Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Ripresa dell’attività dopo affitto d’azienda

    Domanda

    Una società di persone in contabilità ordinaria ha affittato l’unica azienda (ristorante)dall’1.12.2011 al 30.11.2012. Dall’1.12.2012 la società ha ripreso l’attività di ristorante. I ricavi del 2012 sono costituiti prevalentemente (circa 80%) dall’affitto dell’azienda. Quale studio di settore deve essere applicato? È possibile applicare una causa di esclusione?

    Risposta

    Ai soggetti che concedono in affitto l’azienda (codice attività 68.20.02), si applica lo studio di settore VG40U. Le istruzioni parte generale relative agli studi di settore precisano che nel caso di affitto d’azienda: • sussiste una causa di esclusione per l’affitto dell’unica azienda individuata dal codice “7”; • gli studi di settore non sono utilizzabili ai fini accertativi qualora l’attività d’affitto d’azienda sia prevalente ma non esclusiva; per tale ipotesi è previsto il codice esclusione “12”. Nel caso di specie si ritiene che il contribuente, tenuto alla compilazione dello studio VG40U (i ricavi derivanti dall’affitto d’azienda sono prevalenti) possa indicare a rigo RF1 del mod. UNICO 2013 SP il codice “12”, in quanto i ricavi derivanti dall’attività d’affitto d’azienda risultano essere prevalenti, ancorchè non esclusivi.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Detrazione spese sanitarie

    Domanda

    Un contribuente ha ottenuto un rimborso di spese mediche da parte di un’assicurazione sanitaria. Posto che per i premi versati all’assicurazione non spetta la detrazione ai fini IRPEF, il contribuente può detrarre le spese sanitarie rimborsate?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dallo stesso, per i quali non spetta la detrazione. Di conseguenza, nel caso di specie, tenuto conto che per il premio versato il contribuente non beneficia della detrazione IRPEF connessa, lo stesso potrà detrarre le spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Esportazione beni con addebito spese di trasporto

    Domanda

    Una società italiana cede beni ad una società extraUE (esportazione non imponibile IVA art. 8, DPR n. 633/72). La stessa deve addebitare al cliente le spese di trasporto. È corretto applicare anche a tali spese la non imponibilità?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Come chiarito nella RM 20.5.2005, n. 405397 il trasporto effettuato per conto e a spese del cedente va considerato accessorio all’esportazione ex art. 12, DPR n. 633/72. Di conseguenza il relativo corrispettivo costituisce “parte del complessivo prezzo della cessione, a nulla influendo che lo stesso sia addebitato distintamente in fattura”. Anche tali corrispettivi concorrono a formare il plafond a disposizione per gli acquisti senza IVA.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Rateizzazione sopravvenienza da risarcimento assicurativo

    Domanda

    Una società di persone, in contabilità semplificata, nel 2011 ha rateizzato una sopravvenienza da risarcimento assicurativo. Nel 2012 a seguito di un furto consegue una rilevante perdita. È possibile imputare nel 2012 le rimanenti quote della rateizzazione al fine di ridurre la perdita?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 88 , comma 2, TUIR in presenza di un’indennità assicurativa per la perdita/danneggiamento di un bene strumentale conseguita “per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito dei precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo [86]”. In base al citato comma 4 le sopravvenienze concorrono “a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni … a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. Tenendo presente quanto sopra il contribuente deve rispettare la rateizzazione scelta nel mod. UNICO di conseguimento della sopravvenienza. Nel caso di specie pertanto la società può (deve) imputare al 2012 soltanto la seconda rata.

    Pubblicata il: 23-07-2013

    Oggetto

    Locazione immobile strumentale – regime transitorio al 26.6.2012

    Domanda

    Una società di gestione immobiliare ha in essere un contratto di locazione commerciale con una agenzia di assicurazione. La società ha fatturato con IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. È possibile ora, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 22/E, applicare il regime di esenzione?

    Risposta

    Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo, a distanza di 1 anno dall’entrata in vigore, gli opportuni chiarimenti in merito alle novità IVA introdotte dal DL n. 83/2012 in materia di locazioni e cessioni immobiliari. Relativamente alle locazioni di immobili strumentali l’Agenzia ha affrontato il caso di un’impresa locatrice che ha continuato ad assoggettare ad IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. Qualora la prosecuzione dell’imponibilità IVA non corrisponda alla reale volontà dell’impresa, in quanto in capo alla stessa non sussiste “un effettivo interesse all’applicazione dell’imposta”, l’Agenzia nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E riconosce la possibilità di “passare” al regime (naturale) dell’esenzione per la rimanente durata contrattuale. A tal fine è richiesta la formalizzazione di un atto integrativo del contratto di locazione, che può essere registrato (facoltà) con assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa (€ 67).