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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-07-2014

    Oggetto

    Srl trasparenti e riattribuzione delle ritenute da parte dei soci

    Domanda

    Una srl di costruzioni che ha optato per il regime di trasparenza ha un elevato credito per ritenute d’acconto subite collegate ai lavori di ristrutturazione sui quali la banca trattiene il 4%. Tali ritenute, così come il reddito, vengono attribuiti ai soci. Questi ultimi chiudono la relativa dichiarazione dei redditi a credito che non riescono a recuperare.
    Poiché la società deve pagare l’IRAP è possibile utilizzare il credito d’imposta dei soci così come consentito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 56/E del 2009 nelle società di persone?

    Risposta

    La risposta è negativa. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 3.10.2011, n. 99/E ha precisato che il meccanismo disciplinato dalla Circolare 23.12.2009, n. 56/E che prevede la riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati è espressamente riservato alle società disciplinate dall’art. 5, TUIR (società di persone e studi professionali) e non può essere esteso ai soggetti trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR. In altre parole, ai soci / associati di società di persone e di studi professionali è consentito riattribuire le ritenute alla società / studio che le può utilizzare in compensazione nel mod. F24. Il meccanismo in esame non è applicabile invece alle società di capitali che scelgono in via opzionale il regime di trasparenza in quanto come affermato nella citata Risoluzione n. 99/E “avrebbe l’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto trasparente all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata”.

    Pubblicata il: 22-07-2014

    Oggetto

    Pagamento compenso ad atleta non residente

    Domanda

    Un’associazione sportiva dilettantistica deve corrispondere un compenso ad un atleta non residente. Si chiede di confermare se l’associazione, all’atto del pagamento, debba trattenere la ritenuta alla fonte del 30%.

    Risposta

    Si rammenta che le somme erogate da un’associazione sportiva dilettantistica rientranti nella previsione della lett. m) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, godono di un trattamento fiscale agevolato. Infatti ai sensi del comma 2 dell’art. 69, TUIR, le indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi sono esclusi da tassazione per un importo fino a € 7.500. L’importo eccedente fino a € 28.158,28 è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23%, nonché alle addizionali regionale e comunale IRPEF. Agli importi superiori a € 28.158,28 la ritenuta alla fonte del 23% operata dall’associazione è a titolo ’acconto. In quest’ultimo caso l’imposta “definitiva” sarà determinata dal soggetto interessato direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Considerato che in base all’art. 23, TUIR sono tassati in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, il compenso relativo all’attività sportiva dilettantistica svolta in Italia va assoggettato a tassazione in Italia. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.10.2001, n. 142/E la disciplina sopra accennata è applicabile anche qualora i beneficiari siano soggetti non residenti in Italia. Nella citata Risoluzione n. 142/E l’Agenzia specifica, infatti, che la disposizione in esame “disciplina interamente il trattamento tributario dei redditi in questione senza far alcuna distinzione, …, circa la condizione di cittadino residente o straniero del soggetto percettore”.

    Pubblicata il: 14-07-2014

    Oggetto

    Cessione all'esportazione a privato extraUe: trattamento Iva

    Domanda

    Si chiede di conoscere il corretto trattamento Iva delle seguenti cessioni di beni nazionali:
    - cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura del
    cedente italiano;
    - cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura
    dell'acquirente;
    - cessione all'esportazione a privato extraUE franco fabbrica (consegna
    dei beni c/o i magazzini del cedente e trasporto a cura del privato
    acquirente).

    Risposta

    Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura del cedente italiano indicazione in fattura Non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972; Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni destinati all'esportazione entro 90 giorni: indicazione in fattura Non imponibile ex Art. 8, c. 1, lett. b) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni di valore superiore a euro 154,94 (importo comprensivo di IVA) da trasportarsi nei bagagli personali fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello dell'operazione: indicazione in Estremi del passaporto o documento equipollente. Non imponibile ex art. 38-quater. La fattura deve essere restituita al cedente entro il 4° mese successivo vistato dalla dogana di uscita dalla UE.

    Pubblicata il: 08-07-2014

    Oggetto

    Autovetture e interessi passivi leasing / finanziamento

    Domanda

    Un’impresa ha acquisito un’autovettura in leasing e un’altra è stata acquistata con un finanziamento. Gli interessi passivi sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dal TUIR?

    Risposta

    Per i costi relativi alle autovetture l’art. 164, TUIR prevede, a decorrere dal 2013, la deducibilità nella misura del 20%. A tale proposito come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E “posto che l'articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (indipendentemente dalla loro specifica natura …)… compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo”. Di conseguenza, gli interessi passivi riferiti al leasing avente ad oggetto un’autovettura sono deducibili nella misura del 20%, come peraltro gli interessi passivi riferiti al finanziamento contratto per l’acquisto.

    Pubblicata il: 08-07-2014

    Oggetto

    Effetti fiscali variazione partecipazione agli utili

    Domanda

    Una snc è composta da 3 soci con le seguenti partecipazioni:
    • socio A 33,25%;
    • socio B 36,75%;
    • socio C 30,00%.
    Nel 2013 con atto notarile sono stati variati i patti sociali nel seguente modo:
    • il socio A cede al socio B una quota pari al 6,25%;
    • il socio A cede al socio C una quota pari al 6,00%;
    • il socio A cede al nuovo socio D una quota pari al 10%.
    A seguito di tale atto la ripartizione tra i soci è la seguente:
    • socio A 11,00%;
    • socio B 43,00%;
    • socio C 36,00%;
    • socio D 10,00%.
    Per la ripartizione del reddito del 2013 vanno considerate per tutti i soci le nuove percentuali vigenti al 31.12.2013?

    Risposta

    Nelle società di persone ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, TUIR, il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31.12 in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento. In caso di cessione delle quote societarie, gli effetti fiscali si producono con decorrenza differenziata a seconda che l’atto comporti una variazione: • della compagine sociale, ossia delle quote di partecipazione agli utili connessa all'uscita di vecchi soci (a seguito di cessione, recesso, decesso, ecc.) o all'entrata di nuovi soci. In tale situazione la variazione delle quote di partecipazione agli utili produce effetto dallo stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata. L’ingresso di un nuovo socio a seguito di un atto stipulato entro il 31.12.2013 produce effetto già nel 2013; • delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti. In tal caso le modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata. Nel caso di specie quindi essendo intervenuta nel 2013 la modifica della compagine sociale (da 3 a 4 soci), il reddito conseguito dalla società nel 2013 va ripartito tra i 4 soci esistenti al 31.12.2013 in base alle relative percentuali di partecipazione agli utili.