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Pubblicata il: 19-11-2013
Contribuente minimo e operazioni a clienti extraUE
Un contribuente minimo ha effettuato un servizio ad una ditta svizzera. Per tale prestazione deve emettere una fattura non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72? Tale operazione costituisce causa di decadenza dal regime agevolato?
Il regime dei contribuenti minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007 (integrato dall’art. 27, DL n. 98/2011), si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che le fatture emesse non prevedono l’applicazione dell’IVA. Di conseguenza nel caso di specie il soggetto dovrà emettere una “ordinaria†fattura senza IVA ai sensi del comma 100 del citato art. 1. L’operazione in esame (prestazione di servizi nei confronti di un soggetto extraUE) non costituisce causa di decadenza dal suddetto regime agevolato. Infatti, il comma 96 del citato art. 1, non prevede tra le cause di decadenza le prestazioni di servizi verso soggetti extraUE ma solo l’effettuazione di “cessioni all’esportazioneâ€. Di conseguenza il contribuente potrà continuare ad applicare la disciplina relativa ai minimi.
Pubblicata il: 11-11-2013Beni ricevuti in sconto merce e cessione gratuita a terzi: quale il trattamento ai fini Iva?
Azienda (ditta individuale o società di persone), nell'ambito della propria attività di commercio al dettaglio, riceve quale sconto merce (art. 15 IVA) o altre volte quale cessione gratuita (in questo caso normalmente senza rivalsa iva da parte del cedente) beni del tutto estranei alla propria attività aziendale (es.: telefonini, televisori, biciclette, ecc.). I beni medesimi in alcuni casi vengono ceduti nuovamente dall'azienda ricevente ai propri clienti quali sconto merce, in altri casi invece vengono prelevati direttamente dal titolare/soci per uso privato. Ai fini Iva e ai fini reddituali qual'è il loro trattamento all'atto dell'uscita dalla sfera aziendale per uso privato: fattura autoconsumo o solo ddt con giusta causale? In alternativa a quest'ultima fattispecie si pensa anche all'uso gratuito assegnato al titolare/soci.
Ai fini Iva, l'acquisto di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa e che vengono ceduti gratuitamente per fini di rappresentanza dà origine alla detraibilità o meno dell'imposta in funzione del costo unitario sostenuto per il bene medesimo (per costo unitario deve intendersi il solo imponibile IVA esposto in fattura): •beni di costo unitario inferiore o uguale a euro 25,82: l'Iva assolta sull'acquisto è pienamente detraibile (tale detraibilità , inoltre prevale sull'indetraibilità oggettiva prevista dalla lettera f, art. 19 bis-1, D.P.R. n. 633/72, relativa all'acquisto di alimenti e bevande); •beni di costo unitario superiore a euro 25,82: l'Iva assolta con riferimento a tale bene è interamente indetraibile. Dal punto di vista delle imposte sui redditi l'acquisto di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa e destinati ad essere omaggiati segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene: •beni di valore unitario inferiore o uguale a euro 50; •beni di valore unitario superiore a euro 50; Nel primo caso l'acquisto del bene è integralmente deducibile mentre nel secondo caso, in quanto spesa di rappresentanza, è deducibile nei limiti previsti dal D.M. del 19.11.2008, ossia: •nel limite del 1,3% fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica; •nel limite dello 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica; •nel limite dello 0,1% per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica. La parte eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.In proposito, si deve fare attenzione al caso in cui l'Iva sia in tutto o in parte indetraibile perché la si deve tenere in considerazione nel momento in cui si va a verificare la deducibilità del costo per omaggi ai fini Ires: pertanto il limite dei 50 Euro deve riferirsi al costo del bene contabilizzato sommata l'Iva eventualmente indetraibile per effetto delle disposizioni fiscali IVA. La cessione gratuita di tali beni a terzi (Clienti) non rileva ai fini IVA, quindi non va fatturata, perché si tratta o della cessione di beni inferiori al valore unitario di 25,82 euro (cessione fuori campo IVA, ex art 2, comma 2, numero 4), o si tratta della cessione di beni con IVA non detratta all'atto dell'acquisto. Tuttavia, per le ragioni già richiamate in precedenza, è consigliabile ed opportuno emettere un documento di trasporto con la dicitura "cessione gratuita" ovvero "omaggio". Nel caso in cui taluni beni vengano distolti dalla loro originaria funzione per essere destinati o assegnati all'uso o al consumo dei soci (cosiddetto autoconsumo interno), nonché ad altre finalità (donati per esempio per un fine di liberalità e beneficenza a terzi per finalità di pura cortesia, che non hanno cioè nessun collegamento con l'incremento o il mantenimento della clientela e/o del fatturato, cosiddetto autoconsumo esterno), estranee all'attività d'impresa, la destinazione dei beni della società , originariamente acquistati per il commercio o per la produzione aziendale, cambia per un fine che è estraneo e non inerente alla stessa attività aziendale. L'autoconsumo "interno" da parte dei soci è una fattispecie che si verifica esclusivamente nel caso in cui il socio sia esclusivamente tale e non anche amministratore. L'autoconsumo di beni aziendali effettuato dai soci anche amministratori della società viene assimilato alla casistica degli omaggi a dipendenti, in quanto i compensi derivanti dalla carica di amministratore sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. L'autoconsumo "interno" dei soci esclusivamente tali e non anche amministratori, ai fini Iva è assimilato alle cessioni di beni e, pertanto, è imponibile, indipendentemente dal valore e dalla tipologia del bene stesso. È, invece, fuori campo Iva, quando non è stata operata, all'atto dell'acquisto del bene, l'integrale detrazione dell'Iva. In relazione agli adempimenti, l'operazione di autoconsumo di beni, deve essere documentata attraverso l'emissione di un DDT (con causale "autoconsumo", con destinatario il soggetto che autoconsuma i beni) e di un'autofattura, la quale deve essere registrata nel registro delle fatture emesse (e non in quello degli acquisti). In alternativa all'emissione dell'autofattura è possibile anche l'annotazione su un apposito registro autoconsumo di beni dell'ammontare globale dei beni auto consumati in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l'imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche. Il trattamento è analogo alla cessione imponibile degli omaggi. Per quanto attiene al trattamento ai fini delle imposte sui redditi, l'autoconsumo di beni, in particolare di beni normalmente destinati alla vendita o all'impiego nella produzione, genera ricavi imponibili ai sensi dell'art. 85, co. 2 del Tuir, commisurati al valore normale degli stessi. Il valore normale dei beni è determinato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del TUIR. In sede di dichiarazione dei redditi si provvederà quindi ad effettuare la relativa variazione in aumento. Infine, l'assegnazione ai soci di beni aziendali configura la distribuzione agli stessi di dividendi in natura che, come tali vanno tassati in capo ai soci secondo le regole dell'art. 47 del TUIR.
Pubblicata il: 05-11-2013Società in liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese
Una società di capitali, in liquidazione, a breve depositerà presso il Registro delle Imprese il bilancio finale. È vero che per poter cancellare la società dal predetto Registro è necessario attendere il decorso di 90 giorni senza che siano proposti reclami da parte dei soci?
L’art. 2495, C.c. dispone che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione il liquidatore deve richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Ai sensi dell’art. 2493, C.c. il bilancio si intende approvato con conseguente richiesta di cancellazione della società : − decorsi 90 giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese, qualora i soci non abbiano proposto reclami (approvazione tacita del bilancio); − indipendentemente dalla decorrenza del predetto termine, se i soci rilasciano quietanza all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto. Pertanto, la cancellazione della società in liquidazione dal Registro delle Imprese può essere effettuata anche prima del decorso dei 90 giorni e in particolare: − successivamente al rilascio dell’ultima quietanza liberatoria da parte dei soci; ovvero − contestualmente al deposito del bilancio finale di liquidazione, in caso di approvazione unanime dello stesso da parte dell’assemblea totalitaria dei soci (o con decisione di tutti i soci). In presenza di somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci dovranno dare quietanza dei pagamenti o comunque autorizzare il liquidatore a chiedere la cancellazione.
Pubblicata il: 05-11-2013Regime contabile ex minimi e comunicazione clienti-fornitori
Un soggetto che nel 2012 ha applicato il regime ex minimi (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011) è tenuto a presentare lo spesometro? Se sì, entro quale termine?
Sono esonerati dalla comunicazione clienti-fornitori i contribuenti minimi e gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istitutuzionali. Il contribuente ex minimo, non essendo ricompreso tra tali soggetti, deve presentare la citata comunicazione. Per il 2012 il termine è fissato al 21.11.2013 (tali soggetti infatti non effettuano liquidazioni IVA mensili).
Pubblicata il: 05-11-2013Acquisto immobile all’estero e compilazione quadro RW
Recentemente abbiamo rilevato che un cliente persona fisica (professionista) aveva versato nel 2012 un acconto pari a € 100.000 per l’acquisto di un immobile all’estero (Francia). L’acquisto è stato formalizzato a fine settembre 2013 con il pagamento del saldo. Tale investimento doveva essere indicato nel mod. UNICO 2013? Se si, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso?
Il quadro RW consente all’Amministrazione finanziaria di “monitorare†gli investimenti all’estero dei soggetti residenti fiscalmente in Italia. In particolare, nella Sezione II vanno indicati gli investimenti presenti al 31.12 di importo superiore ad € 10.000 e nella Sezione III i relativi trasferimenti da, verso e sull'estero di importo complessivo superiore a € 10.000. In merito al quesito posto si rileva che nel quadro RW del mod. UNICO 2013 PF: - nella Sezione II, non andava indicato l’immobile poichè lo stesso al 31.12.2012 non rappresentava ancora un investimento estero; - nella Sezione III, non andava indicato il trasferimento del relativo acconto poiché, come precisato dalle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2013 PF, “non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’impostaâ€. Se l’acconto fosse stato versato tramite un c/c estero di cui il contribuente ne deteneva la disponibilità al 31.12.2012, nella Sezione II andava indicato il relativo saldo a tale data semprechè superiore al predetto limite di € 10.000. In tal caso nella Sezione III andava evidenziata la movimentazione del c/c “estero su esteroâ€. A seguito dell’approvazione della c.d. “Legge Europea 2013â€, in vigore dal 4.9.2013, sono state apportate una serie di importanti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale e di conseguenza alla struttura del quadro RW e delle relative regole di compilazione. In particolare: 1. la nuova disciplina (art. 5, DL n. 167/90) prevede le seguenti sanzioni: - dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, detenuto in Stati non black list (dal 6% al 30% se Stati black list); - € 258 per la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dal termine ordinario. Nel caso di specie, in presenza dell’obbligo di compilazione della Sezione II del quadro RW del mod. UNICO 2013 PF è possibile usufruire del ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa entro il 30.9.2014 e versando la sanzione ridotta pari allo 0,3% (3% x 1/10) della somma del saldo del c/c estero al 31.12.2012; 2. non vanno più monitorati i trasferimenti da, verso e sull’estero e di conseguenza viene meno l’utilità delle Sezioni I e III del quadro RW. Per le sanzioni relative alla mancata compilazione della Sezione III dovrebbe trovare applicazione il comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. n. 472/97 in base al quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibileâ€.