Hai cercato: - trovate: 1066 faq
-
Pubblicata il: 01-04-2014
Mancato versamento rate ruolo e decadenza rateizzazione
L’Agenzia delle Entrate ha concesso ad un contribuente una rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Il piano di rateizzazione prevede il pagamento di 60 rate mensili a decorrere da gennaio 2013. Il contribuente, che non ha versato le rate di dicembre, gennaio e febbraio 2014, può ancora continuare a beneficiare di tale rateizzazione?
Il Decreto c.d. “Fare”, ha apportato importanti modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo prevista dall’art. 19, DPR n. 602/73. La suddetta disposizione ha previsto, in particolare, che: • la rateizzazione concessa al contribuente può essere estesa fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità , in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”; • la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive come previsto in precedenza). I piani di rateizzazione già accordati al 22.6.2013 (data di entrata in vigore del citato DL n. 69/2013) “possono su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”. L’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione 19.3.2014, n. 32/E ha chiarito che seguendo la “medesima ratio” agli stessi piani di rateizzazione, che risultano quindi “non decaduti alla data del 22 giugno 2013”, va applicata anche la disposizione agevolativa della mancata decadenza dalla rateazione in caso di omesso pagamento di un numero di rate fino a 8. Di conseguenza, con riferimento al quesito posto, la risposta è positiva.
Pubblicata il: 01-04-2014Lavori a cavallo d’anno e presentazione mod. IRE
Un soggetto privato ha iniziato dei lavori di riqualificazione energetica a fine 2013. Ha pagato un primo acconto dei lavori a metà gennaio 2014 tramite l’apposito bonifico bancario. Si chiede se entro il 31.3 doveva inviare all’Agenzia delle Entrate il mod. IRE. In caso di risposta positiva è possibile regolarizzare la violazione?
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 riconosce una detrazione delle spese sostenute nella misura del 55%. Tale agevolazione è stata più volte prorogata e aumentata per i periodi d’imposta successivi e in particolare, per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014, è pari al 65%. La possibilità di fruire della detrazione in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE (“Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”), verificandosi i seguenti casi: • lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i successivo/i con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità ; ovvero • spese sostenute in più periodi d’imposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano. Per quanto riguarda il caso di specie quindi si conferma che il contribuente non era tenuto alla presentazione del mod. IRE poichè le “prime” spese sono state sostenute nel 2014 pur essendo i lavori a cavallo d’anno.
Pubblicata il: 18-03-2014Contribuente minimo e acquisto da San Marino
Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato un acquisto di merce da San Marino ricevendo una fattura senza IVA. A quali adempimenti è soggetto?
Come noto, i contribuenti minimi applicano un regime che prevede, tra l’altro, una serie di semplificazioni contabili e fiscali (ad esempio, ai fini IVA, tali soggetti non sono tenuti al versamento / liquidazione dell’imposta, alla tenuta di registri, ecc.). Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di un’operazione per la quale l’IVA va applicata con il reverse charge, il soggetto in esame, è tenuto a: • integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta; • versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (senza poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA con riferimento alla fattura integrata). Con riferimento al caso proposto, si pone la questione della compilazione del quadro SE contenuto nel Modello di Comunicazione polivalente. Tale obbligo è collegato con l’effettuazione (registrazione) di acquisti da operatori di San Marino senza applicazione dell’IVA con obbligo di reverse charge da parte dell’acquirente. Considerato che, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nel Provedimento 2.8.2013, n. 94908, i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della comunicazione clienti-fornitori (spesometro) si ritiene che gli stessi non siano tenuti anche alla compilazione del predetto quadro SE (tale quadro richiede, quale dato obbligatorio, la data di registrazione che nel caso di specie non è rilevabile).
Pubblicata il: 18-03-2014Trattamento IVA trasporto beni ad uno spedizioniere per essere esportati
Un autotrasportore di Bari è stato incaricato di consegnare un lotto di beni a Milano ad uno spedizioniere che poi provvederà all’esportazione in Russia per conto del cliente (esportatore) italiano. Tale servizio può godere della non imponibilità IVA oppure va fatturato con IVA?
I servizi c.d. “generici” ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72, tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, sono prestazioni ivi rilevanti ai fini IVA. Come disposto dall’art. 9, comma 1, n. 2), DPR n. 633/72 i trasporti di beni in esportazione costituiscono operazioni non imponibili IVA. Con riferimento al quesito proposto va evidenziato che come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.8.79, n. 26 i trasporti di cui al citato n. 2) usufruiscono della non imponibilità “anche nel caso in cui gli stessi vengono effettuati da più vettori o da terzi sub – contraenti”. Di conseguenza, ancorchè la tratta del trasporto sia effettuata interamente in Italia, l’autotrasportatore può fatturare la propria prestazione non imponibile IVA ai sensi del citato art. 9, comma 1, n. 2).
Pubblicata il: 18-03-2014Contributi previdenziali versati per il coniuge defunto
Una signora ha pagato nel 2013 i contributi previdenziali dovuti dal marito (artigiano) deceduto nel 2012. Tali versamenti possono essere recuperati dalla signora nel proprio mod. 730?
La risposta è positiva. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.4.2009, n. 114/E i contributi previdenziali versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza del de cuius possono essere dedotti dal reddito complessivo da parte del coniuge che ha effettuato il versamento. In tale situazione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, “le spese sostenute dalla contribuente interpellante, moglie del de cuius, corrispondono a un suo interesse specifico e personale, posto che il versamento dei predetti contributi è preordinato al conseguimento del trattamento pensionistico in favore dei superstiti. In altri termini, il versamento dei contributi da parte dell’erede alla forma pensionistica di appartenenza del de cuius, ancorchè effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si pone in rapporto di causa – effetto con il trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede medesimo”. Infine “considerato che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati”.