Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 10-06-2014

    Oggetto

    Contribuente minimo e credito d’imposta per ritenute subite all’estero

    Domanda

    Un contribuente in regime dei minimi ha effettuato alcune prestazioni nei confronti di società sammarinesi. Tali soggetti hanno applicato una ritenuta del 30%. Come può il contribuente recuperare quanto subito non avendo IRPEF nel mod. UNICO 2014?

    Risposta

    In merito alla ritenuta applicata dalla società sammarinese si ritiene che la stessa possa essere recuperata indicandola a campo 2 “Redditi prodotti all’estero” del rigo RL12 “Crediti di imposta”. Le istruzioni del mod. UNICO 2014 PF dispongono, in particolare, che nel caso di compilazione del quadro CE “Crediti di imposta per redditi prodotti all’estero” nel suddetto campo 2 va riportato quanto indicato a rigo CE26 “Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)”.

    Pubblicata il: 10-06-2014

    Oggetto

    Agevolazione “disabili” e decesso dell’avente diritto

    Domanda

    Si chiede se un nipote può portare in detrazione le rate residue (3) spettanti allo zio (disabile)deceduto nel mese di ottobre 2013 relative all’acquisto agevolato dell’autovettura effettuato nel corso del 2012 (l’agevolazione è stata ripartita in 4 rate).

    Risposta

    La risposta è negativa. Va tenuto presente comunque che in caso di decesso del disabile, la detrazione non ancora fruita non è persa. Infatti, il nipote che, in qualità di erede, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi dello zio, può indicare la somma delle 3 rate restanti a campo 2 di rigo RP4 del mod. UNICO 2014 PF, lasciando in bianco il campo 1 relativo al numero di rate, al fine di recuperare l’agevolazione spettante allo zio.

    Pubblicata il: 27-05-2014

    Oggetto

    Soggetto non residente e compilazione quadro RW

    Domanda

    Un soggetto privato tedesco possiede in Italia alcuni immobili che loca a privati italiani. Il possesso degli immobili e il trasferimento dei canoni incassati dall’Italia alla Germania devono essere comunicati nel quadro RW del mod. UNICO 2014 PF?

    Risposta

    L’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 dispone in particolare che “le persone fisiche … residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”. Ciò comporta, come peraltro confermato dalle stesse istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2014 PF, che è tenuto alla compilazione del quadro RW soltanto il soggetto che risiede fiscalmente in Italia. In merito si rammenta che le persone fisiche si considerano fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR, se per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Si considerano altresì residenti fiscalmente in Italia ai sensi del comma 2-bis del citato art. 2, salvo prova contraria, coloro che risultano cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in un Paese black-list. Di conseguenza, in relazione al caso di specie, il soggetto tedesco non residente in Italia per gli immobili posseduti in Italia e il trasferimento dei canoni incassati, non deve compilare il quadro RW.

    Pubblicata il: 27-05-2014

    Oggetto

    Pagamento stipendio della badante

    Domanda

    È possibile pagare lo stipendio della badante, pari a circa € 1.100, parte in contanti e parte con un assegno?

    Risposta

    Fermo restando che il trasferimeno in contante, per un importo pari o superiore a € 1.000, costituisce violazione dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, per lo stipendio della badante è possibile pagare un acconto in contanti per un importo non superiore al predetto limite e il rimanente ammontare utilizzando un mezzo di pagamento tracciato (ad esempio, bonifico bancario / postale, assegno non trasferibile).

    Pubblicata il: 27-05-2014

    Oggetto

    IndennitĂ  cessazione rapporto di agenzia percepita da societĂ  di persone

    Domanda

    Nel 2013 una società di persone ha incassato un’indennità di cessazione del rapporto di agenzia assoggettata a ritenuta d’acconto del 20%. In quale quadro del mod. UNICO 2014 SP va indicata detta somma?

    Risposta

    Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite da società di persone sono escluse dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. a), TUIR e sono soggette a tassazione separata in capo ai soci ex art. 17, comma 1, lett. d), TUIR, ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione ordinaria. Dette somme, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.7.2005, n. 105/E, devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del 20%. In relazione a dette indennità le società, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del mod. UNICO 2014 SP, “non devono compilare il quadro RM [riferito, tra l’altro, ai redditi soggetti a tassazione separata], bensì comunicare ai soci, nell’apposito prospetto, le quote di spettanza”. Di conseguenza nel caso di specie la società non deve indicare l’indennità incassata nel proprio mod. UNICO ma è tenuta esclusivamente a comunicare la stessa ai soci nell’apposito prospetto di ripartizione del reddito.