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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 13-01-2015

    Oggetto

    Modalità attuative del “Bonus alberghi”

    Domanda

    Un albergo intende effettuare una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine di rinnovare l’immobile. Si chiede di esporre gli adempimenti necessari per poter usufruire del credito d’imposta istituito dal DL n. 83/2014.

    Risposta

    L’art. 10, DL n. 83/2014, c.d. “Decreto Cult-Turismo”, prevede la possibilità per le strutture turistico-alberghiere di usufruire di uno specifico credito d’imposta, pari al 30%, per le spese: • di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; • di incremento dell’efficienza energetica; • per l’eliminazione delle barriere architettoniche; • per “ulteriori interventi”, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo; nel limite massimo di spesa di € 200.000. Tale credito, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del … decreto [2014] e per i due successivi [2015 - 2016]”. Il comma 4 del citato art. 10 rinvia all’emanazione, entro il 31.10.2014 (3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) di un apposito DM contenente le disposizioni attuative della citata disposizione. Va evidenziato che alla data attuale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non ha ancora emanato le modalità attuative dell’agevolazione in esame. Per completezza si segnala che l’art. 9 del citato Decreto prevede altresì la possibilità di usufruire di un ulteriore credito d’imposta con riferimento alle spese per interventi di digitalizzazione,anch’esso in “stand-by” vista l’assenza dello specifico DM attuativo.

    Pubblicata il: 13-01-2015

    Oggetto

    Contribuente minimo 2014 e regime applicabile nel 2015

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività di lavoro autonomo nel 2012 applicando il regime dei minimi. Nel mese di aprile 2015 compirà 35 anni. Può continuare ad adottare tale regime anche nel 2015 come previsto dalla Finanziaria 2015?

    Risposta

    La risposta è affermativa. La Finanziaria 2015 con l’introduzione del nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), ha sostituito il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e quello contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Tuttavia lo stesso Legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, in base alla quale possono continuare ad applicarlo fino al termine naturale dello stesso (quinquennio ovvero 35 anni di età). Quindi il soggetto in esame potrà adottare il regime dei minimi anche nel 2015 e 2016 (quinto anno di attività).

    Pubblicata il: 13-01-2015

    Oggetto

    Detrazione IRPEF canoni di locazione abitazione principale

    Domanda

    Si riscontra che un soggetto ha stipulato un contratto di locazione immobiliare senza specificare il riferimento alla Legge n. 431/98. Tale dimenticanza preclude al soggetto di poter usufruire in dichiarazione della specifica detrazione prevista a favore degli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale?

    Risposta

    Al fine di poter beneficiare della detrazione prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale ex art. 16, comma 1, TUIR, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.5.2008, n. 200/E, non è necessario menzionare nel contratto il riferimento alla Legge n. 431/98 in quanto l’art. 1362, C.c. prevede che “… si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”. Ne deriva che “il contratto di locazione, stipulato in vigenza della Legge 431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da quest’ultima, anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem”.

    Pubblicata il: 13-01-2015

    Oggetto

    Cessione autovettura usata a soggetto UE

    Domanda

    Una concessionaria d’auto vende anche autovetture usate applicando il regime del margine. Ora deve cedere un’autovettura usata (acquistata da un privato italiano) ad un soggetto passivo residente in Austria. È corretto emettere la fattura non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93?

    Risposta

    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie”, ex art. 41, DL n. 331/93, bensì cessioni interne da assoggettare ad imposta in Italia. La fattura nei confronti del cliente austriaco dovrà essere emessa senza esposizione dell’IVA, riportando l’annotazione “Regime del margine – beni usati ex art. 36, DL n. 41/95”. L’IVA sarà determinata utilizzando le consuete regole applicabili in relazione al metodo globale. Va infine evidenziato che per l’operazione in esame, non essendo una cessione intraUE, non sussiste l’obbligo di presentazione dei modd. Intra, salvo che per i soggetti mensili soltanto ai fini statistici.

    Pubblicata il: 07-01-2015

    Oggetto

    Acquisto appartamento adiacente e agevolazione “prima casa”

    Domanda

    Un soggetto proprietario di un appartamento ha intenzione di acquistare il mini-appartamento adiacente. Può beneficiare dell’agevolazione “prima casa”?

    Risposta

    Le agevolazioni “prima casa” sono riconosciute agli immobili “non di lusso”, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Nella Circolare 7.6.2010, n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa”. La stessa Agenzia precisa altresì che i benefici in esame sono estendibili anche all’immobile adiacente a quello già posseduto, destinato ad essere accorpato a quest’ultimo per ampliare l’abitazione, sia nel caso in cui per il primo acquisto si sia fruito delle agevolazioni “prima casa”, che nel caso in cui per lo stesso non si sia fruito delle agevolazioni, in quanto le stesse non erano previste dalla normativa vigente all’epoca dell’acquisto. In aggiunta, nella Circolare 21.2.2014, n. 2/E, l’Agenzia conferma che le agevolazioni “prima casa” sono applicabili anche in caso di acquisto contemporaneo di un immobile contiguo ad altro già acquistato con i benefici “prima casa”, al fine di costituire un’unica unità immobiliare, a condizione che l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con l’agevolazione sia accatastato nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e A/11. Va infine evidenziato che recentemente il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, ha previsto l’allineamento della nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza, a decorrere dal 13.12.2014, l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile alle abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.