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Pubblicata il: 07-04-2015
Cessazione attività nel 2014 e spesometro
Una ditta mensile ha cessato l’attività il 31.12.2014. È obbligata a presentare la comunicazione clienti-fornitori? Se sì, entro quale termine?
Va innanzitutto evidenziato che tra i soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della comunicazione clienti-fornitori non si riscontrano le ditte cessate in corso d’anno. Di conseguenza il contribuente in esame deve provvedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, per individuare il termine di presentazione, si ritiene di poter fare riferimento alla periodicità di liquidazione dell’IVA adottata dallo stesso nel 2014. Pertanto nel caso di specie la comunicazione clienti-fornitori va presentata entro il 10.4.2015.
Pubblicata il: 07-04-2015Esonero spesometro per alberghi / ristoranti
Alla luce della recente “concessione” dell’esonero dall’obbligo di presentazione dello spesometro, per le operazioni fino a € 3.000, per commercianti al minuto, alberghi, e ristoranti, avendo già “pronto” il file contenente tutte le fatture emesse nel 2014 cosa si rischia a spedirlo?
Premesso che l’esonero, per poter essere considerato positivamente, non doveva essere “concesso” a ridosso della scadenza, in merito alla comunicazione clienti – fornitori è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 in caso di omesso / tardivo invio ovvero invio con dati falsi / incompleti. Pertanto in caso di invio di una comunicazione contenente più dati rispetto a quelli richiesti non è prevista alcuna sanzione.
Pubblicata il: 07-04-2015Compensi video poker e spesometro
Dalle istruzioni dello spesometro si ricava che devono essere comunicate le fatture esenti IVA del bar relative al compenso spettante per i video poker. Considerato che non sempre il bar emette fattura, si chiede come vadano evidenziate tali operazioni nello spesometro.
Le operazioni relative alla raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 6), DPR n. 633/72. In merito alla comunicazione clienti – fornitori si riscontra il chiarimento fornito ad Assotrattenimento 2007 dall’Agenzia delle Entrate in data 31.1.2014, prot. n. 001356, in base al quale, considerato che “i dati delle operazioni [in esame] risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziaria”, i compensi spettanti ai “terzi incaricati” della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. “gioco lecito” non vanno ricompresi nello spesometro.
Pubblicata il: 07-04-2015Assenza di operazioni e spesometro
Una società (inattiva) nel 2014 non ha emesso alcuna fattura e non ha effettuato acquisti. È necessario inviare lo spesometro “in bianco”?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, sono obbligati allo spesometro “… i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta [IVA]”. Nel caso di specie, la società, non avendo effettuato alcuna operazione (attiva e passiva), è esclusa dall’adempimento in esame e quindi non è tenuta a presentare la comunicazione. Va peraltro evidenziato che la procedura, resa disponibile dall’Agenzia, non consente di generare un modello “in bianco” con il solo Frontespizio.
Pubblicata il: 07-04-2015Trattamento rimborso chilometrico lavoratore autonomo
Un ingegnere deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente compreso il rimborso chilometrico (Tabelle ACI) concordato con quest’ultimo. Tale importo va assoggettato sia ad IVA che a ritenuta d’acconto?
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.3.2003, n. 69/E, le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese inerenti la produzione del reddito di un lavoratore autonomo rientrano nella nozione di “compenso” rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette (ritenuta alla fonte a titolo d’acconto 20%). Essendo imponibile ai fini IVA il rimborso spese in esame va assoggettato anche al contributo integrativo Inarcassa (4%).
