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Pubblicata il: 22-07-2014
Pagamento compenso ad atleta non residente
Un’associazione sportiva dilettantistica deve corrispondere un compenso ad un atleta non residente. Si chiede di confermare se l’associazione, all’atto del pagamento, debba trattenere la ritenuta alla fonte del 30%.
Si rammenta che le somme erogate da un’associazione sportiva dilettantistica rientranti nella previsione della lett. m) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, godono di un trattamento fiscale agevolato. Infatti ai sensi del comma 2 dell’art. 69, TUIR, le indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi sono esclusi da tassazione per un importo fino a € 7.500. L’importo eccedente fino a € 28.158,28 è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23%, nonché alle addizionali regionale e comunale IRPEF. Agli importi superiori a € 28.158,28 la ritenuta alla fonte del 23% operata dall’associazione è a titolo ’acconto. In quest’ultimo caso l’imposta “definitiva” sarà determinata dal soggetto interessato direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Considerato che in base all’art. 23, TUIR sono tassati in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, il compenso relativo all’attività sportiva dilettantistica svolta in Italia va assoggettato a tassazione in Italia. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.10.2001, n. 142/E la disciplina sopra accennata è applicabile anche qualora i beneficiari siano soggetti non residenti in Italia. Nella citata Risoluzione n. 142/E l’Agenzia specifica, infatti, che la disposizione in esame “disciplina interamente il trattamento tributario dei redditi in questione senza far alcuna distinzione, …, circa la condizione di cittadino residente o straniero del soggetto percettore”.
Pubblicata il: 14-07-2014Cessione all'esportazione a privato extraUe: trattamento Iva
Si chiede di conoscere il corretto trattamento Iva delle seguenti cessioni di beni nazionali:
- cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura del
cedente italiano;
- cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura
dell'acquirente;
- cessione all'esportazione a privato extraUE franco fabbrica (consegna
dei beni c/o i magazzini del cedente e trasporto a cura del privato
acquirente).
Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura del cedente italiano indicazione in fattura Non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972; Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni destinati all'esportazione entro 90 giorni: indicazione in fattura Non imponibile ex Art. 8, c. 1, lett. b) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni di valore superiore a euro 154,94 (importo comprensivo di IVA) da trasportarsi nei bagagli personali fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello dell'operazione: indicazione in Estremi del passaporto o documento equipollente. Non imponibile ex art. 38-quater. La fattura deve essere restituita al cedente entro il 4° mese successivo vistato dalla dogana di uscita dalla UE.
Pubblicata il: 08-07-2014Autovetture e interessi passivi leasing / finanziamento
Un’impresa ha acquisito un’autovettura in leasing e un’altra è stata acquistata con un finanziamento. Gli interessi passivi sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dal TUIR?
Per i costi relativi alle autovetture l’art. 164, TUIR prevede, a decorrere dal 2013, la deducibilità nella misura del 20%. A tale proposito come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E “posto che l'articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (indipendentemente dalla loro specifica natura …)… compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo”. Di conseguenza, gli interessi passivi riferiti al leasing avente ad oggetto un’autovettura sono deducibili nella misura del 20%, come peraltro gli interessi passivi riferiti al finanziamento contratto per l’acquisto.
Pubblicata il: 08-07-2014Effetti fiscali variazione partecipazione agli utili
Una snc è composta da 3 soci con le seguenti partecipazioni:
• socio A 33,25%;
• socio B 36,75%;
• socio C 30,00%.
Nel 2013 con atto notarile sono stati variati i patti sociali nel seguente modo:
• il socio A cede al socio B una quota pari al 6,25%;
• il socio A cede al socio C una quota pari al 6,00%;
• il socio A cede al nuovo socio D una quota pari al 10%.
A seguito di tale atto la ripartizione tra i soci è la seguente:
• socio A 11,00%;
• socio B 43,00%;
• socio C 36,00%;
• socio D 10,00%.
Per la ripartizione del reddito del 2013 vanno considerate per tutti i soci le nuove percentuali vigenti al 31.12.2013?
Nelle società di persone ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, TUIR, il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31.12 in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento. In caso di cessione delle quote societarie, gli effetti fiscali si producono con decorrenza differenziata a seconda che l’atto comporti una variazione: • della compagine sociale, ossia delle quote di partecipazione agli utili connessa all'uscita di vecchi soci (a seguito di cessione, recesso, decesso, ecc.) o all'entrata di nuovi soci. In tale situazione la variazione delle quote di partecipazione agli utili produce effetto dallo stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata. L’ingresso di un nuovo socio a seguito di un atto stipulato entro il 31.12.2013 produce effetto già nel 2013; • delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti. In tal caso le modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata. Nel caso di specie quindi essendo intervenuta nel 2013 la modifica della compagine sociale (da 3 a 4 soci), il reddito conseguito dalla società nel 2013 va ripartito tra i 4 soci esistenti al 31.12.2013 in base alle relative percentuali di partecipazione agli utili.
Pubblicata il: 24-06-2014Prestazione nei confronti di un soggetto UE senza partita IVA
Un consulente informatico deve fatturare un servizio effettuato ad una società inglese non in possesso di partita IVA. La fattura va emessa senza IVA?
Come noto, in base a quanto disposto dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato. Va inoltre evidenziato che entrambi i soggetti (prestatore / committente) devono risultare iscritti al VIES. Infatti come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E l’iscrizione al VIES “costituisce … presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari”. Di conseguenza, in presenza di una prestazione di servizi effettuata da un operatore italiano nei confronti di un operatore UE non soggetto passivo d’imposta, l’operazione va assoggettata ad IVA nello Stato del prestatore. Nel caso prospettato quindi, il servizio risulta assoggettato ad IVA in Italia con conseguente emissione di fattura con IVA.
