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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-03-2014

    Oggetto

    Biglietti aerei acquistati tramite Internet e comunicazione clienti-fornitori

    Domanda

    Si chiede di illustrare il corretto trattamento IVA applicabile ai biglietti aerei con tratte miste UE ed extra UE acquistati da un’impresa tramite Internet e le modalità di compilazione dello spesometro.

    Risposta

    In merito al quesito proposto va innanzitutto evidenziato che, come previsto dall’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, si considerano effettuate in Italia “le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.7.2011, n. 37/E, la quota rilevante in Italia va assunta nella misura forfettizzata del 38%. Va considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72, sono non imponibili “i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto”. Tutto ciò premesso nel caso in esame l’impresa deve emettere un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per la parte “nazionale” del volo (38%) non imponibile ai sensi del citato art. 9, da annotare nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti. Con riferimento alla comunicazione clienti-fornitori, tenendo presente i chiarimenti specificati dall’Agenzia delle Entrate nella Nota 19.11.2013, prot. 0136693 e nel corso del consueto incontro di inizio anno con la stampa specializzata, l’operazione in esame, utilizzando la modalità analitica, va così esposta: • quadro SE - “acquisti di servizi da non residenti” nel caso in cui l’impresa sia in possesso dei dati identificativi del soggetto non residente; ovvero • quadro FR - “fatture ricevute” nel caso in cui il documento ricevuto dall’impresa non contenga tutti i predetti dati, barrando la casella 7 “Autofattura” e indicando quale partita IVA quella dell’impresa italiana; • quadro FE - “fatture emesse” barrando la casella “Autofattura”.

    Pubblicata il: 04-03-2014

    Oggetto

    Fattura albergo/ristorante UE e comunicazione clienti-fornitori

    Domanda

    Una società nel 2013 ha ricevuto alcune fatture estere (UE) per alberghi / ristoranti relativamente alle trasferte effettuate dai dipendenti. Le fatture sono state emesse con IVA. Per tali fatture va compilato lo spesometro?

    Risposta

    Come noto, il D.Lgs. n. 18/2010 di recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. “Direttiva Servizi”, ha introdotto nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi applicabili a decorrere dal 2010. In virtù di quanto disposto dall’art. 7-quater, DPR n. 633/72 la territorialità delle prestazioni di ristorazione / alberghiere, diverse da quelle rese a bordo di navi, aerei o treni, è “legata” al luogo in cui sono eseguite e pertanto le stesse sono assoggettate ad IVA nello Stato in cui sono rese. Così, le prestazioni in esame, rese in Austria, sono ivi assoggettate ad IVA. Per tali operazioni quindi la fattura va emessa con IVA dello Stato in cui sono eseguite. Per le stesse inoltre non sussiste l’obbligo di presentare i modd. Intra. Per quanto riguarda l’obbligo di compilare lo spesometro la risposta è negativa. Infatti, come disposto espressamente dall’art. 21, DL n. 78/2010, la comunicazione clienti-fornitori interessa le operazioni “rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” in Italia. Nel caso di specie le operazioni (prestazioni di ristorazione / alberghiere UE) non assumono rilevanza in quanto il requisito della territorialità è soddisfatto in uno Stato UE diverso dall’Italia. L’annotazione delle predette fatture non coinvolge i registri IVA essendo limitata al libro giornale (salvo, per le imprese in contabilità semplificata).

    Pubblicata il: 04-03-2014

    Oggetto

    Attività esente con operazioni non soggette e presentazione mod. IVA 2014

    Domanda

    Un soggetto che effettua operazioni esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72, nel 2013 ha emesso alcune fatture per prestazioni nei confronti di società UE senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 di importo esiguo. Tale soggetto è obbligato a presentare il mod. IVA 2014?

    Risposta

    Come desumibile dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, tra l’altro, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, DPR n. 633/72. Nel caso di specie quindi non può trovare applicazione la predetta ipotesi di esonero dalla presentazione ancorchè le operazioni poste in essere siano senza IVA. Le operazioni non soggette ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, per le quali sussite l’obbligo di fatturazione, devono essere evidenziate a rigo VE39 e concorrono alla formazione del volume d’affari 2013.

    Pubblicata il: 04-03-2014

    Oggetto

    Operazioni esenti e presentazione mod. IVA 2014

    Domanda

    Un soggetto, subagente di assicurazioni, ha effettuato nel 2013 solo operazioni attive esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72 provvedendo inoltre alla cessione della propria vettura ai sensi del n. 27-quinquies del citato art. 10. Il soggetto è tenuto a redigere la dichiarazione IVA?

    Risposta

    La risposta è negativa. Le operazioni di cui al n. 27-quinquies rientrano tra le operazioni esenti disciplinate dall’art. 10 per le quali non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in virtù di quanto disposto dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014.

    Pubblicata il: 18-02-2014

    Oggetto

    Proseguimento attività nel 2013 e liquidazioni IVA trimestrali nel 2014

    Domanda

    Un soggetto nel mese di aprile 2013 ha proseguito l’attività artigianale del padre (deceduto)realizzando un volume d’affari di circa € 400.000.
    Per valutare la possibilità di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali il volume d’affari va ragguagliato ad anno?

    Risposta

    Con riferimento al quesito posto va preliminarmente considerato che l’erede che ha proseguito l’attività (artigianale) del padre deve presentare la dichiarazione IVA annuale composta da 2 moduli, così strutturati: • il primo relativo a sè stesso, contenente anche i dati relativi alla frazione d’anno successiva all’ultima liquidazione periodica del de cuius; • il secondo relativo al de cuius, contenente i dati delle operazioni fino all’ultima liquidazione periodica eseguita dallo stesso. In particolare nel quadro VA di tale modulo dovrà essere riportata a rigo VA1, campo 1, la partita IVA del de cuius. In entrambi i moduli dovranno essere compilate: • la sezione 2 del quadro VA; • le sezioni 2 e 3 del quadro VL. Per quanto riguarda la possibilità per l’erede di adottare le liquidazioni IVA trimestrali, va fatto riferimento, come precisato dalle istruzioni al mod. IVA 2014, al volume d’affari “complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione [trasformazione soggettiva] risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione”. Di conseguenza per valutare la possibilità di effettuare nel 2014 le liquidazioni IVA trimestrali (rispetto del limite di € 400.000) l’erede deve sommare il proprio volume d’affari 2013 (rigo VE40, mod. “01”) con quello realizzato dal padre (rigo VE40, mod. “02”).