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Pubblicata il: 25-02-2015
Contribuente minimo e acquisto beni da operatori UE
Un contribuente minimo ha acquistato nel 2014 un bene tramite il sito Internet di Amazon ricevendo una fattura senza IVA. Lo stesso ha quindi provveduto al versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo. Tale operazione deve essere segnalata all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione annuale?
I contribuenti minimi: • non possono addebitare l’IVA a titolo di rivalsa; • non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. È comunque previsto il versamento dell’IVA da parte dei soggetti in esame relativamente alle operazioni per le quali gli stessi risultano debitori d’imposta. In tale ipotesi è necessario integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, provvedendo al versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Considerato che i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’acquisto in esame nel 2014 da parte del contribuente minimo non richiede la presentazione del mod. IVA 2015. Si rammenta che è comunque necessario presentare i modd. Intra. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E, i soggetti in esame devono infatti presentare i modd. Intra relativamente agli acquisti intraUE di beni / prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter, DPR n. 633/72) ricevute da soggetti passivi UE.
Pubblicata il: 25-02-2015Servizi di pulizia e applicazione del reverse charge
Un’impresa di pulizie deve emettere la fattura relativa alla pulizia “straordinaria” effettuata presso un negozio. Tale fattura deve essere emessa senza IVA in quanto assoggettata al reverse charge?
La risposta è affermativa. La Finanziaria 2015 ha introdotto al comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 la nuova lett. a-ter) che assoggetta all’inversione contabile i servizi di pulizia relativi ad edifici. L’applicazione del predetto meccanismo richiede la presenza delle seguenti 2 condizioni: • il servizio sia qualificato “pulizia di un edificio”; • il committente sia un soggetto passivo IVA.
Pubblicata il: 25-02-2015Pulizia dello studio medico e applicazione reverse charge
Un medico ha ricevuto la fattura della pulizia mensile del proprio studio professionale, emessa con applicazione del reverse charge. Come va trattata tale fattura considerando che il medico esercita un’attività esente IVA?
La Finanziaria 2015 modificando l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento. L’applicazione del predetto meccanismo richiede che il servizio sia qualificato “pulizia di un edificio” e che il committente sia un soggetto passivo IVA. Al medico quindi è stata emessa una fattura senza IVA che dovrà essere integrata e annotata sia nel registro IVA degli acquisti che delle fatture emesse. Considerato che il committente è un soggetto che esercita esclusivamente un’attività esente, lo stesso diventa debitore dell’imposta e di conseguenza dovrà provvedere al relativo versamento nell’ambito della liquidazione periodica (non è infatti riconosciuta in detrazione l’IVA sugli acquisti).
Pubblicata il: 25-02-2015Mod. IVA TR e visto di conformità sulla dichiarazione annuale
Una società ha presentato nel 2014 il mod. IVA TR relativamente al credito IVA del primo e terzo trimestre per un importo complessivo di circa € 60.000. La dichiarazione IVA annuale chiude con un credito di circa € 14.000. Avendo utilizzato in compensazione nel 2014 il credito IVA trimestrale per un ammontare superiore al limite di € 15.000, nel mod. IVA 2015 deve essere apposto il visto di conformità?
La risposta è negativa. Il visto di conformità è richiesto in presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale utilizzato in compensazione nel mod. F24 per un importo superiore a € 15.000 annui. Dal 13.12.2014 il visto è stato esteso anche alla richiesta di rimborso del credito IVA annuale o trimestrale in sostituzione della garanzia. Quindi ancorché nel 2014 il contribuente abbia utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito IVA trimestrale per un importo superiore a € 15.000, il mod. IVA 2015 non deve essere presentato munito del visto di conformità.
Pubblicata il: 10-02-2015Nuovo regime forfetario – ex contribuente minimo
Un soggetto ha chiuso l’attività nel mese di maggio 2014 applicando il regime dei minimi. Ora vorrebbe riaprire la partita IVA. È possibile scegliere il nuovo regime forfetario?
La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella differenziati in relazione all’attività esercitata. Il successivo comma 57 individua le fattispecie di esclusione dall’applicazione del regime in esame confermando di fatto quanto già previsto per il regime dei minimi. È infatti richiesto che il contribuente (forfetario): • non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.); • sia residente in Italia. I residenti in uno Stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possono comunque adottare il nuovo regime forfetario; • non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93; • non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti. Per il nuovo regime forfettario non costituisce causa ostativa ai fini dell’accesso allo stesso l’aver esercitato in precedenza un’attività d’impresa / lavoro autonomo. Di conseguenza, il soggetto in esame potrà scegliere in sede di inizio di attività il nuovo regime forfetario, in presenza dei requisiti di cui al predetto comma 54.
