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Pubblicata il: 21-10-2014
Immobile in uso al figlio di un socio di srl e comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Una srl immobiliare ha locato un appartamento al figlio di uno dei soci. Il canone ammonta a € 4.800 annui. Poiché il valore di mercato della locazione risulta pari a € 7.200 il figlio ha dovuto dichiarare un reddito diverso nel mod. UNICO 2014 pari a € 2.400. Avendo dichiarato il reddito
diverso è necessario comunicare l’utilizzo dell’immobile all’Agenzia delle Entrate?
La risposta è affermativa. L’adempimento in esame infatti interessa le ipotesi in cui la concessione in godimento di un bene dell’impresa da parte di una società / ditta individuale ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporti per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Pertanto la società (o il figlio utilizzatore) dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 30.10, la comunicazione in esame con i dati relativi all’appartamento concesso in godimento.
Pubblicata il: 21-10-2014Detrazione spese fisioterapia
Nel 2014 il sig. Rossi, a seguito di un’operazione all’anca, ha dovuto rivolgersi ad un fisioterapista per effettuare la riabilitazione. Si chiede se è possibile detrarre le spese in esame in assenza di
prescrizione medica.
In base a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, il contribuente può detrarre le spese sanitarie sostenute nell’anno in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare, tra queste ultime rientrano anche quelle rese da specifiche figure professionali contenute nel DM 29.3.2001, tra le quali è ricompreso il fisioterapista. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, ha precisato che: • le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da operatori sanitari possono essere detratte anche in assenza di una specifica prescrizione medica; • dal documento rilasciato dal professionista sanitario deve risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Nel caso di specie, quindi, il sig. Rossi per poter detrarre la spesa sostenuta nel mod. UNICO 2015 PF deve disporre di una fattura dalla quale risulti la figura professionale del prestatore (fisioterapista) e la descrizione della prestazione sanitaria resa (riabilitazione post-operatoria).
Pubblicata il: 07-10-2014Detrazione abitazione principale ai fini TASI
In merito ad un appartamento posseduto al 50% da 2 fratelli, di cui 1 solo lo utilizza come abitazione principale, si chiede a chi spetti la detrazione TASI.
A differenza di quanto disposto per l’IMU, ai fini TASI non è prevista una detrazione base e non è specificato in quale misura i Comuni possano deliberare la stessa. Pertanto i singoli Enti locali hanno la facoltà di determinare, nella massima autonomia, riduzioni d’imposta. In merito al quesito, il MEF nella FAQ n. 18 del 3.6.2014 disponibile sul sito Internet www.finanze.it, ha precisato che la detrazione TASI, eventualmente deliberata dal Comune, va ripartita in parti uguali tra i comproprietari, indipendentemente dalle quote di possesso, nel caso in cui questi utilizzino l’appartamento come abitazione principale. Diversamente, come nel caso di specie, se solo 1 dei 2 utilizzi l’appartamento come abitazione principale, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo. Il diverso inquadramento dell’immobile in relazione ai 2 fratelli può avere effetti anche sull’aliquota applicabile. Ad esempio, se il Comune ha previsto l’aliquota del 2‰ per l’abitazione principale e dello 0‰ per gli altri fabbricati, solo il contribuente che abita nell’unità immobiliare sarà tenuto a calcolare e versare la TASI (beneficiando se prevista della relativa detrazione), mentre l’altro nulla dovrà versare (aliquota zero).
Pubblicata il: 07-10-2014“Immobili merce” e versamento della TASI
Un’impresa edile presenta alcuni immobili (non venduti) iscritti in bilancio quali “beni merce”. Si chiede se gli stessi vanno o meno assoggettati a TASI.
Come noto ai fini IMU è prevista l’esenzione relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Ai fini TASI, l’art. 1, comma 3, DL n. 16/2014 contiene le fattispecie di esenzione per alcune tipologie di immobili (immobili posseduti dallo Stato, rifugi alpini non custoditi, punti d’appoggio e bivacchi, ecc.) tra i quali non rientrano gli “immobili merce”. Di conseguenza agli stessi sono applicabili le regole previste per le singole tipologie di immobili.
Pubblicata il: 07-10-2014Affitto parziale di un appartamento e versamento della TASI
Il proprietario di un immobile, utilizzato dallo stesso come abitazione principale, ha affittato una stanza dell’appartamento ad uno studente. Ai fini TASI, il tributo va assolto soltanto dal proprietario oppure va ripartito con l’occupante?
In caso di occupazione “parziale” dell’immobile, in base a quanto precisato dal MEF nella FAQ n. 17 del 3.6.2014, disponibile nel sito Internet www.finanze.it, la TASI va ripartita tra il proprietario e l’occupante (anche in caso di locazione di una sola stanza) secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comune. Tale interpretazione tuttavia appare di difficile applicazione in quanto non risulta chiaro come determinare l’importo dovuto dall’occupante dovendolo rapportare alla superficie allo stesso riservata. Di conseguenza si ritiene che il tributo debba essere versato soltanto dal proprietario nella misura del 100%. Va infine evidenziato che l’abitazione principale, anche se parzialmente locata, non perde il relativo requisito, beneficiando dell’esenzione IMU e dell’assoggettamento alla TASI con applicazione dell’aliquota prevista per tale tipologia di immobile.