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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 24-03-2015

    Oggetto

    Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni con / da San Marino

    Domanda

    È possibile riepilogare le comunicazioni da effettuare all’Agenzia delle Entrate relativamente agli acquisti effettuati da San Marino?

    Risposta

    Con riguardo agli adempimenti collegati con le operazioni rese / ricevute da San Marino, il DM 12.2.2014 ha eliminato San Marino dall’elenco “black list” di cui al DM 5.4.99, con effetto a partire dalle operazioni effettuate dall’11.3.2014. Va evidenziato innanzitutto che tale esclusione non si riflette sugli adempimenti relativi agli acquisti di beni da un operatore sammarinese effettuati senza addebito dell’IVA (soggetti a reverse charge), per i quali continua ad essere utilizzato il quadro SE del modello di Comunicazione polivalente approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 che ha sostituito, dall’1.1.2014, la “vecchia” comunicazione cartacea. La novità introdotta dal citato Decreto ha invece effetti sugli adempimenti relativi agli acquisti effettuati con addebito dell’IVA da parte dell’operatore sammarinese. Infatti: • fino al 10.3.2014 gli stessi andavano comunicati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del modello di Comunicazione polivalente (c.d. Comunicazione “black list”); • dall’11.3.2014, tali acquisti vanno indicati nell’elenco clienti / fornitori (c.d. “spesometro”). In altre parole quindi a decorrere dall’11.3.2014 gli acquisti effettuati da operatori sammarinesi non devono più essere indicati nella Comunicazione “black list” ma nello spesometro, fermo restando che gli acquisti di beni senza IVA devono essere indicati nel quadro SE del predetto modello.

    Pubblicata il: 24-03-2015

    Oggetto

    Prestazione di servizi resa nei confronti di un’associazione UE

    Domanda

    Un’impresa italiana ha reso un servizio ad un’associazione senza fini di lucro francese in possesso del codice SIRET. Tale prestazione va assoggettata ad IVA o è non soggetta art. 7-ter?

    Risposta

    Essendo l’associazione francese dotata soltanto del codice fiscale (codice SIRET) va considerata un soggetto privato. Di conseguenza trova applicazione l’art. 7-ter, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 in base al quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. La prestazione è territorialmente rilevante in Italia (luogo del prestatore) e va quindi assoggettata ad IVA.

    Pubblicata il: 24-03-2015

    Oggetto

    Riscatto anticipato leasing e maxicanone

    Domanda

    Una srl intende riscattare anticipatamente nel 2015 un immobile detenuto in leasing. Come va trattato il risconto residuo relativo al maxicanone? Va imputato integralmente quale costo nell’anno del riscatto ovvero portato ad incremento del valore del bene?

    Risposta

    Come specificato dal Principio contabile OIC n. 18, dedicato ai “Ratei e risconti”, in caso di riscatto anticipato del bene utilizzato in leasing “l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto”.

    Pubblicata il: 10-03-2015

    Oggetto

    Ex socio e adozione del regime dei minimi / forfetario

    Domanda

    Un soggetto, ex socio di una snc, intenderebbe iniziare un’attività di lavoro autonomo. Posto che la partecipazione è stata ceduta nel mese di gennaio 2015, può adottare il regime dei minimi, come prorogato per il 2015 dal Decreto Milleproroghe?

    Risposta

    L’accesso al regime dei minimi è escluso in caso di partecipazione a società di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR ovvero in srl trasparenti ex art. 116, TUIR. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, detta esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti un’attività d’impresa / lavoro autonomo e detenga una partecipazione, ancorché nel corso di detto periodo d’imposta “e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività … la partecipazione venga dismessa”. Di conseguenza, nel caso in esame, il soggetto non potrà adottare, dal 2015, il regime dei minimi, le cui disposizioni sono state prorogate in sede di conversione del DL n. 192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) per i soggetti che iniziano l’attività entro il 31.12.2015. In presenza dei requisiti lo stesso potrebbe comunque rientrare nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, Finanziaria 2015. A tal fine, infatti, ancorché sia necessario che il contribuente non sia socio / associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti, come precisato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2015, in caso di inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività.

    Pubblicata il: 25-02-2015

    Oggetto

    Contribuente minimo e acquisto beni da operatori UE

    Domanda

    Un contribuente minimo ha acquistato nel 2014 un bene tramite il sito Internet di Amazon ricevendo una fattura senza IVA. Lo stesso ha quindi provveduto al versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo. Tale operazione deve essere segnalata all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione annuale?

    Risposta

    I contribuenti minimi: • non possono addebitare l’IVA a titolo di rivalsa; • non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. È comunque previsto il versamento dell’IVA da parte dei soggetti in esame relativamente alle operazioni per le quali gli stessi risultano debitori d’imposta. In tale ipotesi è necessario integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, provvedendo al versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Considerato che i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’acquisto in esame nel 2014 da parte del contribuente minimo non richiede la presentazione del mod. IVA 2015. Si rammenta che è comunque necessario presentare i modd. Intra. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E, i soggetti in esame devono infatti presentare i modd. Intra relativamente agli acquisti intraUE di beni / prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter, DPR n. 633/72) ricevute da soggetti passivi UE.