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Pubblicata il: 05-08-2014
Mancanza del sostituto d’imposta dopo la presentazione del Mod. 730/2014
Nel mese di giugno, dopo aver già presentato il mod. 730/2014, un contribuente ha perso il lavoro e quindi non ha più il sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio. Come deve fare per “recuperare” il credito risultante dalla dichiarazione presentata?
E' stata estesa la possibilità di presentare il mod. 730 anche ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Di conseguenza un soggetto titolare di reddito di lavoro dipendente per il 2013, ancorchè in assenza del sostituto d’imposta (datore di lavoro) tenuto ad effettuare il conguaglio sulla retribuzione, può presentare nel 2014 il mod. 730. Il rimborso del relativo credito è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, il contribuente che ha “perso” il sostituto d’imposta nel periodo compreso tra la presentazione del mod. 730/2014 e il 27.10.2014 (termine per la presentazione del mod. 730 integrativo), può presentare un mod. 730/2014 integrativo: • contrassegnato con il codice “1” (che identifica il caso in cui l’integrazione/rettifica comporta un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario); • con la barratura della casella “Mod. 730 Dipendenti senza sostituto”. In tal modo, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 30.5.2014, n. 57/E, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione sarà effettuato dall’Agenzia stessa.
Pubblicata il: 05-08-2014Atleta dilettante e condizione di “familiare a carico”
Dalla certificazione rilasciata da una società sportiva dilettantistica relativa agli importi erogati nel 2013, un atleta risulta aver ricevuto, per l’attività sportiva dilettantistica praticata, premi partita per
€ 3.400 e rimborsi a piè di lista, per spese sostenute in occasione di trasferte fuori dal Comune di residenza, per € 1.300. Su detti importi non è stata operata alcuna ritenuta. Non essendo titolare di altri redditi, tale soggetto può essere considerato ancora “familiare fiscalmente a carico”?
Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di importo non superiore a € 7.500 complessivamente nell’anno, non concorrono a formare il reddito dell’atleta dilettante, non sono assoggettati a tassazione e non vanno esposti in dichiarazione dei redditi. I rimborsi relativi a spese documentate di vitto, alloggio e trasporto sostenute dallo sportivo dilettante in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale non concorrono alla formazione del reddito. Detti importi, esclusi per norma dalla formazione del reddito come sopra evidenziato, non sono ricompresi tra i redditi che, pur non concorrendo al reddito complessivo, vanno comunque computati al fine di verificare il limite di € 2.840,51 per essere considerati “fiscalmente a carico” (quali, ad esempio, i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca, le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali / rappresentanze diplomatiche e consolari / Santa Sede, ecc., la quota esente del reddito di lavoro dipendente dei frontalieri, il reddito dei contribuenti minimi o dei soggetti in regime delle nuove iniziative assoggettati ad imposta sostitutiva). Conseguentemente, il soggetto in esame può essere considerato “familiare fiscalmente a carico”.
Pubblicata il: 30-07-2014Compensi corrisposti ai "nuovi" contribuenti minimi e Mod. 770
D: Buongiorno, abbiamo corrisposto un compenso ad un contribuente in regime dei minimi, senza effettuare alcuna ritenuta d'acconto come previsto dalla normativa. Siamo obbligati alla compilazione del 770?
R: Si ritiene che i compensi corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 vadano inseriti nel modello 770/2013. In relazione ai "nuovi" contribuenti minimi, infatti, sono applicabili le stesse considerazioni svolte per i c.d. "forfettini" (il cui compenso va indicato nel modello 770 pur in assenza di ritenuta alla fonte), anche per quanto riguarda il rilascio della certificazione dei compensi.
Pubblicata il: 22-07-2014Omesso invio mod. IRE / comunicazione all’ENEA e remissione in bonis
Un soggetto ha iniziato, nel mese di novembre 2013, dei lavori per la sistemazione di un immobile, rientranti tra quelli per i quali spetta la detrazione per il risparmio energetico del 65%. I lavori termineranno a febbraio 2015. Relativamente alle spese sostenute nel 2013 lo stesso ha omesso di presentare all’Agenzia delle Entrate, entro lo scorso 31.3.2014, il mod. IRE. La predetta omissione può essere regolarizzata tramite la c.d. remissione in bonis?
L’istituto della remissione in bonis, introdotto dal DL n. 16/2012, consente di regolarizzare l’omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni ed adempimenti formali alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di un beneficio fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali. Rientrano nell’ambito applicativo di tale sanatoria, ad esempio, l’omesso invio, da parte delle srl, della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, della comunicazione dell’opzione per la determinazione dell’IRAP a valori di bilancio da parte di ditte individuali / società di persone, del mod. EAS da parte degli enti non commerciali. Con riguardo agli adempimenti richiesti ai fini della detrazione per i lavori di risparmio energetico va evidenziato che l’omesso invio: - della comunicazione all’ENEA può essere regolarizzato tramite la remissione in bonis, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.5.2013, n. 13/E, versando € 258 con il mod. F24 (codice tributo “8114”); del mod. IRE, ossia della “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta” non è invece regolarizzabile, considerato che tale violazione comporta non la decadenza dal beneficio ma l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065.
Pubblicata il: 22-07-2014Srl trasparenti e riattribuzione delle ritenute da parte dei soci
Una srl di costruzioni che ha optato per il regime di trasparenza ha un elevato credito per ritenute d’acconto subite collegate ai lavori di ristrutturazione sui quali la banca trattiene il 4%. Tali ritenute, così come il reddito, vengono attribuiti ai soci. Questi ultimi chiudono la relativa dichiarazione dei redditi a credito che non riescono a recuperare.
Poiché la società deve pagare l’IRAP è possibile utilizzare il credito d’imposta dei soci così come consentito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 56/E del 2009 nelle società di persone?
La risposta è negativa. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 3.10.2011, n. 99/E ha precisato che il meccanismo disciplinato dalla Circolare 23.12.2009, n. 56/E che prevede la riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati è espressamente riservato alle società disciplinate dall’art. 5, TUIR (società di persone e studi professionali) e non può essere esteso ai soggetti trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR. In altre parole, ai soci / associati di società di persone e di studi professionali è consentito riattribuire le ritenute alla società / studio che le può utilizzare in compensazione nel mod. F24. Il meccanismo in esame non è applicabile invece alle società di capitali che scelgono in via opzionale il regime di trasparenza in quanto come affermato nella citata Risoluzione n. 99/E “avrebbe l’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto trasparente all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata”.
