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Pubblicata il: 21-10-2014
Detrazione spese fisioterapia
Nel 2014 il sig. Rossi, a seguito di un’operazione all’anca, ha dovuto rivolgersi ad un fisioterapista per effettuare la riabilitazione. Si chiede se è possibile detrarre le spese in esame in assenza di
prescrizione medica.
In base a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, il contribuente può detrarre le spese sanitarie sostenute nell’anno in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare, tra queste ultime rientrano anche quelle rese da specifiche figure professionali contenute nel DM 29.3.2001, tra le quali è ricompreso il fisioterapista. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, ha precisato che: • le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da operatori sanitari possono essere detratte anche in assenza di una specifica prescrizione medica; • dal documento rilasciato dal professionista sanitario deve risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Nel caso di specie, quindi, il sig. Rossi per poter detrarre la spesa sostenuta nel mod. UNICO 2015 PF deve disporre di una fattura dalla quale risulti la figura professionale del prestatore (fisioterapista) e la descrizione della prestazione sanitaria resa (riabilitazione post-operatoria).
Pubblicata il: 07-10-2014Detrazione abitazione principale ai fini TASI
In merito ad un appartamento posseduto al 50% da 2 fratelli, di cui 1 solo lo utilizza come abitazione principale, si chiede a chi spetti la detrazione TASI.
A differenza di quanto disposto per l’IMU, ai fini TASI non è prevista una detrazione base e non è specificato in quale misura i Comuni possano deliberare la stessa. Pertanto i singoli Enti locali hanno la facoltà di determinare, nella massima autonomia, riduzioni d’imposta. In merito al quesito, il MEF nella FAQ n. 18 del 3.6.2014 disponibile sul sito Internet www.finanze.it, ha precisato che la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, va ripartita in parti uguali tra i comproprietari, indipendentemente dalle quote di possesso, nel caso in cui questi utilizzino l’appartamento come abitazione principale. Diversamente, come nel caso di specie, se solo 1 dei 2 utilizzi l’appartamento come abitazione principale, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo. Il diverso inquadramento dell’immobile in relazione ai 2 fratelli può avere effetti anche sull’aliquota applicabile. Ad esempio, se il Comune ha previsto l’aliquota del 2‰ per l’abitazione principale e dello 0‰ per gli altri fabbricati, solo il contribuente che abita nell’unità immobiliare sarà tenuto a calcolare e versare la TASI (beneficiando se prevista della relativa detrazione), mentre l’altro nulla dovrà versare (aliquota zero).
Pubblicata il: 07-10-2014“Immobili merce” e versamento della TASI
Un’impresa edile presenta alcuni immobili (non venduti) iscritti in bilancio quali “beni merce”. Si chiede se gli stessi vanno o meno assoggettati a TASI.
Come noto ai fini IMU è prevista l’esenzione relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Ai fini TASI, l’art. 1, comma 3, DL n. 16/2014 contiene le fattispecie di esenzione per alcune tipologie di immobili (immobili posseduti dallo Stato, rifugi alpini non custoditi, punti d’appoggio e bivacchi, ecc.) tra i quali non rientrano gli “immobili merce”. Di conseguenza agli stessi sono applicabili le regole previste per le singole tipologie di immobili.
Pubblicata il: 07-10-2014Affitto parziale di un appartamento e versamento della TASI
Il proprietario di un immobile, utilizzato dallo stesso come abitazione principale, ha affittato una stanza dell’appartamento ad uno studente. Ai fini TASI, il tributo va assolto soltanto dal proprietario oppure va ripartito con l’occupante?
In caso di occupazione “parziale” dell’immobile, in base a quanto precisato dal MEF nella FAQ n. 17 del 3.6.2014, disponibile nel sito Internet www.finanze.it, la TASI va ripartita tra il proprietario e l’occupante (anche in caso di locazione di una sola stanza) secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comune. Tale interpretazione tuttavia appare di difficile applicazione in quanto non risulta chiaro come determinare l’importo dovuto dall’occupante dovendolo rapportare alla superficie allo stesso riservata. Di conseguenza si ritiene che il tributo debba essere versato soltanto dal proprietario nella misura del 100%. Va infine evidenziato che l’abitazione principale, anche se parzialmente locata, non perde il relativo requisito, beneficiando dell’esenzione IMU e dell’assoggettamento alla TASI con applicazione dell’aliquota prevista per tale tipologia di immobile.
Pubblicata il: 07-10-2014Solidarietà proprietario – conduttore per versamento della TASI
Per gli immobili in locazione è possibile che in caso di mancato pagamento della relativa quota da parte del conduttore, il Comune può agire nei confronti del proprietario?
La risposta è negativa. Come noto il Comune può disporre che in caso di immobili in locazione una quota della TASI (massimo 30%) sia a carico del conduttore. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 681, Finanziaria 2014 se l’unità immobiliare è detenuta in locazione o comodato, sia il proprietario (titolare di altro diritto reale) della stessa, sia l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, essendo le 2 obbligazioni autonome, in caso di inadempimento di uno dei 2 obbligati, il Comune non potrà rivalersi sul soggetto che ha correttamente versato l’importo dovuto.
