Hai cercato: - trovate: 1109 faq
-
Pubblicata il: 10-02-2015
Reverse charge e sostituzione boiler
Un idraulico deve fatturare la sostituzione del boiler che ha effettuato nell’ufficio di uno studio professionale. Per tale operazione deve emettere fattura assoggettata a reverse charge?
La Finanziaria 2015 modificando l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione,installazione di impianti, e completamento. Nel caso di specie potendo considerare l’operazione quale cessione (di beni) con posa in opera, non trova applicazione il reverse charge.
Pubblicata il: 10-02-2015Rimborso credito IVA terzo trimestre 2014 e prestazione garanzia
Una società ha presentato a ottobre 2014 il mod. IVA TR per la richiesta a rimborso del credito IVA del terzo trimestre (pari a € 60.000). Alla data attuale non è stato ancora erogato. È possibile, presentando il mod. IVA 2015 con il visto di conformità, evitare la prestazione della garanzia?
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 all’art. 38-bis, DPR n. 633/72, a decorrere dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), per la richiesta di rimborso di un credito IVA per un importo superiore a € 15.000, in alternativa alla garanzia, i contribuenti “non a rischio” possono presentare la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva. Le novità sopra accennate producono effetto anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla predetta data. Per i rimborsi richiesti prima del 13.12.2014 e non ancora erogati a tale data l’Agenzia delle Entrate, nel consueto incontro di inizio anno, ha precisato che la garanzia non è dovuta qualora sussistano i requisiti di cui al citato art. 38-bis. Considerato che nel 2014 non era prevista l’apposizione del visto di conformità sul mod. IVA TR, la società sarà tenuta a prestare la garanzia.
Pubblicata il: 02-02-2015Tassazione risarcimento illegittimo licenziamento
A seguito della sentenza per illegittimo licenziamento il datore di lavoro deve erogare ad un ex dipendente un risarcimento per il mancato ricevimento di 2 anni di retribuzione. La somma così percepita è tassata ai fini IRPEF? In caso di risposta affermativa, è possibile usufruire della tassazione separata?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.5.2012, n. 155/E le somme percepite a titolo di indennizzo: • sono imponibili se compensano, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno; • non sono imponibili se indennizzano il soggetto delle perdite effettivamente subite avendo quindi una funzione di reintegrazione. Va evidenziato che risultano non imponibili anche le somme erogate ai sensi dell’art. 6 dello schema del Decreto attuativo della Legge n. 183/2014, c.d. “Jobs Act”, vale a dire le somme accettate dal lavoratore a fronte dell’offerta di conciliazione. Nel caso in esame, poiché il risarcimento erogato al contribuente costituisce una forma di compensazione della mancata percezione da parte dello stesso di redditi di lavoro dipendente, le somme percepite a titolo di indennizzo sono imponibili. In merito all’applicazione della tassazione separata, in base a quanto disposto dall’art.17, comma 1, lett. i), TUIR, sono assoggettabili alla stessa “le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni”.
Pubblicata il: 02-02-2015Mod. F24 ELIDE e compilazione del campo “elementi identificativi”
Dovendo presentare il mod. F24 ELIDE per il pagamento, relativamente ad un contratto di locazione, dell’imposta di registro riferita ad un’annualità successiva, come va compilato il campo “elementi identificativi”?
Nel “mod. F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 ELIDE”, utilizzabile obbligatoriamente dall’1.1.2015 per il versamento dell’imposta di registro, tributi speciali, ecc., connessi alla registrazione dei contratti di locazione / affitto di beni immobili va riportato, in particolare: − il codice “63” nel campo “codice identificativo”, per l’individuazione della controparte del contratto; − la lettera “F” nel campo “tipo”; − nel campo “anno di riferimento” l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, in caso di prima registrazione ovvero l’anno di scadenza dell’adempimento in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione. I campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno lasciati in bianco. Il campo “elementi identificativi”, che prevede 17 caratteri, va compilato esclusivamente in caso di versamento per le annualità successive, proroga, cessione e risoluzione del contratto (va lasciato in bianco in caso di versamento dovuto per la prima registrazione). In particolare nello stesso va inserito il “codice identificativo del contratto” di 17 caratteri, desumibile dal modello di richiesta di registrazione restituita dall’Ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, dalla ricevuta di registrazione. Se detto codice non è disponibile, nel campo in esame va indicato un codice composto da 16 caratteri, così strutturato: • caratteri da 1 a 3: codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto; • caratteri da 4 a 5: ultime 2 cifre dell’anno di registrazione; • caratteri da 6 a 7: serie di registrazione (in caso di un numero inferiore a 2 caratteri, lo spazio a partire da sinistra va completato con uno zero); • caratteri da 8 a 13: numero di registrazione (in caso di un numero inferiore a 6 caratteri, gli spazi a partire da sinistra vanno completati con zeri); • caratteri da 14 a 16: sottonumero di registrazione (se presente) oppure “000”. Così, ad esempio, per un contratto di locazione registrato presso l’Ufficio territoriale identificato dal codice “TMD”, i cui estremi di registrazione sono i seguenti: “anno 2013”; “serie 3”; “numero 10725”; “sottonumero non presente”, nel campo “elementi identificativi” va riportata la seguente sequenza “TMD1303010725000”, a partire dal primo campo a sinistra.
Pubblicata il: 02-02-2015Contribuente minimo 2014 e regime applicabile nel 2015
Un soggetto ha iniziato l’attività di lavoro autonomo nel 2010 applicando il regime dei minimi. Nel mese di aprile 2015 compirà 35 anni. Nel 2015 può continuare ad adottare tale regime così come previsto dalla Finanziaria 2015?
La risposta è affermativa. L’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015, ha introdotto il nuovo regime forfetario riservato alle imprese / lavoratori autonomi (persone fisiche). Tuttavia lo stesso Legislatore ha previsto una specifica clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, che consente agli stessi di continuare ad applicarlo fino al relativo termine naturale (quinquennio ovvero 35 anni di età). Pertanto il soggetto in esame, ancorché il 2014 rappresenti l’ultimo anno del quinquiennio, potrà adottare il regime dei minimi anche nel 2015, anno di compimento del 35° anno di età.
