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Pubblicata il: 16-06-2015
Omessa emissione di scontrini fiscali e ravvedimento operoso
Ad un contribuente è stato notificato un PVC per la mancata emissione di scontrini fiscali. Tale violazione, considerate le novità introdotte dalla Finanziaria 2015, può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso nonostante la presenza del PVC?
Con l’introduzione, ad opera della Finanziaria 2015, della nuova lett. b-quater) al comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare gli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione / pagamento del tributo, nonostante la violazione sia stata già constatata mediante PVC, con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo. Tale possibilità, tuttavia, per espressa previsione normativa, non è consentita qualora la violazione “rientri tra quelle indicate agli articoli 6, comma 3 o 11, comma 5”, D.Lgs. n. 471/97, ossia per le violazioni riferite agli scontrini / ricevute fiscali / ddt ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa. Nel caso di specie, pertanto, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso di cui alla citata lett. b-quater).
Pubblicata il: 16-06-2015Omesso versamento IMU e ravvedimento operoso
Un contribuente ha dimenticato di comunicare al nostro studio un accatastamento per fine lavori avvenuto nel mese di agosto 2013. Non ha quindi pagato l’IMU 2013 / 2014. Quali sono le possibili soluzioni per la regolarizzazione alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.6.2015, n. 23/E, relativamente ai tributi locali / regionali operano le “ordinarie modalità di regolarizzazione” già applicabili prima delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015. Pertanto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento lungo di cui alla lett. b) del comma 1 del D.Lgs. n. 472/97 per regolarizzare le violazioni in materia di IMU / TASI, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.4.2013, n. 1/DF, entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Nel caso in esame, per l’IMU 2013 il contribuente non può quindi regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso, mentre per l’IMU 2014 può beneficiare della riduzione della sanzione pari a 1/8 del minimo effettuando il versamento entro il 30.6.2015.
Pubblicata il: 16-06-2015Regime dei minimi e trasferimento residenza all’estero
Un soggetto in regime dei minimi ha intenzione di trasferire la residenza all’estero. Dovrà chiudere la partita IVA?
Come previsto espressamente dalla lett. b) del comma 99, Legge n. 244/2007, non sono considerati contribuenti minimi “i soggetti non residenti”. Il successivo comma 111 dispone che il regime dei minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle fattispecie indicate nel citato comma 99. Di conseguenza per il soggetto in esame il regime dei minimi cesserà nel 2015. Allo stesso non è comunque richiesto di chiudere la partita IVA. Dal 2016 potrà adottare il regime ordinario ovvero accedere al regime forfettario introdotto dalla Legge n. 190/2014 a condizione che sia residente in uno Stato UE / SEE che, come previsto dall’art. 1, comma 57, lett. b), “assicuri un adeguato scambio di informazioni” e produca in Italia “redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”, nonché rispetti gli specifici requisiti per tale regime.
Pubblicata il: 03-06-2015Agevolazione ACE e copertura perdita d’esercizio
Una srl ad aprile 2014, in sede di approvazione del bilancio 2013, ha coperto la perdita d’esercizio pari a circa € 100.000 con la riserva straordinaria. Nel mese di novembre ha deliberato la distribuzione ai soci di una parte di detta riserva (€ 60.000). Tali utilizzi costituiscono decrementi ai fini dell’agevolazione ACE?
Per le società di capitali ai fini della determinazione dell’agevolazione ACE spettante per il 2014 è necessario, tra l’altro, individuare la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2014 rispetto a quello esistente al 31.12.2010, al netto dell’utile 2010, pari alla somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi. Al minor ammontare tra l’incremento del capitale proprio 2014 e il patrimonio netto al 31.12.2014, va applicato lo specifico coefficiente che, per il 2014, è stato elevato al 4%. Con particolare riguardo ai decrementi di capitale proprio, va evidenziato che gli stessi sono rappresentati dalle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci / partecipanti, anche se in natura e pertanto rilevano la distribuzione di riserve di utili e la devoluzione di capitale / riserve di capitale (ad esempio, riduzione del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, della riserva per versamenti a fondo perduto o in conto capitale, della riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni). Non rilevano invece quali decrementi le riduzioni di patrimonio derivanti da perdite, le distribuzioni dell’utile d’esercizio e i decrementi conseguenti a operazioni di fusione o scissione. Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel caso di specie ai fini della determinazione dell’ACE 2014 rileva esclusivamente quale decremento la distribuzione della riserva ai soci, mentre non va considerata la parte della stessa utilizzata a copertura di perdite pregresse. Va comunque tenuto presente che le perdite influenzano, riducendola, l’entità del patrimonio netto, da raffrontare con la variazione in aumento del capitale proprio. Il minor ammontare di tali 2 entità costituisce la base ACE a cui applicare il coefficiente del 4%.
Pubblicata il: 03-06-2015Fabbricato in leasing e scorporo terreno
Una società ha acquisito in leasing un fabbricato con diritto di superficie sul terreno. È necessario operare lo scorporo, dalla quota capitale dei canoni, della parte riferita al terreno?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2007, n. 157/E, il diritto di superficie, che non incorpora il valore del terreno, può consentire al relativo titolare di costruire sul suolo altrui (c.d. jus edificandi) o di acquistare la costruzione già esistente senza acquistare la proprietà del suolo sul quale lo stesso insiste (c.d. proprietà superficiaria). In merito al trattamento fiscale di tale diritto, qualora lo stesso sia acquistato: a tempo determinato, non va operato alcuno scorporo. Il relativo costo concorre al risultato d’esercizio ed è deducibile; a tempo indeterminato, l’acquisto è assimilabile all’acquisto in proprietà del terreno, con conseguente necessità di operare lo scorporo. Quanto sopra evidenziato, ancorché si riferisca all’acquisto in proprietà, si ritiene applicabile anche all’ipotesi di acquisizione in leasing.
