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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Contabilizzazione Tremonti-quater e beni in leasing

    Domanda

    Una società, nel mese di ottobre 2014, ha acquisito in leasing un impianto e per tale operazione spetta il credito d’imposta “Tremonti-quater”. Con quale modalità va contabilizzato tale beneficio?

    Risposta

    L’agevolazione c.d. “Tremonti-quater” consiste in un credito d’imposta riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa per le spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015, in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente. Tale beneficio spetta anche per i beni acquisiti in leasing. Il credito in esame, come sostenuto anche da Assonime nella Circolare 2.4.2015, n. 9, può essere considerato un contributo in conto impianti e pertanto, in base a quanto stabilito dal nuovo Principio contabile OIC n. 16, lo stesso va contabilizzato, per i beni acquisiti in proprietà, utilizzando uno dei 2 seguenti metodi: 1. metodo indiretto, con imputazione del contributo a Conto economico nella voce A.5 e rinvio per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione dei risconti passivi, tenendo conto del coefficiente di ammortamento del bene; 2. metodo diretto, mediante il quale il contributo è portato direttamente a riduzione del costo del bene cui si riferisce. Qualora, come nel caso di specie, il bene sia acquisito in leasing, il contributo va accreditato a Conto economico con il metodo dei risconti passivi, tenendo conto della durata del contratto. A tal fine non rileva l’eventuale riscatto anticipato o la risoluzione / cessione del contratto.

    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Cessione contratto di leasing fabbricato con quota terreno indeducibile

    Domanda

    Un’impresa ha ceduto un contratto di leasing di un fabbricato i cui canoni sono stati dedotti con esclusione della parte degli stessi riferita al terreno. Nella determinazione della sopravvenienza attiva imponibile è possibile tener conto della indeducibilità di parte dei canoni pagati?

    Risposta

    Non è deducibile dal reddito d’impresa il costo dell’immobile per la parte relativa al terreno sul quale lo stesso insiste e all’area pertinenziale. Tale principio, per effetto di quanto disposto dal comma 7-bis del citato art. 36, trova applicazione anche relativamente agli immobili strumentali acquisiti in leasing, per i quali risulta indeducibile la quota capitale dei canoni riferita al terreno, individuata, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.1.2007, n. 1/E, applicando la percentuale di scorporo del 20% (30% per i fabbricati industriali) alla quota capitale di competenza di ciascun periodo d’imposta. In generale, in caso di cessione del contratto di leasing, ai sensi dell’art. 88, comma 5, TUIR costituisce sopravvenienza attiva il valore normale del bene, al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data della cessione. Qualora il contratto abbia ad oggetto un fabbricato, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare 21.6.2011, n. 28/E, la sopravvenienza va determinata tenendo conto, in diminuzione, della quota capitale dei canoni già pagati riferita al terreno e pertanto oggetto di ripresa in dichiarazione dei redditi (indeducibile). Di conseguenza la stessa va così individuata: valore normale (meno) canoni a scadere attualizzati (meno) prezzo di riscatto attualizzato (meno) quote capitale canoni riferiti al terreno non dedotte.

    Pubblicata il: 21-05-2015

    Oggetto

    Fatture elettroniche e comunicazione depositario scritture contabili

    Domanda

    Molte imprese a decorrere dal 31.3.2015 sono tenute ad utilizzare la fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione. A seguito dell’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche alla P.A. è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate un nuovo depositario delle scritture contabili?

    Risposta

    Per individuare l’obbligo o meno di comunicare all’Agenzia delle Entrate un nuovo depositario delle scritture contabili è necessario verificare il processo di conservazione adottato dalla società che presta tale servizio. Nel caso in cui il soggetto che effettua la conservazione digitale delle fatture elettroniche segua le nuove regole dettate dal DPCM 3.12.2013 (in vigore dall’11.4.2014) il contribuente dovrà effettuare la predetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA7/AA9. Infatti utilizzando tale modalità operativa i documenti elettronici sono obbligatoriamente memorizzati nei server della società che ha provveduto alla conservazione. Diversamente, nel caso in cui la conservazione sia effettuata in base alle (vecchie) modalità di cui al DM 23.1.2004 ed alla Delibera CNIPA 19.2.2004, n. 11 e i documenti elettronici siano, dopo aver subito il processo di conservazione, “restituiti” su supporto informatico al diretto interessato, non è richiesta alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Va considerato, infatti, che tale ultima modalità risulta applicabile fino all’11.4.2017 (36 mesi dall’entrata in vigore del citato DPCM 3.12.2013).

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Detrazione per familiari a carico e per altri familiari a carico

    Domanda

    Considerato un nucleo familiare nel quale il padre e un figlio sono disoccupati senza alcun reddito, la madre ha un reddito da lavoro stagionale di € 3.500 e l’altro figlio ha un reddito da lavoro di € 25.000, si chiede se quest’ultimo, provvedendo al mantenimento della famiglia, possa fruire della detrazione IRPEF per “altri familiari a carico” per il padre ed il fratello disoccupati.

    Risposta

    La spettanza delle detrazioni IRPEF per familiari a carico è disciplinata dall’art. 12, TUIR che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 24.4.2015, n. 17/E, “stabilisce l’ordine da seguire per la fruizione” di tale detrazione. In particolare è previsto che la stessa spetta per il soggetto con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 che, rispetto al contribuente che intende fruire della detrazione, sia coniuge (comma 1, lett. a e b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da Provvedimento dell’autorità giudiziaria (lett. d). Applicando tale sequenza al caso in esame, la detrazione spettante per il padre ed il figlio senza reddito spetta alla madre (per la quale detti soggetti sono familiari) con precedenza rispetto al figlio lavoratore (per il quale detti soggetti sono “altri familiari”). Tuttavia nella citata Circolare n. 17/E, in considerazione del fatto che “l’ordine delineato nell’art. 12 … potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti il nucleo familiare, non solo nell’ipotesi in cui i soggetti … siano a carico, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari”, l’Agenzia riconosce la possibilità di attribuire le detrazioni in esame al familiare (figlio lavoratore) per il quale i soggetti a carico risultano “altri familiari”, a condizione che questo: − risulti avere un reddito complessivo superiore rispetto al soggetto (madre) per il quale i soggetti a carico sono “familiari”; − ne sostenga effettivamente il carico.

    Pubblicata il: 07-05-2015

    Oggetto

    Cessione infissi con posa in opera e reverse charge

    Domanda

    Un commerciante al minuto / ingrosso di materiale edile cede degli infissi a privati concordando anche la posa in opera. Quest’ultima è effettuata da un artigiano del settore edile. La fattura emessa dall’artigiano al commerciante è soggetta al reverse charge?

    Risposta

    Nel caso in esame, la prestazione resa dall’artigiano può essere ricompresa tra quelle contemplate dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, configurandosi quale completamento relativo ad edifici (codice Ateco 2007 43.32.02 - “Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”). In tale ipotesi il reverse charge è applicabile a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.