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Pubblicata il: 24-06-2014
Regime contabile agevolato e versamento IVA annuale
Un soggetto nel 2013 ha applicato il regime contabile agevolato dell’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Entro il 17.3.2014 non ha versato il saldo IVA 2013, risultante dal mod. IVA 2014. È possibile rinviare il versamento al mod. UNICO con la prescritta maggiorazione?
I soggetti che hanno adottato nel 2013 il regime contabile “agevolato” ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, sono tenuti al versamento annuale dell’IVA, senza applicazione di interessi, determinata utilizzando le ordinarie modalità (IVA a debito – IVA a credito). Ai soggetti in esame, è consentito differire il versamento fino al termine di pagamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO ovvero usufruire della rateizzazione. In particolare, il saldo IVA 2013 alla luce della proroga per i soggetti per i quali è stato elaborato il relativo studio di settore potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2014: • in un’unica soluzione entro il 7.7.2014 applicando la maggiorazione dell’1,20% pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.3 e il 16.6; • in un’unica soluzione entro il 20.8.2014 applicando all’importo determinato come sopra l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; • in forma rateale suddividendo l’importo determinato alla data del 7.7 o del 20.8 nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (4 se si inizia il 20.8) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Pubblicata il: 24-06-2014Imponibilità 50% del reddito della residenza secondaria
Due coniugi possiedono nel medesimo Comune di residenza un appartamento utilizzato quale abitazione principale (100% marito) e un appartamento a disposizione (100% moglie). Il reddito dell’appartamento della moglie va tassato al 50% considerato che è situato nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale?
Come noto l’art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 717, lett. b), Finanziaria 2014 dispone che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, ancorchè assoggettato ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%. Con riguardo al concetto di “abitazione principale” nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate specifica che va fatto riferimento a quanto previsto, ai fini della deduzione IRPEF, dall’art. 10, comma 3-bis, TUIR per cui per “abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Prendendo come riferimento l’esempio contenuto nella citata Circolare n. 11/E, riferito ad un’abitazione principale in locazione ed un immobile di proprietà ad uso abitativo non locato (a disposizione), si può rispondere al quesito in modo negativo. Di conseguenza la moglie non deve assoggettare a tassazione il 50% del reddito della residenza secondaria in quanto la stessa non risulta proprietaria dell’immobile utilizzato quale dimora abituale.
Pubblicata il: 10-06-2014Lavoratore transfrontaliero e compilazione quadro CR del mod. UNICO 2014 PF
Un lavoratore transfrontaliero relativamente alle imposte pagate nello Stato estero deve compilare il quadro CR del mod. UNICO per determinare il credito d’imposta spettante, pari all’imposta corrispondente al reddito prodotto. Nel campo 3 di rigo CR1 va indicato il reddito estero lordo (€ 26.400) o quello al netto della franchigia di € 6.700 (€ 19.700)?
Come indicato nelle istruzioni del mod. UNICO 2014 PF a rigo CR1, campo 3, va indicato “il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia”. Le suddette istruzioni precisano altresì che se a rigo RC1, campo 1 “Tipologia reddito” è stato indicato il codice 4 “redditi prodotti in zone di frontiera” a campo 3 “Redditi” va riportato “l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente” di € 6.700 che va esposta a rigo CR5, campo 1 “Quota esente frontalieri”. Considerato che è il reddito netto (€ 19.700) che concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente da riportare a rigo RN1, campo 5 si ritiene che lo stesso vada indicato a campo 3 di rigo CR1 utilizzato per l’individuazione della “Quota d’imposta lorda” del successivo campo 10, al fine di determinare l’ammontare del credito d’imposta spettante. Si rammenta infine che l’art. 1, comma 175, Finanziaria 2014 ha disposto, a regime, l’esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, a favore dei contribuenti in esame, ossia dei percipienti di redditi di lavoro che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (c.d. transfrontalieri).
Pubblicata il: 10-06-2014Contribuente minimo e credito d’imposta per ritenute subite all’estero
Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato alcune prestazioni nei confronti di società sammarinesi. Tali soggetti hanno applicato una ritenuta del 30%. Come può il contribuente recuperare quanto subito non avendo IRPEF nel mod. UNICO 2014?
In merito alla ritenuta applicata dalla società sammarinese si ritiene che la stessa possa essere recuperata indicandola a campo 2 “Redditi prodotti all’estero” del rigo RL12 “Crediti di imposta”. Le istruzioni del mod. UNICO 2014 PF dispongono, in particolare, che nel caso di compilazione del quadro CE “Crediti di imposta per redditi prodotti all’estero” nel suddetto campo 2 va riportato quanto indicato a rigo CE26 “Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)”.
Pubblicata il: 10-06-2014Agevolazione “disabili” e decesso dell’avente diritto
Si chiede se un nipote può portare in detrazione le rate residue (3) spettanti allo zio (disabile)deceduto nel mese di ottobre 2013 relative all’acquisto agevolato dell’autovettura effettuato nel corso del 2012 (l’agevolazione è stata ripartita in 4 rate).
La risposta è negativa. Va tenuto presente comunque che in caso di decesso del disabile, la detrazione non ancora fruita non è persa. Infatti, il nipote che, in qualità di erede, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi dello zio, può indicare la somma delle 3 rate restanti a campo 2 di rigo RP4 del mod. UNICO 2014 PF, lasciando in bianco il campo 1 relativo al numero di rate, al fine di recuperare l’agevolazione spettante allo zio.
