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Pubblicata il: 08-10-2013
Detrazione IRPEF 50% per acquisto mobili / elettrodomestici
Un contribuente ha sostenuto spese di ristrutturazione su un immobile negli anni 2011 e 2012. Nel 2013 dona lo stesso alla figlia che pertanto “subentra†nella detrazione del 36% e del 50% (per il saldo pagato a luglio 2012). In merito si chiede se la figlia possa detrarre (con fattura a lei intestata) la spesa sostenuta per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile ricevuto in donazione.
Il Decreto “Energiaâ€, ha disposto la proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici e l’aumento della stessa dal 55% al 65% per le spese relative ai lavori effettuati dal 6.6 al 31.12.2013 (30.6.2014 se relative ad interventi su parti comuni condominiali). Contestualmente il Legislatore ha introdotto una specifica detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In particolare tale ultima agevolazione è finalizzata all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio per il quale si usufruisce della detrazione del 50%. L’agevolazione riguarda gli acquisti effettuati dal 6.6.2013 per un importo massimo di € 10.000 che, si precisa, si aggiunge alla soglia massima di € 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio. Per quanto riguarda i soggetti destinatari della nuova agevolazione, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E, ha precisato che “sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati, dal 26 giugno 2012 …â€. Nel caso prospettato si ritiene che la figlia, alla quale il padre ha trasferito la detrazione per le spese dallo stesso sostenute nel 2011 e 2012, non possa usufruire della nuova agevolazione sull’acquisto di mobili / elettrodomestici poiché non ha sostenuto, sull’immobile ricevuto in donazione, alcuna spesa per intervento di recupero edilizio agevolabile.
Pubblicata il: 08-10-2013Registrazione fattura extraUE
Una società italiana commissiona ad una società svizzera una ricerca di mercato da effettuarsi in Svizzera. Quali sono le modalità di registrazione della fattura relativa alla suddetta prestazione?
Per le prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA in Italia, rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia ad un soggetto IVA italiano, l’imposta va assolta da quest’ultimo, applicando il c.d. “reverse charge†ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, ossia tramite l’emissione di un’autofattura. L’autofattura emessa dal committente italiano dovrà essere annotata nel registro IVA delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Pubblicata il: 08-10-2013Prestazione già fatturata ed aumento dell’aliquota IVA al 22%
Un carrozziere ha ultimato la riparazione di un automezzo nel mese di settembre. Alla consegna del mezzo ha emesso fattura con IVA al 21%. Il cliente (impresa) ha pagato la fattura nei primi giorni di ottobre. Si chiede se è necessario rifare la fattura o meglio emettere una nota di debito considerato che al momento del pagamento della prestazione è in vigore la nuova aliquota del 22%.
A decorrere dall’1.10.2013 è entrata in vigore la nuova aliquota IVA ordinaria, che è passata dal 21% al 22% così come previsto dalla Finanziaria 2013. Per quanto riguarda l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile si deve fare riferimento al momento di effettuazione della prestazione che, ai sensi dell’art. 6 DPR n. 633/72, si considera effettuata al momento del pagamento ovvero se anteriore di emissione della fattura. Di conseguenza per quanto riguarda il caso di specie, la risposta è negativa per cui il carrozziere non dovrà emettere una nota di debito per la differenza di aliquota in quanto ha fatturato la prestazione a settembre, applicando correttamente l’aliquota IVA del 21%.
Pubblicata il: 08-10-2013Avviso di parcella e aumento aliquota IVA al 22%
Un ingegnere ha inviato al proprio cliente un avviso di parcella per la prestazione effettuata. Il cliente non ha ancora pagato. Incassando quanto dovuto a fine ottobre è necessario rifare l’avviso indicando l’IVA al 22%?
La nuova aliquota IVA ordinaria del 22% è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.10.2013, così come individuate dall’art. 6, DPR n. 633/72. Nel caso specifico (prestazione di servizi) l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento, salvo l’emissione (anticipata) della fattura. Pertanto, non essendo stata emessa la fattura nel mese di settembre e non avendo incassato quanto dovuto entro il 30.9.2013, la prestazione effettuata dal professionista dovrà essere assoggettata alla nuova aliquota IVA ordinaria del 22%. A tal fine si ritiene opportuno che il professionista comunichi al cliente la nuova somma da pagare tramite un “nuovo†avviso di parcella.
Pubblicata il: 24-09-2013Causa esclusione disciplina società di comodo
Una srl immobiliare risulta congrua e coerente agli studi di settore. La stessa non risulta “in linea†agli indicatori di normalità . È possibile indicare il codice “11†quale causa di esclusione nel prospetto delle società di comodo?
La causa di esclusione dalle società di comodo, identificata dal codice “11â€, può essere utilizzata dalle società : • congrue, anche a seguito dell’adeguamento in dichiarazione alle risultanze di GERICO. La società che si colloca nel c.d. “intervallo di confidenza†non è considerata congrua; • coerenti (non rileva la coerenza collegata agli indicatori di normalità economica). Nel caso di specie quindi la risposta è affermativa, per cui la società (congrua e coerente, ma non “in linea†con uno o più indicatori di normalità economica) potrà indicare nell’apposito prospetto presente nel quadro RF del mod. UNICO 2013 SC il codice “11†quale causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.