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Pubblicata il: 07-10-2014
SolidarietĂ proprietario â conduttore per versamento della TASI
Per gli immobili in locazione è possibile che in caso di mancato pagamento della relativa quota da parte del conduttore, il Comune può agire nei confronti del proprietario?
La risposta è negativa. Come noto il Comune può disporre che in caso di immobili in locazione una quota della TASI (massimo 30%) sia a carico del conduttore. In base a quanto disposto dallâart. 1, comma 681, Finanziaria 2014 se lâunitĂ immobiliare è detenuta in locazione o comodato, sia il proprietario (titolare di altro diritto reale) della stessa, sia lâoccupante sono titolari di unâautonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, essendo le 2 obbligazioni autonome, in caso di inadempimento di uno dei 2 obbligati, il Comune non potrĂ rivalersi sul soggetto che ha correttamente versato lâimporto dovuto.
Pubblicata il: 23-09-2014Accordo di ristrutturazione dei debiti e nota di variazione
Un soggetto ha stipulato con i propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis, Legge fallimentare.
Una ditta che presenta nei confronti dello stesso un credito di ⏠50.000 che verrà soddisfatto per ⏠30.000 può emettere, per la differenza, una nota di credito ex art. 26, DPR n. 633/72?
Lâart. 26, comma 2, DPR n. 633/72 consente di emettere nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale relativamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in caso, tra lâaltro, di âmancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsualiâ. Nellâambito di queste ultime sono ricompresi il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e preventivo, lâamministrazione controllata e lâamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La procedura di ristrutturazione dei debiti, non rientrando tra le ipotesi previste dal citato comma 2 non consente quindi lâemissione della nota di credito senza limiti di tempo; tuttavia la stessa può essere emessa, ai sensi del comma 3 del citato art. 26, in virtĂš del fatto che si è determinato âun sopravvenuto accordo tra le partiâ. In tal caso è comunque necessario che non sia decorso 1 anno dallâeffettuazione dellâoperazione. Spesso detto termine risulta giĂ decorso allâatto dellâomologa dellâaccordo di ristrutturazione. Va evidenziato che nellâambito dello schema di D.Lgs. contenente una serie di semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri (il testo è al vaglio delle Commissioni parlamentari) è prevista lâestensione dellâapplicazione della disposizione di cui al citato comma 2 dellâart. 26 anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con il riconoscimento quindi della possibilitĂ di emettere una nota di variazione ai fini IVA senza alcun limite temporale.
Pubblicata il: 23-09-2014Trasporto UE da parte di autotrasportatore extraUE
Una societĂ italiana ha ricevuto una fattura di ⏠700 per il trasporto di beni da parte di un autotrasportatore svizzero. Il trasporto è avvenuto dallâItalia alla Francia. Come va trattata la fattura senza IVA emessa dal soggetto svizzero? Va compilata anche la comunicazione blacklist?
Nei rapporti tra soggetti passivi IVA, la territorialitĂ delle prestazioni di trasporto di beni va individuata in base alla regola generale contenuta nellâart. 7-ter, DPR n. 633/72. In particolare, se il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia tali prestazioni si considerano ivi effettuate. Di conseguenza, il servizio di trasporto va assoggettato ad IVA in Italia. Nel caso di specie: − il vettore svizzero emetterĂ fattura senza IVA nei confronti della societĂ italiana; − la societĂ italiana dovrĂ emettere autofattura ai sensi dellâart. 17, comma 2, DPR n. 633/72, da annotare nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti. In merito alla comunicazione black-list, si evidenzia che lâart. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010 ha introdotto lâobbligo di comunicare allâAgenzia delle Entrate lâammontare degli acquisti / cessioni di beni nonchĂŠ delle prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalitĂ privilegiata, c.d. âblack-listâ, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. Lâobbligo in esame riguarda le operazioni di importo superiore a ⏠500. Conseguentemente, nel caso di specie, poichĂŠ la Svizzera è ricompresa nei citati Decreti e lâimporto è superiore al predetto limite, la societĂ italiana dovrĂ inviare allâAgenzia delle Entrate la comunicazione relativa allâoperazione black-list utilizzando, a tal fine, il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.
Pubblicata il: 23-09-2014Dichiarazione IMU per immobili-merce esenti
Unâimpresa edile non ha presentato entro il 30.6.2014 la prescritta dichiarazione IMU per lâesenzione dallâimposta dei propri immobili-merce. Tale violazione può essere sanata?
Ai sensi dellâart. 13, comma 12-ter, DL n. 201/2011, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30.6 dellâanno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dellâimposta utilizzando lâapposito modello approvato con il DM 30.10.2012. Per il 2013 la dichiarazione IMU andava quindi presentata entro il 30.6.2014 (salvo quella per gli enti non commerciali per i quali il termine è fissato al 30.9.2014; un Decreto di prossima emanazione prevede la proroga al 30.11.2014). Con specifico riferimento agli immobili-merce, ossia ai âfabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locatiâ, si rammenta che lâart. 2, DL n. 102/2013 ha subordinato il riconoscimento dellâesenzione IMU per il 2013 (seconda rata) alla presentazione di una specifica dichiarazione IMU (tale dichiarazione doveva essere presentata âa pena di decadenzaâ entro il 30.6.2014). Si rammenta inoltre che: − ai sensi dellâart. 14, comma 1, D.Lgs. n. 504/92, l'omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di ⏠51; − per la tardiva presentazione della dichiarazione va applicata, ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo. Con riferimento al quesito posto, ancorchĂŠ la presentazione della dichiarazione IMU non rappresenti un obbligo ma un onere per il soggetto interessato, si ritiene che il Comune possa comunque considerare sanabile lâomessa dichiarazione IMU con la presentazione della stessa tardivamente (entro il 28.9.2014) e con il versamento della sanzione ridotta pari a ⏠5 (51 x 1/10).
Pubblicata il: 09-09-2014Omessa presentazione del mod. UNICO anche in presenza del mod. CUD
Un contribuente, titolare di reddito di lavoro dipendente regolarmente certificato con il mod. CUD 2013, non ha presentato il mod. 730/UNICO 2013 PF per altri redditi dallo stesso posseduti (nel caso di specie, redditi di fabbricati). Secondo quanto chiarito dallâAgenzia delle Entrate in occasione del condono ex Legge n. 289/2002 âin tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dal sostituto dâimposta mediante CUD, la dichiarazione si considera comunque presentata anche quando lo stesso possieda altri redditi ⌠che lo avrebbero obbligato a presentare la dichiarazioneâ. Ă possibile, al fine di non ricadere nella fattispecie di âomessa presentazioneâ della dichiarazione dei redditi e poter âsanareâ tale situazione con un mod. UNICO 2013 PF integrativo considerare il mod. CUD una dichiarazione validamente presentata?
Come chiarito dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E (quesito 12.5), alle indicazioni fornite dalla stessa in occasione delle sanatorie previste dalla Finanziaria 2003 non può essere attribuita valenza generale. In particolare il chiarimento sopra esposto, contenuto nella Circolare 21.2.2003, n. 12/E può trovare applicazione esclusivamente ai fini delle sanatorie disciplinate dalla citata Legge n. 289/2002. Conseguentemente, nel caso in esame, la situazione sopra prospettata identifica una fattispecie di âomessa dichiarazioneâ che non può essere âsanataâ con la presentazione di un mod. UNICO 2013 PF integrativo in quanto, come specificato nelle istruzioni per la compilazione, âpresupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originariaâ.