Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Acquisto materasso antidecubito / ortopedico

    Domanda

    Un anziano, non disabile, ha acquistato un materasso antidecubito con marchio CE. Può usufruire della detrazione IRPEF del 19%?

    Risposta

    La risposta è positiva. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 26.1.2007, n. 11/E, ha chiarito che l’acquisto di un materasso sanitario costituisce un onere detraibile a condizione che: • il materasso sia classificabile “antidecubito” ovvero presenti le caratteristiche ex DM 27.8.99. Infatti, ai fini dell’inquadramento della spesa in una delle tipologie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR occorre fare riferimento “ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche”; • il richiedente sia in possesso di prescrizione medica attestante la necessità dell’utilizzo del bene. In alternativa, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, è possibile produrre un’autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato il materasso (non autenticata se accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del contribuente). Al ricorrere delle predette condizioni il soggetto potrà detrarre la spesa sostenuta per il materasso quale “spesa sanitaria”, con conseguente applicazione della detrazione IRPEF del 19% prevista dal citato art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Cassa allargata e proroga termine del 12.1.2014

    Domanda

    Un’impresa ha pagato le retribuzioni del mese di dicembre il 13.1.2014. Poiché il 12.1.2014 cadeva di domenica, avendo pagato il giorno successivo opera comunque il principio della c.d. “cassa allargata” e pertanto tali somme concorrono a formare il reddito del 2013?

    Risposta

    La risposta è negativa. La previsione contenuta nell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2003, n. 2/E, “non concretizza un termine di prescrizione”. Di conseguenza non può trovare applicazione la proroga “di diritto” del termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo come disposto dall’art. 2963, C.c..

    Pubblicata il: 23-01-2014

    Oggetto

    Comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni e c/c cointestato

    Domanda

    Il titolare di una ditta individuale, in contabilità ordinaria, ha effettuato nel 2012 alcuni versamenti (per circa € 8.000) dal c/c personale, cointestato con la moglie pensionata, al c/c utilizzato per
    l’attività. Tali versamenti vanno ricompresi nella comunicazione dei finanziamenti / capitalizzazioni?

    Risposta

    Considerato che civilisticamente il c/c cointestato è riferito in pari misura ai cointestatari e che dalla lettura del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94904, si desume che l’adempimento interessa i finanziamenti concessi all’impresa dai “soci o familiari dell’imprenditore”, si ritiene che la comunicazione in esame vada effettuata soltanto con riferimento al 50% dei versamenti imputabili alla moglie.

    Pubblicata il: 07-01-2014

    Oggetto

    Rivalutazione beni d’impresa società di persone e ditte individuali

    Domanda

    La Finanziaria 2014 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa presenti nel bilancio al 31.12.2012, da effettuare nel bilancio 2013. Tale possibilità è riconosciuta anche alle società di persone ed alle ditte individuali?

    Risposta

    La Finanziaria 2014 afferma che “i soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)”, TUIR, ossia le società di capitali e gli enti commerciali,possono rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2012. Stante il richiamo contenuto nel comma 146 alle disposizioni di cui all’art. 14, Legge n. 342/2000, la rivalutazione risulta estesa anche alle società di persone e alle ditte individuali, a prescindere dalla tenuta della contabilità ordinaria o semplificata.

    Pubblicata il: 07-01-2014

    Oggetto

    Contribuenti minimi e compimento 35 anni

    Domanda

    Un professionista ha iniziato l’attività nel 2012 adottando il regime dei minimi. Considerato che nel mese di giugno 2014 compie 35 anni, fino a quando può permanere in tale regime?

    Risposta

    Il regime dei minimi ex art. 27, DL n. 98/2011 è generalmente applicabile per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi. Il limite di età di 35 anni opera soltanto per poter fruire dello stesso per un periodo superiore rispetto ai 5 anni ordinari. Così, un contribuente che inizia l’attività nel 2014 a 26 anni può applicare il regime dei minimi per 10 anni, ossia fino a tutto il 2023, anno in cui compie 35 anni di età. Di conseguenza, nel caso in esame, il professionista può continuare ad applicare il regime dei minimi fino al 2016, verificando anno per anno gli altri requisiti richiesti (ammontare dei compensi non superiori a € 30.000, investimenti in beni strumentali non superiori a € 15.000, ecc.).