Intranet Confartigianato Imprese Como

Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1109 faq

    Pubblicata il: 07-10-2014

    Oggetto

    Detrazione abitazione principale ai fini TASI

    Domanda

    In merito ad un appartamento posseduto al 50% da 2 fratelli, di cui 1 solo lo utilizza come abitazione principale, si chiede a chi spetti la detrazione TASI.

    Risposta

    A differenza di quanto disposto per l’IMU, ai fini TASI non è prevista una detrazione base e non è specificato in quale misura i Comuni possano deliberare la stessa. Pertanto i singoli Enti locali hanno la facoltà di determinare, nella massima autonomia, riduzioni d’imposta. In merito al quesito, il MEF nella FAQ n. 18 del 3.6.2014 disponibile sul sito Internet www.finanze.it, ha precisato che la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, va ripartita in parti uguali tra i comproprietari, indipendentemente dalle quote di possesso, nel caso in cui questi utilizzino l’appartamento come abitazione principale. Diversamente, come nel caso di specie, se solo 1 dei 2 utilizzi l’appartamento come abitazione principale, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo. Il diverso inquadramento dell’immobile in relazione ai 2 fratelli può avere effetti anche sull’aliquota applicabile. Ad esempio, se il Comune ha previsto l’aliquota del 2‰ per l’abitazione principale e dello 0‰ per gli altri fabbricati, solo il contribuente che abita nell’unità immobiliare sarà tenuto a calcolare e versare la TASI (beneficiando se prevista della relativa detrazione), mentre l’altro nulla dovrà versare (aliquota zero).

    Pubblicata il: 07-10-2014

    Oggetto

    “Immobili merce” e versamento della TASI

    Domanda

    Un’impresa edile presenta alcuni immobili (non venduti) iscritti in bilancio quali “beni merce”. Si chiede se gli stessi vanno o meno assoggettati a TASI.

    Risposta

    Come noto ai fini IMU è prevista l’esenzione relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Ai fini TASI, l’art. 1, comma 3, DL n. 16/2014 contiene le fattispecie di esenzione per alcune tipologie di immobili (immobili posseduti dallo Stato, rifugi alpini non custoditi, punti d’appoggio e bivacchi, ecc.) tra i quali non rientrano gli “immobili merce”. Di conseguenza agli stessi sono applicabili le regole previste per le singole tipologie di immobili.

    Pubblicata il: 07-10-2014

    Oggetto

    Affitto parziale di un appartamento e versamento della TASI

    Domanda

    Il proprietario di un immobile, utilizzato dallo stesso come abitazione principale, ha affittato una stanza dell’appartamento ad uno studente. Ai fini TASI, il tributo va assolto soltanto dal proprietario oppure va ripartito con l’occupante?

    Risposta

    In caso di occupazione “parziale” dell’immobile, in base a quanto precisato dal MEF nella FAQ n. 17 del 3.6.2014, disponibile nel sito Internet www.finanze.it, la TASI va ripartita tra il proprietario e l’occupante (anche in caso di locazione di una sola stanza) secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comune. Tale interpretazione tuttavia appare di difficile applicazione in quanto non risulta chiaro come determinare l’importo dovuto dall’occupante dovendolo rapportare alla superficie allo stesso riservata. Di conseguenza si ritiene che il tributo debba essere versato soltanto dal proprietario nella misura del 100%. Va infine evidenziato che l’abitazione principale, anche se parzialmente locata, non perde il relativo requisito, beneficiando dell’esenzione IMU e dell’assoggettamento alla TASI con applicazione dell’aliquota prevista per tale tipologia di immobile.

    Pubblicata il: 07-10-2014

    Oggetto

    Solidarietà proprietario – conduttore per versamento della TASI

    Domanda

    Per gli immobili in locazione è possibile che in caso di mancato pagamento della relativa quota da parte del conduttore, il Comune può agire nei confronti del proprietario?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come noto il Comune può disporre che in caso di immobili in locazione una quota della TASI (massimo 30%) sia a carico del conduttore. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 681, Finanziaria 2014 se l’unità immobiliare è detenuta in locazione o comodato, sia il proprietario (titolare di altro diritto reale) della stessa, sia l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, essendo le 2 obbligazioni autonome, in caso di inadempimento di uno dei 2 obbligati, il Comune non potrà rivalersi sul soggetto che ha correttamente versato l’importo dovuto.

    Pubblicata il: 23-09-2014

    Oggetto

    Accordo di ristrutturazione dei debiti e nota di variazione

    Domanda

    Un soggetto ha stipulato con i propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis, Legge fallimentare.
    Una ditta che presenta nei confronti dello stesso un credito di € 50.000 che verrà soddisfatto per € 30.000 può emettere, per la differenza, una nota di credito ex art. 26, DPR n. 633/72?

    Risposta

    L’art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 consente di emettere nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale relativamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in caso, tra l’altro, di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali”. Nell’ambito di queste ultime sono ricompresi il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e preventivo, l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La procedura di ristrutturazione dei debiti, non rientrando tra le ipotesi previste dal citato comma 2 non consente quindi l’emissione della nota di credito senza limiti di tempo; tuttavia la stessa può essere emessa, ai sensi del comma 3 del citato art. 26, in virtù del fatto che si è determinato “un sopravvenuto accordo tra le parti”. In tal caso è comunque necessario che non sia decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione. Spesso detto termine risulta già decorso all’atto dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Va evidenziato che nell’ambito dello schema di D.Lgs. contenente una serie di semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri (il testo è al vaglio delle Commissioni parlamentari) è prevista l’estensione dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 2 dell’art. 26 anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con il riconoscimento quindi della possibilità di emettere una nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale.