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Pubblicata il: 10-06-2014
Contribuente minimo e credito dâimposta per ritenute subite allâestero
Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato alcune prestazioni nei confronti di società sammarinesi. Tali soggetti hanno applicato una ritenuta del 30%. Come può il contribuente recuperare quanto subito non avendo IRPEF nel mod. UNICO 2014?
In merito alla ritenuta applicata dalla societĂ sammarinese si ritiene che la stessa possa essere recuperata indicandola a campo 2 âRedditi prodotti allâesteroâ del rigo RL12 âCrediti di impostaâ. Le istruzioni del mod. UNICO 2014 PF dispongono, in particolare, che nel caso di compilazione del quadro CE âCrediti di imposta per redditi prodotti allâesteroâ nel suddetto campo 2 va riportato quanto indicato a rigo CE26 âCredito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 â CE25)â.
Pubblicata il: 10-06-2014Agevolazione âdisabiliâ e decesso dellâavente diritto
Si chiede se un nipote può portare in detrazione le rate residue (3) spettanti allo zio (disabile)deceduto nel mese di ottobre 2013 relative allâacquisto agevolato dellâautovettura effettuato nel corso del 2012 (lâagevolazione è stata ripartita in 4 rate).
La risposta è negativa. Va tenuto presente comunque che in caso di decesso del disabile, la detrazione non ancora fruita non è persa. Infatti, il nipote che, in qualitĂ di erede, dovrĂ presentare la dichiarazione dei redditi dello zio, può indicare la somma delle 3 rate restanti a campo 2 di rigo RP4 del mod. UNICO 2014 PF, lasciando in bianco il campo 1 relativo al numero di rate, al fine di recuperare lâagevolazione spettante allo zio.
Pubblicata il: 27-05-2014Soggetto non residente e compilazione quadro RW
Un soggetto privato tedesco possiede in Italia alcuni immobili che loca a privati italiani. Il possesso degli immobili e il trasferimento dei canoni incassati dallâItalia alla Germania devono essere comunicati nel quadro RW del mod. UNICO 2014 PF?
Lâart. 4, comma 1, DL n. 167/90 dispone in particolare che âle persone fisiche ⌠residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivitĂ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditiâ. Ciò comporta, come peraltro confermato dalle stesse istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2014 PF, che è tenuto alla compilazione del quadro RW soltanto il soggetto che risiede fiscalmente in Italia. In merito si rammenta che le persone fisiche si considerano fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dellâart. 2, comma 2, TUIR, se per la maggior parte del periodo dâimposta sono iscritte nellâanagrafe della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Si considerano altresĂŹ residenti fiscalmente in Italia ai sensi del comma 2-bis del citato art. 2, salvo prova contraria, coloro che risultano cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in un Paese black-list. Di conseguenza, in relazione al caso di specie, il soggetto tedesco non residente in Italia per gli immobili posseduti in Italia e il trasferimento dei canoni incassati, non deve compilare il quadro RW.
Pubblicata il: 27-05-2014Pagamento stipendio della badante
à possibile pagare lo stipendio della badante, pari a circa ⏠1.100, parte in contanti e parte con un assegno?
Fermo restando che il trasferimeno in contante, per un importo pari o superiore a ⏠1.000, costituisce violazione dellâart. 49, D.Lgs. n. 231/2007, per lo stipendio della badante è possibile pagare un acconto in contanti per un importo non superiore al predetto limite e il rimanente ammontare utilizzando un mezzo di pagamento tracciato (ad esempio, bonifico bancario / postale, assegno non trasferibile).
Pubblicata il: 27-05-2014IndennitĂ cessazione rapporto di agenzia percepita da societĂ di persone
Nel 2013 una societĂ di persone ha incassato unâindennitĂ di cessazione del rapporto di agenzia assoggettata a ritenuta dâacconto del 20%. In quale quadro del mod. UNICO 2014 SP va indicata detta somma?
Le indennitĂ per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite da societĂ di persone sono escluse dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. a), TUIR e sono soggette a tassazione separata in capo ai soci ex art. 17, comma 1, lett. d), TUIR, ferma restando la possibilitĂ di opzione per la tassazione ordinaria. Dette somme, come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.7.2005, n. 105/E, devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del 20%. In relazione a dette indennitĂ le societĂ , come precisato nelle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2014 SP, ânon devono compilare il quadro RM [riferito, tra lâaltro, ai redditi soggetti a tassazione separata], bensĂŹ comunicare ai soci, nellâapposito prospetto, le quote di spettanzaâ. Di conseguenza nel caso di specie la societĂ non deve indicare lâindennitĂ incassata nel proprio mod. UNICO ma è tenuta esclusivamente a comunicare la stessa ai soci nellâapposito prospetto di ripartizione del reddito.