Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Prestazione alberghiera all’estero e presentazione modd. Intra

    Domanda

    I dipendenti di una società italiana hanno soggiornato una settimana in Germania. L’albergo ha rilasciato una fattura con IVA. Tale fattura va ricompresa nei modd. Intra?

    Risposta

    La risposta è negativa. In base all’art. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72, la territorialità ai fini IVA delle prestazioni alberghiere è individuata nello Stato in cui è situato l’immobile. Come previsto dall’art. 50, comma 6, DL n. 331/93, nei modd. Intra vanno riepilogate le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, rese a soggetti passivi UE e quelle da questi ultimi rese.

    Pubblicata il: 18-11-2014

    Oggetto

    Mancata opzione cedolare secca e (ri)calcolo acconto 2014

    Domanda

    Nel mese di febbraio 2014 è stato rinnovato un contratto di locazione per il quale il proprietario aveva scelto la cedolare secca. Lo stesso non ha provveduto all’invio della raccomandata all’inquilino per comunicare l’opzione per la cedolare secca anche per le prossime annualità. Si chiede:
    - è possibile regolarizzare il mancato invio della raccomandata con la
    remissione in bonis?
    - in caso di risposta negativa, è possibile versare l’imposta di registro
    tramite il ravvedimento operoso?
    - qualora non sia possibile applicare alle nuove annualità la cedolare
    secca è possibile ricalcolare l’acconto 2014 e versare una somma
    inferiore?

    Risposta

    In merito al primo quesito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.12.2012, n. 47/E, ha precisato che la preventiva comunicazione che il locatore è obbligato ad inviare all’inquilino per poter applicare la cedolare secca, non è “regolarizzabile†ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012, in quanto le comunicazioni cui si riferisce tale norma sono solo quelle effettuate nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (va sottolineato che il locatore potrà optare per la cedolare secca a decorrere dalla prossima annualità contrattuale che inizia a febbraio 2015, con il rispetto degli adempimenti previsti). Conseguentemente, non essendo possibile applicare (o meglio confermare) il regime della cedolare secca, in sede di rinnovo del contratto risulta dovuta l’imposta di registro. L’omesso versamento può essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. Nel caso di specie la sanzione ridotta è pari al 3,75%. Infine, si ritiene possibile rideterminare l’acconto della cedolare secca 2014 effettuando in via previsionale un versamento in misura inferiore considerando soggetti a cedolare solo 2 mesi (gennaio e febbraio). In pratica il contribuente potrebbe aver già versato la prima rata dell’acconto 2014 a giugno/luglio/agosto; in tale situazione nulla verserà a novembre. Ai fini IRPEF, si potrà continuare a determinare l’acconto con il metodo ordinario sulla base di quanto indicato nel rigo differenza del mod. UNICO 2014.

    Pubblicata il: 18-11-2014

    Oggetto

    Applicazione cedolare secca (ri)calcolo acconto 2014

    Domanda

    Un soggetto è proprietario di un appartamento a Bologna concesso dal 2013 in locazione con un contratto a canone concordato. Alla luce della riduzione dal 2014 dell’aliquota della cedolare secca, è possibile ridurre il versamento della seconda rata dell’acconto in scadenza l’1.12.2014?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014, ha previsto limitatamente al quadriennio 2014-2017, la riduzione dal 15% al 10% della cedolare secca per i contratti a canone concordato nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (tra questi rientra il Comune di Bologna). Il soggetto in esame potrà (ri)calcolare la seconda rata dell’acconto 2014 utilizzando il metodo previsionale tenendo conto di tale riduzione.

    Pubblicata il: 18-11-2014

    Oggetto

    Locazione immobile abitativo da parte dell’impresa costruttrice

    Domanda

    Un’impresa edile intende locare un immobile abitativo (in rimanenza) in regime di libero mercato. Essendo il conduttore un privato il canone va assoggettato ad IVA?

    Risposta

    La regola generale delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72, in vigore dal 26.6.2012, è quella dell’esenzione IVA. È fatta salva la possibilità di applicare l’imposta relativamente alle locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi socialiâ€. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E, “l’opzione per l’imponibilità delle locazioni di fabbricati abitativi in regime di libero mercato può essere esercitata … soltanto dalle imprese costruttrici e/o di ripristino dei fabbricati medesimi. Diversamente, l’opzione per imponibilità delle locazioni degli «alloggi sociali» … può essere esercitata a prescindere dalle caratteristiche soggettive del locatore …â€.

    Pubblicata il: 18-11-2014

    Oggetto

    Dichiarazione integrativa e termini di accertamento

    Domanda

    Una società ha presentato, nel mese di ottobre 2014, una dichiarazione integrativa del mod. UNICO 2011. I termini di decadenza dell’accertamento dell’annualità 2010 sono collegati alla presentazione della dichiarazione originaria o della dichiarazione integrativa?

    Risposta

    Innanzitutto si rammenta che il termine entro il quale l’Ufficio deve notificare l’avviso di accertamento è individuato per le imposte sui redditi dall’art. 43, DPR n. 600/73 e per l’IVA dall’art. 57, DPR n. 633/72 e corrisponde al: − 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; − 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione annuale doveva essere presentata, nell’ipotesi di omessa dichiarazione. In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, nella CM 17.5.2000, n. 98/E è stato specificato che “non è previsto dalla legge alcun allungamento dell'ordinario termine di decadenza relativo all'accertamento. Del resto una simile previsione non sarebbe logica, posto che si tratta di una dichiarazione integrativa a favore dell’Erario …â€. Di conseguenza, nel caso di specie, il termine di decadenza dell’accertamento scade il 31.12.2015 (4° anno successivo al 2011, anno di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2010).