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Pubblicata il: 09-09-2014
Applicazione regime del margine e cessioni intraUE
Un commerciante di beni usati che applica il regime del margine intende cedere alcuni oggetti ad una ditta tedesca. Per tale cessione deve emettere una fattura senza IVA ex art. 41, DL n. 331/93? Come va calcolato il margine?
L’art. 37, DL n. 41/95, contenente il trattamento IVA delle “Operazioni con l’estero e volume d’affari” relativamente alle cessioni di beni usati, non fa alcun riferimento alle cessioni intraUE. In merito a tale aspetto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, ha evidenziato che “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie”, ex art. 41, DL n. 331/93, bensì operazioni interne da assoggettare ad imposta nello Stato di residenza del cedente. In particolare, nel caso di specie, nei confronti del cliente tedesco il commerciante deve emettere una fattura senza esposizione dell’IVA, con l’annotazione “regime del margine –beni usati ex art. 36, DL n. 41/95” come prescritto dall’art. 21, DPR n. 633/72. L’IVA sarà determinata con le consuete modalità connesse con il metodo applicato (analitico / globale). Va infine evidenziato che le operazioni in esame, non essendo considerate cessioni intraUE, non devono essere incluse negli elenchi riepilogativi (modd. INTRA) ai fini fiscali. L’obbligo di presentazione degli elenchi sussiste soltanto ai fini statistici.
Pubblicata il: 05-08-2014SocietĂ in perdita sistematica
La situazione di perdita sistematica, che comporta per le società l’applicazione delle disposizioni in materia di società di comodo, va verificata con riferimento alle perdite civilistiche o fiscali?
Sono considerate societĂ (di persone / capitali) in perdita sistematica quelle che, pur superando il test di operativitĂ sui ricavi: • risultano in perdita nei 3 periodi d’imposta precedenti; • nei 3 periodi precedenti: − risultano in perdita per 2 periodi d’imposta; − per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94. Essendo considerati di comodo, nei confronti di tali soggetti operano le seguenti conseguenze negative: • obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); • utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo; • impossibilitĂ di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA; • obbligo, per le societĂ di capitali, di versare la maggiorazione IRES del 10,50%. Al fine di verificare la sussistenza del requisito di sistematicitĂ delle perdite è necessario avere riguardo alle perdite fiscali (risultanti dal mod. UNICO), mentre nessun rilievo assumono le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio, ossia quelle civilistiche.
Pubblicata il: 05-08-2014Mancanza del sostituto d’imposta dopo la presentazione del Mod. 730/2014
Nel mese di giugno, dopo aver già presentato il mod. 730/2014, un contribuente ha perso il lavoro e quindi non ha più il sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio. Come deve fare per “recuperare” il credito risultante dalla dichiarazione presentata?
E' stata estesa la possibilità di presentare il mod. 730 anche ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Di conseguenza un soggetto titolare di reddito di lavoro dipendente per il 2013, ancorchè in assenza del sostituto d’imposta (datore di lavoro) tenuto ad effettuare il conguaglio sulla retribuzione, può presentare nel 2014 il mod. 730. Il rimborso del relativo credito è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, il contribuente che ha “perso” il sostituto d’imposta nel periodo compreso tra la presentazione del mod. 730/2014 e il 27.10.2014 (termine per la presentazione del mod. 730 integrativo), può presentare un mod. 730/2014 integrativo: • contrassegnato con il codice “1” (che identifica il caso in cui l’integrazione/rettifica comporta un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario); • con la barratura della casella “Mod. 730 Dipendenti senza sostituto”. In tal modo, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 30.5.2014, n. 57/E, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione sarà effettuato dall’Agenzia stessa.
Pubblicata il: 05-08-2014Atleta dilettante e condizione di “familiare a carico”
Dalla certificazione rilasciata da una società sportiva dilettantistica relativa agli importi erogati nel 2013, un atleta risulta aver ricevuto, per l’attività sportiva dilettantistica praticata, premi partita per
€ 3.400 e rimborsi a piè di lista, per spese sostenute in occasione di trasferte fuori dal Comune di residenza, per € 1.300. Su detti importi non è stata operata alcuna ritenuta. Non essendo titolare di altri redditi, tale soggetto può essere considerato ancora “familiare fiscalmente a carico”?
Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di importo non superiore a € 7.500 complessivamente nell’anno, non concorrono a formare il reddito dell’atleta dilettante, non sono assoggettati a tassazione e non vanno esposti in dichiarazione dei redditi. I rimborsi relativi a spese documentate di vitto, alloggio e trasporto sostenute dallo sportivo dilettante in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale non concorrono alla formazione del reddito. Detti importi, esclusi per norma dalla formazione del reddito come sopra evidenziato, non sono ricompresi tra i redditi che, pur non concorrendo al reddito complessivo, vanno comunque computati al fine di verificare il limite di € 2.840,51 per essere considerati “fiscalmente a carico” (quali, ad esempio, i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca, le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali / rappresentanze diplomatiche e consolari / Santa Sede, ecc., la quota esente del reddito di lavoro dipendente dei frontalieri, il reddito dei contribuenti minimi o dei soggetti in regime delle nuove iniziative assoggettati ad imposta sostitutiva). Conseguentemente, il soggetto in esame può essere considerato “familiare fiscalmente a carico”.
Pubblicata il: 30-07-2014Compensi corrisposti ai "nuovi" contribuenti minimi e Mod. 770
D: Buongiorno, abbiamo corrisposto un compenso ad un contribuente in regime dei minimi, senza effettuare alcuna ritenuta d'acconto come previsto dalla normativa. Siamo obbligati alla compilazione del 770?
R: Si ritiene che i compensi corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilitĂ previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 vadano inseriti nel modello 770/2013. In relazione ai "nuovi" contribuenti minimi, infatti, sono applicabili le stesse considerazioni svolte per i c.d. "forfettini" (il cui compenso va indicato nel modello 770 pur in assenza di ritenuta alla fonte), anche per quanto riguarda il rilascio della certificazione dei compensi.