Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-01-2014

    Oggetto

    SocietĂ  in perdita sistematica e perdita del credito IVA annuale

    Domanda

    Una società di capitali è risultata di comodo per il 2013 in quanto in perdita fiscale nel triennio 2010-2012. La stessa è quindi soggetta alle limitazioni nell’utilizzo del credito IVA. Poiché nel 2013 non ha realizzato operazioni IVA attive superiori ai ricavi minimi, il credito IVA
    2013 può essere riportato in detrazione nelle liquidazioni IVA del 2014?

    Risposta

    Il comma 4 dell’art. 30, Legge n. 724/94 prevede una serie di limitazioni all’utilizzo del credito IVA annuale per le societĂ  in perdita sistematica. In particolare tale credito non può essere: − chiesto a rimborso; − utilizzato in compensazione nel mod F24; − ceduto; ma può soltanto essere riportato nell’anno successivo ed utilizzato nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche. Inoltre il riporto è precluso allorchè, per 3 periodi d’imposta consecutivi, la societĂ : − sia risultata “non operativa / in perdita sistematica”; − abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA in misura inferiore all’ammontare dei ricavi presunti. Di conseguenza, al ricorrere delle predette 2 condizioni, il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno del triennio di non operativitĂ  è definitivamente “perso”. Relativamente al caso di specie non è ancora possibile stabilire se il suddetto credito verrĂ  o meno perso. Infatti, considerato che il citato art. 30, comma 4 richiede che la condizione di non operativitĂ  persista per un triennio ed essendo la disciplina delle “perdite sistematiche” entrata in vigore nel 2012, la verifica in esame dovrĂ  riferirsi alle annualitĂ  2012, 2013 e 2014 e pertanto troverĂ  effettiva applicazione per la prima volta con riguardo al credito IVA relativo al 2014 risultante dal mod. IVA 2015. Di conseguenza, il credito IVA 2013 non può essere compensato nel mod. F24 / richiesto a rimborso / ceduto ma può comunque essere riportato nell’anno successivo.

    Pubblicata il: 07-01-2014

    Oggetto

    Omesso versamento cedolare secca

    Domanda

    Un contribuente non ha versato entro lo scorso 1.12.2013 il secondo acconto della cedolare secca pari a € 500. Si chiede se è possibile regolarizzare tale violazione e, in caso affermativo, quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento degli interessi moratori e della
    sanzione ridotta.

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E è possibile regolarizzare l’omesso versamento della cedolare secca in quanto l’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 rinvia, per quanto riguarda gli omessi versamenti, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del ravvedimento vanno utilizzati i seguenti codici tributo: − “1992”, denominato “Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive”; − “8913”, denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”. Va ulteriormente precisato che, in corrispondenza di tali codici, nel mod. F24 è necessario compilare altresì il campo “rateazione/regione/prov/mese rif”. Considerato che in tal caso il mese non è richiesto, va indicato il codice “12”.

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Esportazione triangolare con Paese black-list

    Domanda

    Una ditta italiana ha ceduto beni ad un’altra ditta italiana con spedizione degli stessi ad una società di Hong Kong.
    Si chiede se per tale cessione è necessario presentare l’apposita comunicazione black-list e di confermare che non è necessario ricomprenderla nello spesometro.

    Risposta

    L’operazione sopra descritta configura un’esportazione triangolare disciplinata dall’art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72. Di conseguenza, nel caso in esame, la ditta italiana fornitrice della merce emette una fattura non imponibile nei confronti dell’operatore italiano promotore dell’operazione. Tale cessione non va ricompresa, pertanto, nell’apposita comunicazione blacklist da inviare all’Agenzia delle Entrate. Si conferma, infine, che la fattura (non imponibile IVA) in esame non va ricompresa nella comunicazione clienti-fornitori (c.d. “spesometro”).

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Acquisto autovettura e comunicazione clienti-fornitori

    Domanda

    Un soggetto ha acquistato nel 2012 un’autovettura con detrazione dell’IVA a credito nella misura del 40%. Nello spesometro l’imposta va inserita per la quota detratta o interamente?

    Risposta

    In caso di operazioni con detrazione parziale dell’IVA a credito si ritiene che l’ammontare dell’IVA da indicare nello spesometro non sia influenzato dalla limitata detrazione in capo all’acquirente. Pertanto l’imposta va indicata nella misura intera, così come risultante dalla fattura.

    Pubblicata il: 17-12-2013

    Oggetto

    Fattura cointestata e comunicazione clienti-forntitori

    Domanda

    Nel 2012 una srl ha emesso una fattura cointestata di importo pari ad € 6.200 (+ IVA), per una prestazione resa sull’immobile in comproprietà di 2 soggetti. Come va compilato lo spesometro nell’ipotesi di utilizzo della modalità analitica?

    Risposta

    Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del Modello di comunicazione polivalente, l’operazione documentata con fattura cointestata va comunicata per ciascuno dei cointestatari. A tal fine si rende necessario ripartire il corrispettivo tra i 2 comproprietari dell’immobile. Conseguentemente, nel caso di specie, la società deve compilare, per ciascun soggetto, il quadro FE riportando, oltre al codice fiscale del cliente, la data del documento / di registrazione e il numero della fattura, l’imponibile pari ad € 3.100 e l’IVA pari ad € 651.