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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 10-02-2015

    Oggetto

    Certificazione Unica 2015 e contribuenti minimi

    Domanda

    Nel 2014 sono state pagate due fatture ad un contribuente minimo, senza operare la ritenuta d’acconto. Per tali operazioni va inviata la Certificazione Unica entro il 9.3.2015?

    Risposta

    Con il Provvedimento 15.1.2015 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della “Certificazione Unica 2015”, utilizzabile per comunicare, oltre ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativi al 2014. Come evidenziato nelle istruzioni, a campo 4 “Ammontare lordo corrisposto” del Prospetto “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. In particolare, le stesse istruzioni specificano che nel campo in esame vanno ricomprese anche le somme corrisposte a contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. Tali somme, non essendo state assoggettate a ritenuta d’acconto, vanno indicate anche a campo 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”, riportando a campo 6 “Codice” il codice “3” (erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti).

    Pubblicata il: 10-02-2015

    Oggetto

    Reverse charge e sostituzione boiler

    Domanda

    Un idraulico deve fatturare la sostituzione del boiler che ha effettuato nell’ufficio di uno studio professionale. Per tale operazione deve emettere fattura assoggettata a reverse charge?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 modificando l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione,installazione di impianti, e completamento. Nel caso di specie potendo considerare l’operazione quale cessione (di beni) con posa in opera, non trova applicazione il reverse charge.

    Pubblicata il: 10-02-2015

    Oggetto

    Rimborso credito IVA terzo trimestre 2014 e prestazione garanzia

    Domanda

    Una società ha presentato a ottobre 2014 il mod. IVA TR per la richiesta a rimborso del credito IVA del terzo trimestre (pari a € 60.000). Alla data attuale non è stato ancora erogato. È possibile, presentando il mod. IVA 2015 con il visto di conformità, evitare la prestazione della garanzia?

    Risposta

    A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 all’art. 38-bis, DPR n. 633/72, a decorrere dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), per la richiesta di rimborso di un credito IVA per un importo superiore a € 15.000, in alternativa alla garanzia, i contribuenti “non a rischio” possono presentare la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva. Le novità sopra accennate producono effetto anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla predetta data. Per i rimborsi richiesti prima del 13.12.2014 e non ancora erogati a tale data l’Agenzia delle Entrate, nel consueto incontro di inizio anno, ha precisato che la garanzia non è dovuta qualora sussistano i requisiti di cui al citato art. 38-bis. Considerato che nel 2014 non era prevista l’apposizione del visto di conformità sul mod. IVA TR, la società sarà tenuta a prestare la garanzia.

    Pubblicata il: 02-02-2015

    Oggetto

    Tassazione risarcimento illegittimo licenziamento

    Domanda

    A seguito della sentenza per illegittimo licenziamento il datore di lavoro deve erogare ad un ex dipendente un risarcimento per il mancato ricevimento di 2 anni di retribuzione. La somma così percepita è tassata ai fini IRPEF? In caso di risposta affermativa, è possibile usufruire della tassazione separata?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.5.2012, n. 155/E le somme percepite a titolo di indennizzo: • sono imponibili se compensano, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno; • non sono imponibili se indennizzano il soggetto delle perdite effettivamente subite avendo quindi una funzione di reintegrazione. Va evidenziato che risultano non imponibili anche le somme erogate ai sensi dell’art. 6 dello schema del Decreto attuativo della Legge n. 183/2014, c.d. “Jobs Act”, vale a dire le somme accettate dal lavoratore a fronte dell’offerta di conciliazione. Nel caso in esame, poiché il risarcimento erogato al contribuente costituisce una forma di compensazione della mancata percezione da parte dello stesso di redditi di lavoro dipendente, le somme percepite a titolo di indennizzo sono imponibili. In merito all’applicazione della tassazione separata, in base a quanto disposto dall’art.17, comma 1, lett. i), TUIR, sono assoggettabili alla stessa “le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni”.

    Pubblicata il: 02-02-2015

    Oggetto

    Mod. F24 ELIDE e compilazione del campo “elementi identificativi”

    Domanda

    Dovendo presentare il mod. F24 ELIDE per il pagamento, relativamente ad un contratto di locazione, dell’imposta di registro riferita ad un’annualità successiva, come va compilato il campo “elementi identificativi”?

    Risposta

    Nel “mod. F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 ELIDE”, utilizzabile obbligatoriamente dall’1.1.2015 per il versamento dell’imposta di registro, tributi speciali, ecc., connessi alla registrazione dei contratti di locazione / affitto di beni immobili va riportato, in particolare: − il codice “63” nel campo “codice identificativo”, per l’individuazione della controparte del contratto; − la lettera “F” nel campo “tipo”; − nel campo “anno di riferimento” l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, in caso di prima registrazione ovvero l’anno di scadenza dell’adempimento in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione. I campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno lasciati in bianco. Il campo “elementi identificativi”, che prevede 17 caratteri, va compilato esclusivamente in caso di versamento per le annualità successive, proroga, cessione e risoluzione del contratto (va lasciato in bianco in caso di versamento dovuto per la prima registrazione). In particolare nello stesso va inserito il “codice identificativo del contratto” di 17 caratteri, desumibile dal modello di richiesta di registrazione restituita dall’Ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, dalla ricevuta di registrazione. Se detto codice non è disponibile, nel campo in esame va indicato un codice composto da 16 caratteri, così strutturato: • caratteri da 1 a 3: codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto; • caratteri da 4 a 5: ultime 2 cifre dell’anno di registrazione; • caratteri da 6 a 7: serie di registrazione (in caso di un numero inferiore a 2 caratteri, lo spazio a partire da sinistra va completato con uno zero); • caratteri da 8 a 13: numero di registrazione (in caso di un numero inferiore a 6 caratteri, gli spazi a partire da sinistra vanno completati con zeri); • caratteri da 14 a 16: sottonumero di registrazione (se presente) oppure “000”. Così, ad esempio, per un contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale identificato dal codice “TMD”, i cui estremi di registrazione sono i seguenti: “anno 2013”; “serie 3”; “numero 10725”; “sottonumero non presente”, nel campo “elementi identificativi” va riportata la seguente sequenza “TMD1303010725000”, a partire dal primo campo a sinistra.