Hai cercato: - trovate: 1120 faq
-
Pubblicata il: 22-12-2014
Uscita dal regime supersemplificato e acconto IVA 2014
Un soggetto è dovuto uscire dal regime supersemplificato adottando dal 2014 il regime ordinario con liquidazione trimestrale dell’IVA. Come va determinato l’acconto IVA 2014?
I soggetti usciti dal regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 che nel 2014 hanno adottato il regime ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili / trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2013 (il versamento dell’IVA era annuale), non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2014 analogamente a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E per i soggetti fuoriusciti dal regime delle nuove iniziative.
Pubblicata il: 02-12-2014Omessa presentazione comunicazione beni in godimento ai soci
Per una società è stato riscontrato che non è stata presentata, entro lo scorso 30.10.2014, la comunicazione, riferita al 2013, contenente i dati dell’autovettura concessa in godimento ad un socio. La tardiva presentazione quanto costa in termini di sanzioni?
Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci / familiari l’art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della stessa, ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdiecies e 36-quinquiesdecies, ossia: • il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero • il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione, dovuta in solido, ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, da € 258 a € 2.065. È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, da effettuare entro 1 anno dall'omissione / errore. In particolare, qualora siano state rispettate le disposizioni in materia di indeducibilità dei costi in capo al concedente e di tassazione in capo all’utilizzatore, la tardiva presentazione della comunicazione in esame è regolarizzabile con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di € 258). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo “8911”. In caso di mancata regolarizzazione, qualora la violazione sia constatata dall’Ufficio, la sanzione può essere oggetto di definizione agevolata ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97, con la riduzione della stessa ad 1/3.
Pubblicata il: 02-12-2014Riparazione autocarro di proprietà di un soggetto passivo UE
Un’officina meccanica ha riparato un autocarro di proprietà di una società slovena. Avendo effettuato la prestazione in Italia va emessa fattura con IVA?
Il trattamento IVA delle riparazioni di mezzi di trasporto è disciplinato dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72 e pertanto segue i criteri previsti per le prestazioni di servizi c.d. “generiche”. Al fine di individuare il corretto trattamento IVA delle operazioni in esame, occorre distinguere il caso in cui i soggetti (prestatore e committente) siano o meno iscritti nel VIES. In particolare: − nel primo caso, per effetto del citato art. 7-ter, la territorialità delle riparazioni di mezzi di trasporto tra soggetti IVA è “ancorata” esclusivamente alla qualifica del committente. Nel caso di specie, poiché il committente è un soggetto passivo iscritto al VIES, l’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto l’officina emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter riportando la partita IVA del cliente sloveno. La stessa deve altresì presentare gli elenchi riepilogativi dei servizi intraUE; − nel secondo caso, in mancanza dell’iscrizione al VIES di uno dei soggetti, l’operazione è assoggettata ad IVA secondo le modalità vigenti nello Stato del prestatore. Di conseguenza, l’officina emette una fattura con applicazione dell’IVA.
Pubblicata il: 02-12-2014Soggetto non residente e applicazione IVIE
Per un privato iscritto all’AIRE, proprietario di 2 appartamenti in Italia, non è stata calcolata l’IVIE nel mod. UNICO 2014. Tale comportamento è corretto?
In base a quanto disposto dagli artt. 13 e 14, DL n. 201/2011, l’IVIE è un’imposta “sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”; il soggetto passivo dell’imposta è individuato nel proprietario dell’immobile / titolare di altro diritto reale sullo stesso. La definizione di residenza fiscale si rinviene nell’art. 2, comma 2, TUIR, il quale dispone che sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che “per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Nel caso di specie, essendo il contribuente un soggetto non residente in Italia, ancorchè ivi proprietario di 2 immobili, lo stesso non rientra nell’ambito soggettivo del tributo in esame.
Pubblicata il: 02-12-2014Prestazione alberghiera all’estero e presentazione modd. Intra
I dipendenti di una società italiana hanno soggiornato una settimana in Germania. L’albergo ha rilasciato una fattura con IVA. Tale fattura va ricompresa nei modd. Intra?
La risposta è negativa. In base all’art. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72, la territorialità ai fini IVA delle prestazioni alberghiere è individuata nello Stato in cui è situato l’immobile. Come previsto dall’art. 50, comma 6, DL n. 331/93, nei modd. Intra vanno riepilogate le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, rese a soggetti passivi UE e quelle da questi ultimi rese.
