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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-01-2015

    Oggetto

    Acquisto appartamento adiacente e agevolazione “prima casa”

    Domanda

    Un soggetto proprietario di un appartamento ha intenzione di acquistare il mini-appartamento adiacente. Può beneficiare dell’agevolazione “prima casa”?

    Risposta

    Le agevolazioni “prima casa” sono riconosciute agli immobili “non di lusso”, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Nella Circolare 7.6.2010, n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa”. La stessa Agenzia precisa altresì che i benefici in esame sono estendibili anche all’immobile adiacente a quello già posseduto, destinato ad essere accorpato a quest’ultimo per ampliare l’abitazione, sia nel caso in cui per il primo acquisto si sia fruito delle agevolazioni “prima casa”, che nel caso in cui per lo stesso non si sia fruito delle agevolazioni, in quanto le stesse non erano previste dalla normativa vigente all’epoca dell’acquisto. In aggiunta, nella Circolare 21.2.2014, n. 2/E, l’Agenzia conferma che le agevolazioni “prima casa” sono applicabili anche in caso di acquisto contemporaneo di un immobile contiguo ad altro già acquistato con i benefici “prima casa”, al fine di costituire un’unica unità immobiliare, a condizione che l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con l’agevolazione sia accatastato nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e A/11. Va infine evidenziato che recentemente il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, ha previsto l’allineamento della nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza, a decorrere dal 13.12.2014, l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile alle abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

    Pubblicata il: 07-01-2015

    Oggetto

    Servizio di trasporto di persone in uno Stato UE

    Domanda

    Una società italiana che commercializza abiti di alta moda ha tenuto una sfilata a Parigi. La stessa società ha ricevuto la fattura relativa al trasporto delle modelle, dall’albergo alla location, assoggettata ad IVA francese. Si chiede se tale fattura sia corretta.

    Risposta

    La risposta è affermativa. Ai fini IVA, infatti, il servizio di trasporto di persone rileva nello Stato ove lo stesso viene svolto ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72. In tal caso, poiché il trasporto è stato effettuato in Francia (dall’albergo alla location) la territorialità IVA è in Francia. La ditta che ha fornito il servizio di trasporto delle modelle ha, quindi, correttamente emesso la fattura con l’indicazione dell’IVA francese.

    Pubblicata il: 07-01-2015

    Oggetto

    Immobili merce e versamento TASI 2014

    Domanda

    Un’impresa edile ha in rimanenza alcuni immobili merce invenduti. La società non ha versato la TASI per il 2014. Ai fini IMU gli immobili merce sono esenti; analoga esenzione è prevista anche ai fini TASI?

    Risposta

    Gli immobili merce sono stati esentati dal pagamento dell’IMU a condizione che gli stessi siano invenduti e non risultino locati. La medesima esenzione non può essere applicata ai fini TASI, in quanto non si riscontra alcuna specifica disposizione di esonero relativamente agli immobili in esame. Pertanto questi ultimi risultano soggetti a TASI. In caso di regolarizzazione dell’omesso versamento l’impresa edile potrà beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.

    Pubblicata il: 22-12-2014

    Oggetto

    Distribuzione di riserve di utili e applicazione della ritenuta alla fonte

    Domanda

    Una srl intende distribuire, entro il 31.12.2014, l’utile 2013 accantonato a riserva a maggio 2014 e parte della riserva utili di anni precedenti.
    Ai due soci non qualificati è possibile applicare la ritenuta del 20% essendo gli utili prodotti prima dell’1.7.2014?

    Risposta

    Gli utili corrisposti da una società residente al socio persona fisica (privato) relativi ad una partecipazione non qualificata sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata sul 100% dell’importo spettante. In particolare, per effetto di quanto disposto dall’art. 3, DL n. 66/2014, c.d. “Decreto Renzi”, la misura della ritenuta applicabile agli utili derivanti da tali partecipazioni è aumentata dal 20% al 26%. In base a quanto disposto dal comma 7, lett. a) dal citato art. 3, relativamente ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, la nuova aliquota del 26% si applica a quelli “… percepiti alla data indicata al comma 6 [1.7.2014]”. Ne consegue che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2014, n. 19/E, “si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre … non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi”. Così, se i dividendi sono incassati dall’1.7.2014, l’aliquota applicabile è pari al 26% ancorché la delibera di distribuzione degli stessi sia stata assunta entro il 30.6.2014. Nel caso di specie, poiché la distribuzione (pagamento) ai soci della riserva di utili avviene successivamente all’1.7.2014, la società dovrà applicare la ritenuta alla fonte nella nuova misura del 26% e non quella del 20%.

    Pubblicata il: 22-12-2014

    Oggetto

    Conferimento ditta individuale in società e acconto IVA 2014

    Domanda

    Nel mese di settembre 2014 una ditta individuale è stata conferita in una società di persone. Contestualmente è stata chiusa la partita IVA della ditta individuale. La società dovrà versare l’acconto IVA 2014? Se sì, con quali modalità?

    Risposta

    Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2014, in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, successione ereditaria, donazione d’azienda, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Si ritiene quindi che il “nuovo” soggetto (società conferitaria, erede che continua l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, ecc.) sia tenuto a versare l’acconto IVA 2014 sulla base della situazione 2013 in capo al “vecchio” soggetto. Con riguardo al caso di specie, quindi, la società di persone è tenuta a versare l’acconto IVA 2014, determinato utilizzando il metodo storico, sulla base della situazione della ditta individuale (liquidazione mese di dicembre, saldo dichiarazione IVA annuale, ecc.) verificatasi nel 2013. In alternativa la società può comunque determinare l’acconto IVA 2014 utilizzando il metodo previsionale (versando un importo inferiore a quanto dovuto applicando il metodo storico) / delle operazioni effettuate con riferimento alla propria situazione del 2014.