Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-05-2014

    Oggetto

    Uscita dal regime dei minimi

    Domanda

    Un'impresa in regime dei minimi, ai sensi dell'art. 27 comma 1 e 2 D.L. 98/2011, ha emesso fatture nell'anno 2013 per € 52.000,00, incassandone nello stesso anno € 32.000,00. I restanti € 20.000,00 sono stati incassati nel 2014. La circostanza di avere conseguito nel 2013 un fatturato superiore a € 45.000,00 (fatture emesse senza applicazione dell'Iva) e ricavi incassati per € 32.000,00, comporta l'uscita immediata dal regime già dal 2013 o dal 2014?

    Risposta

    L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/E del 2008, ha chiarito che, ai fini del superamento del limite di 30.000 euro, occorre avere riguardo ai ricavi indicati agli articoli 57 e 85 D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.) conseguiti nell'anno in base al principio di competenza, anche se incassati nell'anno successivo (cfr. punti 2.5 e 2.10). Ai fini del computo della soglia di ricavi, quindi, assumono rilievo (solo e) tutti i ricavi correlati a beni ceduti o a servizi prestati nell'anno. In linea con questa impostazione, sembra che, nel caso di specie, l'uscita dal regime dei minimi debba aver luogo giĂ  dal 2013, essendosi superata la soglia di 45.000 euro prevista dall'art. 1, comma 111 della l. n. 244/2007.

    Pubblicata il: 13-05-2014

    Oggetto

    Contribuente minimo e detrazione canoni locazione convenzionale

    Domanda

    Un ingegnere in regime dei minimi nel 2013 ha in essere dal 2012 un contratto di locazione “convenzionale” per un immobile utilizzato quale abitazione principale. Non avendo altri redditi oltre a quello professionale, nel mod. UNICO 2014 può usufruire della specifica detrazione
    prevista per tali contratti?

    Risposta

    In base a quanto previsto dalla Legge n. 431/98, agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale in regime convenzionale spetta una detrazione d’imposta pari a € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, ovvero a € 247,90 se lo stesso supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. La detrazione spetta per intero se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per tutto l’anno; in caso contrario vanno calcolati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo dell’abitazione. Va inoltre evidenziato che secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 1-sexies, TUIR qualora la detrazione spettante sia di importo superiore all’IRPEF lorda, diminuita delle detrazioni:  per carichi di famiglia, ex art. 12, TUIR;  per spese di produzione, ex art. 13, TUIR; l’importo pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza è comunque considerato nella determinazione dell’IRPEF dovuta concorrendo a determinare un maggior credito o un minore debito. Si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia recuperato la detrazione in esame nel mod. UNICO 2013, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore nella quale riportare:  a rigo RP71 i dati per fruire della detrazione, indicando a campo 1, il codice “2”;  a rigo RN12, campo 1 la detrazione spettante e a campo 2 l’ammontare della detrazione che non trova capienza nell’IRPEF lorda.

    Pubblicata il: 13-05-2014

    Oggetto

    “Bonus 80 euro” e collaboratrice familiare

    Domanda

    Si chiede di illustrare le modalità di fruizione del “Bonus 80 euro” da parte di una colf. In particolare, a quali adempimenti è tenuto il datore di lavoro?

    Risposta

    Il "Decreto Renzi”, ha introdotto, tra le varie misure, un bonus di importo massimo annuo pari a € 640 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati 2014 non superiori a € 26.000 (c.d. “Bonus 80 euro”). Con la Circolare 28.4.2014, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, specificando, tra l’altro, taluni aspetti relativi ai soggetti privi di sostituto d’imposta, tra cui rientrano colf e badanti. Tali soggetti “le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica”, potranno richiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2014.

    Pubblicata il: 13-05-2014

    Oggetto

    Cessione beni a San Marino e mod. Intra/comunicazione black-list

    Domanda

    Un commerciante all’ingrosso ha effettuato nel mese di aprile 2014 una fornitura di beni ad una ditta di San Marino. Si chiede se è necessario presentare gli elenchi Intra e la comunicazione black-list. Si tenga presente che il soggetto non ha mai effettuato operazioni con l’estero.

    Risposta

    Relativamente alla presentazione dei modd. Intra in base a quanto previsto dall’art. 4, DM 24.12.93, l’obbligo sussiste qualora il cedente, contestualmente alle cessioni nei confronti di San Marino, intrattenga “rapporti commerciali con altri stati UE”. Pertanto, il commerciante all’ingrosso relativamente all’operazione in esame non deve presentare i modd. Intra. Con il DM 12.2.2014 è stata disposta l’esclusione di San Marino dall’elenco dei Paesi black-list con decorrenza a partire dalle operazioni effettuate dal 24.2.2014. Di conseguenza il commerciante in esame non deve presentare neppure la comunicazione black-list.

    Pubblicata il: 13-05-2014

    Oggetto

    Acquisto bene strumentale da Amazon

    Domanda

    Una ditta individuale ha acquistato un bene strumentale da Amazon che per l’operazione ha emesso una fattura senza IVA per € 630 con indicazione dei dati del rappresentante fiscale in Italia. Si chiede se detta operazione va indicata nella comunicazione black-list.

    Risposta

    In merito al quesito proposto va evidenziato che Amazon EU sarl è una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo (5 Rue Plaetis, L-2338). Ciò comporta che il soggetto passivo IVA residente in Italia che acquista da Amazon deve: - assoggettare la fattura a reverse-charge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72; - riportare l’operazione nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente ex Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2.8.2013, n. 94908 se la stessa è d’importo superiore ad € 500. Il Lussemburgo, si rammenta, è un Paese black-list poiché rientrante tra i Paesi “di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 …”. In merito alla compilazione dei modd. Intra se il bene acquistato proviene dalla sede logistica italiana di Amazon l’operazione non costituisce acquisto intra UE e pertanto non sussite tale obbligo.