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Pubblicata il: 14-07-2014
Cessione all'esportazione a privato extraUe: trattamento Iva
Si chiede di conoscere il corretto trattamento Iva delle seguenti cessioni di beni nazionali:
- cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura del
cedente italiano;
- cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura
dell'acquirente;
- cessione all'esportazione a privato extraUE franco fabbrica (consegna
dei beni c/o i magazzini del cedente e trasporto a cura del privato
acquirente).
Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura del cedente italiano indicazione in fattura Non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972; Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni destinati all'esportazione entro 90 giorni: indicazione in fattura Non imponibile ex Art. 8, c. 1, lett. b) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni di valore superiore a euro 154,94 (importo comprensivo di IVA) da trasportarsi nei bagagli personali fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello dell'operazione: indicazione in Estremi del passaporto o documento equipollente. Non imponibile ex art. 38-quater. La fattura deve essere restituita al cedente entro il 4° mese successivo vistato dalla dogana di uscita dalla UE.
Pubblicata il: 08-07-2014Autovetture e interessi passivi leasing / finanziamento
Unâimpresa ha acquisito unâautovettura in leasing e unâaltra è stata acquistata con un finanziamento. Gli interessi passivi sono soggetti ai limiti di deducibilitĂ previsti dal TUIR?
Per i costi relativi alle autovetture lâart. 164, TUIR prevede, a decorrere dal 2013, la deducibilitĂ nella misura del 20%. A tale proposito come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E âposto che l'articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (indipendentemente dalla loro specifica natura âŚ)⌠compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articoloâ. Di conseguenza, gli interessi passivi riferiti al leasing avente ad oggetto unâautovettura sono deducibili nella misura del 20%, come peraltro gli interessi passivi riferiti al finanziamento contratto per lâacquisto.
Pubblicata il: 08-07-2014Effetti fiscali variazione partecipazione agli utili
Una snc è composta da 3 soci con le seguenti partecipazioni:
⢠socio A 33,25%;
⢠socio B 36,75%;
⢠socio C 30,00%.
Nel 2013 con atto notarile sono stati variati i patti sociali nel seguente modo:
⢠il socio A cede al socio B una quota pari al 6,25%;
⢠il socio A cede al socio C una quota pari al 6,00%;
⢠il socio A cede al nuovo socio D una quota pari al 10%.
A seguito di tale atto la ripartizione tra i soci è la seguente:
⢠socio A 11,00%;
⢠socio B 43,00%;
⢠socio C 36,00%;
⢠socio D 10,00%.
Per la ripartizione del reddito del 2013 vanno considerate per tutti i soci le nuove percentuali vigenti al 31.12.2013?
Nelle societĂ di persone ai sensi dellâart. 5, commi 1 e 2, TUIR, il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31.12 in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento. In caso di cessione delle quote societarie, gli effetti fiscali si producono con decorrenza differenziata a seconda che lâatto comporti una variazione: ⢠della compagine sociale, ossia delle quote di partecipazione agli utili connessa all'uscita di vecchi soci (a seguito di cessione, recesso, decesso, ecc.) o all'entrata di nuovi soci. In tale situazione la variazione delle quote di partecipazione agli utili produce effetto dallo stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata. Lâingresso di un nuovo socio a seguito di un atto stipulato entro il 31.12.2013 produce effetto giĂ nel 2013; ⢠delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti. In tal caso le modifiche hanno effetto dal periodo dâimposta successivo a quello di stipula dellâatto pubblico/scrittura privata autenticata. Nel caso di specie quindi essendo intervenuta nel 2013 la modifica della compagine sociale (da 3 a 4 soci), il reddito conseguito dalla societĂ nel 2013 va ripartito tra i 4 soci esistenti al 31.12.2013 in base alle relative percentuali di partecipazione agli utili.
Pubblicata il: 24-06-2014Prestazione nei confronti di un soggetto UE senza partita IVA
Un consulente informatico deve fatturare un servizio effettuato ad una societĂ inglese non in possesso di partita IVA. La fattura va emessa senza IVA?
Come noto, in base a quanto disposto dallâart. 7-ter, DPR n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato. Va inoltre evidenziato che entrambi i soggetti (prestatore / committente) devono risultare iscritti al VIES. Infatti come evidenziato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E lâiscrizione al VIES âcostituisce ⌠presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitariâ. Di conseguenza, in presenza di una prestazione di servizi effettuata da un operatore italiano nei confronti di un operatore UE non soggetto passivo dâimposta, lâoperazione va assoggettata ad IVA nello Stato del prestatore. Nel caso prospettato quindi, il servizio risulta assoggettato ad IVA in Italia con conseguente emissione di fattura con IVA.
Pubblicata il: 24-06-2014Regime contabile agevolato e versamento IVA annuale
Un soggetto nel 2013 ha applicato il regime contabile agevolato dellâart. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Entro il 17.3.2014 non ha versato il saldo IVA 2013, risultante dal mod. IVA 2014. Ă possibile rinviare il versamento al mod. UNICO con la prescritta maggiorazione?
I soggetti che hanno adottato nel 2013 il regime contabile âagevolatoâ ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, sono tenuti al versamento annuale dellâIVA, senza applicazione di interessi, determinata utilizzando le ordinarie modalitĂ (IVA a debito â IVA a credito). Ai soggetti in esame, è consentito differire il versamento fino al termine di pagamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO ovvero usufruire della rateizzazione. In particolare, il saldo IVA 2013 alla luce della proroga per i soggetti per i quali è stato elaborato il relativo studio di settore potrĂ essere versato entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2014: ⢠in unâunica soluzione entro il 7.7.2014 applicando la maggiorazione dellâ1,20% pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.3 e il 16.6; ⢠in unâunica soluzione entro il 20.8.2014 applicando allâimporto determinato come sopra lâulteriore maggiorazione dello 0,40%; ⢠in forma rateale suddividendo lâimporto determinato alla data del 7.7 o del 20.8 nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (4 se si inizia il 20.8) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.