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Pubblicata il: 13-05-2014
Contribuente minimo e detrazione canoni locazione convenzionale
Un ingegnere in regime dei minimi nel 2013 ha in essere dal 2012 un contratto di locazione “convenzionale” per un immobile utilizzato quale abitazione principale. Non avendo altri redditi oltre a quello professionale, nel mod. UNICO 2014 può usufruire della specifica detrazione
prevista per tali contratti?
In base a quanto previsto dalla Legge n. 431/98, agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale in regime convenzionale spetta una detrazione d’imposta pari a € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, ovvero a € 247,90 se lo stesso supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. La detrazione spetta per intero se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per tutto l’anno; in caso contrario vanno calcolati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo dell’abitazione. Va inoltre evidenziato che secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 1-sexies, TUIR qualora la detrazione spettante sia di importo superiore all’IRPEF lorda, diminuita delle detrazioni: per carichi di famiglia, ex art. 12, TUIR; per spese di produzione, ex art. 13, TUIR; l’importo pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza è comunque considerato nella determinazione dell’IRPEF dovuta concorrendo a determinare un maggior credito o un minore debito. Si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia recuperato la detrazione in esame nel mod. UNICO 2013, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore nella quale riportare: a rigo RP71 i dati per fruire della detrazione, indicando a campo 1, il codice “2”; a rigo RN12, campo 1 la detrazione spettante e a campo 2 l’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’IRPEF lorda.
Pubblicata il: 13-05-2014“Bonus 80 euro” e collaboratrice familiare
Si chiede di illustrare le modalità di fruizione del “Bonus 80 euro” da parte di una colf. In particolare, a quali adempimenti è tenuto il datore di lavoro?
Il "Decreto Renzi”, ha introdotto, tra le varie misure, un bonus di importo massimo annuo pari a € 640 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati 2014 non superiori a € 26.000 (c.d. “Bonus 80 euro”). Con la Circolare 28.4.2014, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, specificando, tra l’altro, taluni aspetti relativi ai soggetti privi di sostituto d’imposta, tra cui rientrano colf e badanti. Tali soggetti “le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica”, potranno richiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2014.
Pubblicata il: 13-05-2014Cessione beni a San Marino e mod. Intra/comunicazione black-list
Un commerciante all’ingrosso ha effettuato nel mese di aprile 2014 una fornitura di beni ad una ditta di San Marino. Si chiede se è necessario presentare gli elenchi Intra e la comunicazione black-list. Si tenga presente che il soggetto non ha mai effettuato operazioni con l’estero.
Relativamente alla presentazione dei modd. Intra in base a quanto previsto dall’art. 4, DM 24.12.93, l’obbligo sussiste qualora il cedente, contestualmente alle cessioni nei confronti di San Marino, intrattenga “rapporti commerciali con altri stati UE”. Pertanto, il commerciante all’ingrosso relativamente all’operazione in esame non deve presentare i modd. Intra. Con il DM 12.2.2014 è stata disposta l’esclusione di San Marino dall’elenco dei Paesi black-list con decorrenza a partire dalle operazioni effettuate dal 24.2.2014. Di conseguenza il commerciante in esame non deve presentare neppure la comunicazione black-list.
Pubblicata il: 13-05-2014Acquisto bene strumentale da Amazon
Una ditta individuale ha acquistato un bene strumentale da Amazon che per l’operazione ha emesso una fattura senza IVA per € 630 con indicazione dei dati del rappresentante fiscale in Italia. Si chiede se detta operazione va indicata nella comunicazione black-list.
In merito al quesito proposto va evidenziato che Amazon EU sarl è una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo (5 Rue Plaetis, L-2338). Ciò comporta che il soggetto passivo IVA residente in Italia che acquista da Amazon deve: - assoggettare la fattura a reverse-charge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72; - riportare l’operazione nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente ex Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94908 se la stessa è d’importo superiore ad € 500. Il Lussemburgo, si rammenta, è un Paese black-list poiché rientrante tra i Paesi “di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 …”. In merito alla compilazione dei modd. Intra se il bene acquistato proviene dalla sede logistica italiana di Amazon l’operazione non costituisce acquisto intra UE e pertanto non sussite tale obbligo.
Pubblicata il: 29-04-2014Agevolazione ACE e detrazione coniuge a carico
La moglie, collaboratore familiare, ha un reddito pari a circa € 3.500 che diventa a rigo RN1 di € 500 per effetto dell’applicazione dell’agevolazione ACE. La moglie può essere considerata a carico del marito per il 2013?
Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono usufruire, dal 2011, dell’agevolazione ACE prevista dal DL n. 201/2011 al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese. L’agevolazione è rappresentata da una deduzione (c.d. rendimento nozionale) dal reddito complessivo. L’art. 8, comma 3, DM 14.3.2012 dispone espressamente che, per la determinazione dell’IRPEF nonché delle detrazioni spettanti ex artt. 12, 13, 15 e 16, TUIR, l’agevolazione ACE concorre alla formazione del reddito complessivo della persona fisica o del socio di società di persone e pertanto la suddetta deduzione: è rilevante per l’individuazione delle aliquote per scaglioni; il reddito agevolato concorre, insieme agli eventuali altri redditi, alla formazione del reddito del primo scaglione e dei successivi per il suo intero ammontare; concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione. Per quanto riguarda il caso di specie quindi, per il 2013, la moglie non potrà essere considerata “a carico” del marito poiché il reddito eccede il limite di € 2.840,51. Infatti il reddito complessivo risulta pari a € 3.500 in quanto, come accennato, va considerata anche la deduzione ACE.
