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Pubblicata il: 23-07-2013
Ripresa dellâattivitĂ dopo affitto dâazienda
Una societĂ di persone in contabilitĂ ordinaria ha affittato lâunica azienda (ristorante)dallâ1.12.2011 al 30.11.2012. Dallâ1.12.2012 la societĂ ha ripreso lâattivitĂ di ristorante. I ricavi del 2012 sono costituiti prevalentemente (circa 80%) dallâaffitto dellâazienda. Quale studio di settore deve essere applicato? Ă possibile applicare una causa di esclusione?
Ai soggetti che concedono in affitto lâazienda (codice attivitĂ 68.20.02), si applica lo studio di settore VG40U. Le istruzioni parte generale relative agli studi di settore precisano che nel caso di affitto dâazienda: ⢠sussiste una causa di esclusione per lâaffitto dellâunica azienda individuata dal codice â7â; ⢠gli studi di settore non sono utilizzabili ai fini accertativi qualora lâattivitĂ dâaffitto dâazienda sia prevalente ma non esclusiva; per tale ipotesi è previsto il codice esclusione â12â. Nel caso di specie si ritiene che il contribuente, tenuto alla compilazione dello studio VG40U (i ricavi derivanti dallâaffitto dâazienda sono prevalenti) possa indicare a rigo RF1 del mod. UNICO 2013 SP il codice â12â, in quanto i ricavi derivanti dallâattivitĂ dâaffitto dâazienda risultano essere prevalenti, ancorchè non esclusivi.
Pubblicata il: 23-07-2013Detrazione spese sanitarie
Un contribuente ha ottenuto un rimborso di spese mediche da parte di unâassicurazione sanitaria. Posto che per i premi versati allâassicurazione non spetta la detrazione ai fini IRPEF, il contribuente può detrarre le spese sanitarie rimborsate?
Ai sensi dellâart. 15, comma 1, lett. c), TUIR, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dallo stesso, per i quali non spetta la detrazione. Di conseguenza, nel caso di specie, tenuto conto che per il premio versato il contribuente non beneficia della detrazione IRPEF connessa, lo stesso potrĂ detrarre le spese sanitarie rimborsate dallâassicurazione.
Pubblicata il: 23-07-2013Esportazione beni con addebito spese di trasporto
Una societĂ italiana cede beni ad una societĂ extraUE (esportazione non imponibile IVA art. 8, DPR n. 633/72). La stessa deve addebitare al cliente le spese di trasporto. Ă corretto applicare anche a tali spese la non imponibilitĂ ?
La risposta è affermativa. Come chiarito nella RM 20.5.2005, n. 405397 il trasporto effettuato per conto e a spese del cedente va considerato accessorio allâesportazione ex art. 12, DPR n. 633/72. Di conseguenza il relativo corrispettivo costituisce âparte del complessivo prezzo della cessione, a nulla influendo che lo stesso sia addebitato distintamente in fatturaâ. Anche tali corrispettivi concorrono a formare il plafond a disposizione per gli acquisti senza IVA.
Pubblicata il: 23-07-2013Rateizzazione sopravvenienza da risarcimento assicurativo
Una societĂ di persone, in contabilitĂ semplificata, nel 2011 ha rateizzato una sopravvenienza da risarcimento assicurativo. Nel 2012 a seguito di un furto consegue una rilevante perdita. Ă possibile imputare nel 2012 le rimanenti quote della rateizzazione al fine di ridurre la perdita?
Come previsto dallâart. 88 , comma 2, TUIR in presenza di unâindennitĂ assicurativa per la perdita/danneggiamento di un bene strumentale conseguita âper un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito dei precedenti esercizi, lâeccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo [86]â. In base al citato comma 4 le sopravvenienze concorrono âa formare il reddito per lâintero ammontare nellâesercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ⌠a scelta del contribuente, in quote costanti nellâesercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ. Tenendo presente quanto sopra il contribuente deve rispettare la rateizzazione scelta nel mod. UNICO di conseguimento della sopravvenienza. Nel caso di specie pertanto la societĂ può (deve) imputare al 2012 soltanto la seconda rata.
Pubblicata il: 23-07-2013Locazione immobile strumentale â regime transitorio al 26.6.2012
Una societĂ di gestione immobiliare ha in essere un contratto di locazione commerciale con una agenzia di assicurazione. La societĂ ha fatturato con IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. Ă possibile ora, come sostenuto dallâAgenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 22/E, applicare il regime di esenzione?
Recentemente lâAgenzia delle Entrate è intervenuta fornendo, a distanza di 1 anno dallâentrata in vigore, gli opportuni chiarimenti in merito alle novitĂ IVA introdotte dal DL n. 83/2012 in materia di locazioni e cessioni immobiliari. Relativamente alle locazioni di immobili strumentali lâAgenzia ha affrontato il caso di unâimpresa locatrice che ha continuato ad assoggettare ad IVA i canoni anche successivamente al 26.6.2012. Qualora la prosecuzione dellâimponibilitĂ IVA non corrisponda alla reale volontĂ dellâimpresa, in quanto in capo alla stessa non sussiste âun effettivo interesse allâapplicazione dellâimpostaâ, lâAgenzia nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E riconosce la possibilitĂ di âpassareâ al regime (naturale) dellâesenzione per la rimanente durata contrattuale. A tal fine è richiesta la formalizzazione di un atto integrativo del contratto di locazione, che può essere registrato (facoltĂ ) con assolvimento dellâimposta di registro in misura fissa (⏠67).