo regime di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 27. Il Legislatore ha previsto la decadenza dal suddetto regime nel caso in cui: • venga meno una delle condizioni contenute nel citato comma 96 (conseguimento di ricavi/compensi superiori a € 30.000, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € 15.000, ecc.); • si verifichi una delle condizioni di cui al citato comma 99 (applicazione regime speciale IVA, partecipazione società di persone o associazione professionale, ecc.). Il comma 5 del predetto art. 27 riconosce comunque al contribuente la facoltà di optare per il regime ordinario (contabilità semplificata/ordinaria) il luogo del regime contabile in esame. Nel caso di specie quindi il soggetto potrà continuare ad adottare il predetto regime contabile agevolato finchè non decide di scegliere il regime ordinario ovvero non si verifichi una delle suddette cause di decadenza.

    Pubblicata il: 09-07-2013

    Oggetto

    Professionista ex minimo 2011 e studi di settore 2012

    Domanda

    Un professionista (architetto) nel 2012 ha adottato il regime contabile agevolato riservato agli ex minimi. Compilando gli studi di settore risulta non congruo di circa € 2.000. È possibile indicare la causa di esclusione 12 e quindi non procedere con l’adeguamento?

    Risposta

    Il codice esclusione “12â€, associato alle ipotesi contenute nel DM 11.2.2008, costituisce una causa di non applicabilità degli studi ai fini accertativi. Lo stesso, come disposto dall’art. 5, comma 2-bis del citato Decreto, è applicabile ai soggetti “esercenti attività d’impresaâ€, minimi nel 2011, che dal 2012 sono passati al regime ordinario. Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011 i contribuenti che adottano il regime contabile agevolato “sono soggetti agli studi di settore … ed ai parametri … nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati …â€. L’Agenzia, nella Circolare 16.3.2012, n. 8/E (quesito 6.6), ha ribadito l’applicabilità degli studi di settore in capo a tali soggetti “non rilevando nell’ordinamento una disposizione che lo escluda†ferma restando la possibilità di “avvalersi delle altre cause di esclusione e di inapplicabilità previste per la generalità dei contribuentiâ€. Tuttavia poiché tali contribuenti devono comunque rispettare i requisiti previsti per c.d. “vecchi†minimi si potrebbe configurare una “situazione di marginalità economicaâ€. Ciò richiede all’Ufficio “l’adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverseâ€. Per quanto riguarda il caso proposto il predetto codice “12†non può essere utilizzato poiché il soggetto esercita un’attività di lavoro autonomo e pertanto il risultato dello studio potrà essere utilizzato ai fini dell’accertamento. Il contribuente potrà comunque segnalare la propria situazione di marginalità economica nelle “Note Aggiuntive†di GERICO in modo da comunicare all’Agenzia la presenza di tale situazione.