Hai cercato: - trovate: 1120 faq
-
Pubblicata il: 29-04-2014
Omessa presentazione spesometro e ravvedimento operoso
Si chiede conferma circa l’utilizzo del ravvedimento operoso in caso di invio tardivo del c.d. spesometro. In particolare è stata omessa la presentazione di 1 comunicazione per un contribuente mensile e 3 comunicazioni relative a 3 contribuenti trimestrali.
L'bbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA. Per il 2013 l’invio doveva essere effettuato entro il 10.4.2014 per i contribuenti mensili e il 22.4.2014 per gli altri soggetti. In mancanza di una specifica disposizione sanzionatoria, in caso di invio di dati incompleti o errati ovvero mancato invio entro i termini di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2011, n. 24/E ha precisato che “l’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997”. In base alla citata disposizione “sono punite con la sanzione ammininistrativa da lire cinquecentomila [€ 258] a lire quattro milioni [€ 2.065] le seguenti violazioni: a)omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”. Semprechè la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche si ritiene che le suddette irregolarità possano essere sanate entro 1 anno dalla scadenza avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, versando tramite il mod. F24 la sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 del minimo) utilizzando il codice tributo “8911”. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pubblicata il: 29-04-2014Decesso del contribuente e termini di presentazione della dichiarazione
In data 2.4.2014 è deceduto il sig. Rossi (senza moglie e figli). A tale data la dichiarazione dei redditi da parte del contribuente non è stata ancora presentata. Il nipote, unico suo erede, dovendo presentare la dichiarazione dei redditi per il 2013 e per il 2014 quali termini deve rispettare?
I termini entro cui gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius sono collegati alla data in cui si è verificato il decesso. Sul punto l’art. 65, DPR n. 600/73 stabilisce che “tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi”. In particolare: se il decesso è avvenuto nel 2013 o entro il 31.5.2014 (28.2 se la dichiarazione è presentata in forma cartacea) valgono i termini ordinari ovvero 30.9 con invio telematico (30.6 se la dichiarazione cartacea è presentata in posta); se il decesso è avvenuto successivamente al 31.5.2014 (28.2 se la dichiarazione è presentata in forma cartacea) i termini di presentazione sono prorogati di 6 mesi. Nel caso di specie, essendo il decesso avvenuto in data 2.4.2014, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’erede sono così individuati: utilizzando il mod. UNICO cartaceo per i redditi 2013 entro il 31.12.2014, per i redditi 2014 valgono i termini ordinari, ossia entro il 30.6.2015; utilizzando la trasmissione telematica per i redditi 2013 entro il 30.9.2014, per i redditi 2014 entro il 30.9.2015 (in entrambi i casi valgono i termini ordinari).
Pubblicata il: 15-04-2014Distribuzione riserve e agevolazione ACE
Una srl ha deliberato nel mese di settembre 2013 la distribuzione ai soci di una parte degli utili accantonati a riserva per circa € 90.000. Parte di tale somma è stata erogata dalla società a febbraio 2014. Per l’applicazione dell’agevolazione ACE per il 2013, va considerata la quota della riserva corrisposta ai soci entro il 31.12.2013?
Per la determinazione dell’agevolazione ACE, introdotta dall’art. 1, DL n. 201/2011, è necessario considerare l’incremento del capitale proprio, determinato quale differenza tra gli incrementi e decrementi intervenuti. I decrementi, come specificato nella Relazione illustrativa al DM 14.3.2012, attuativo della disciplina, “rilevano, per l’intero ammontare, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati”. Relativamente alle distribuzioni di utili accantonati a riserva non è chiaro se ai fini ACE assuma rilievo la data della delibera assembleare ovvero l’effettiva distribuzione degli stessi ai soci. Considerato che, per quanto concerne l’accantonamento dell’utile lo stesso rileva “dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare … a riserva l’utile di esercizio”, specularmente si ritiene che la distribuzione delle riserve di utili abbia effetto ai fini ACE dall’inizio dell’esercizio in cui è intervenuta la relativa delibera assembleare. In tale contesto la società, in corrispondenza della data della delibera, dovrebbe rilevare contabilmente la riduzione della riserva e il debito nei confronti dei soci, che sarà ridotto in relazione ad ogni pagamento. Nel caso di specie, pertanto, ai fini dell’agevolazione ACE 2013 la distribuzione della riserva di utili ai soci rileva, quale decremento, interamente già nel 2013. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate intervenga fornendo la propria interpretazione in merito alla quesitone sopra descritta.
Pubblicata il: 15-04-2014Spesometro e incassi “new slot”
Un bar ha installato alcuni apparecchi “new slot” per i quali percepisce periodicamente dal gestore una parte degli incassi esenti da IVA.
Considerato che per tali somme non viene emessa fattura si chiede come vadano evidenziate tali operazioni nello spesometro.
Nella comunicazione clienti-fornitori, c.d. spesometro, devono essere riepilogate le operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare le operazioni relative alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, sono considerate esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. In merito all’adempimento in esame va evidenziato che in risposta ad uno specifico interpello, presentato da Assotrattenimento 2007, l’Agenzia delle Entrate con la risposta 31.1.2014, prot. n. 0013536, considerato che “i dati delle operazioni di cui sopra risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziaria” ha confermato l’esonero dall’obbligo dello spesometro relativamente ai compensi spettanti ai “terzi incaricati” della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. “gioco lecito”.
Pubblicata il: 01-04-2014Mancato versamento rate ruolo e decadenza rateizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha concesso ad un contribuente una rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Il piano di rateizzazione prevede il pagamento di 60 rate mensili a decorrere da gennaio 2013. Il contribuente, che non ha versato le rate di dicembre, gennaio e febbraio 2014, può ancora continuare a beneficiare di tale rateizzazione?
Il Decreto c.d. “Fare”, ha apportato importanti modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo prevista dall’art. 19, DPR n. 602/73. La suddetta disposizione ha previsto, in particolare, che: • la rateizzazione concessa al contribuente può essere estesa fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”; • la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive come previsto in precedenza). I piani di rateizzazione già accordati al 22.6.2013 (data di entrata in vigore del citato DL n. 69/2013) “possono su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”. L’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione 19.3.2014, n. 32/E ha chiarito che seguendo la “medesima ratio” agli stessi piani di rateizzazione, che risultano quindi “non decaduti alla data del 22 giugno 2013”, va applicata anche la disposizione agevolativa della mancata decadenza dalla rateazione in caso di omesso pagamento di un numero di rate fino a 8. Di conseguenza, con riferimento al quesito posto, la risposta è positiva.
