Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-12-2014

    Oggetto

    Conferimento ditta individuale in societĂ  e acconto IVA 2014

    Domanda

    Nel mese di settembre 2014 una ditta individuale è stata conferita in una società di persone. Contestualmente è stata chiusa la partita IVA della ditta individuale. La società dovrà versare l’acconto IVA 2014? Se sì, con quali modalità?

    Risposta

    Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2014, in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, successione ereditaria, donazione d’azienda, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Si ritiene quindi che il “nuovo” soggetto (società conferitaria, erede che continua l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, ecc.) sia tenuto a versare l’acconto IVA 2014 sulla base della situazione 2013 in capo al “vecchio” soggetto. Con riguardo al caso di specie, quindi, la società di persone è tenuta a versare l’acconto IVA 2014, determinato utilizzando il metodo storico, sulla base della situazione della ditta individuale (liquidazione mese di dicembre, saldo dichiarazione IVA annuale, ecc.) verificatasi nel 2013. In alternativa la società può comunque determinare l’acconto IVA 2014 utilizzando il metodo previsionale (versando un importo inferiore a quanto dovuto applicando il metodo storico) / delle operazioni effettuate con riferimento alla propria situazione del 2014.

    Pubblicata il: 22-12-2014

    Oggetto

    Uscita dal regime supersemplificato e acconto IVA 2014

    Domanda

    Un soggetto è dovuto uscire dal regime supersemplificato adottando dal 2014 il regime ordinario con liquidazione trimestrale dell’IVA. Come va determinato l’acconto IVA 2014?

    Risposta

    I soggetti usciti dal regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 che nel 2014 hanno adottato il regime ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili / trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2013 (il versamento dell’IVA era annuale), non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2014 analogamente a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E per i soggetti fuoriusciti dal regime delle nuove iniziative.

    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Omessa presentazione comunicazione beni in godimento ai soci

    Domanda

    Per una società è stato riscontrato che non è stata presentata, entro lo scorso 30.10.2014, la comunicazione, riferita al 2013, contenente i dati dell’autovettura concessa in godimento ad un socio. La tardiva presentazione quanto costa in termini di sanzioni?

    Risposta

    Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci / familiari l’art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della stessa, ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdiecies e 36-quinquiesdecies, ossia: • il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero • il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione, dovuta in solido, ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, da € 258 a € 2.065. È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, da effettuare entro 1 anno dall'omissione / errore. In particolare, qualora siano state rispettate le disposizioni in materia di indeducibilità dei costi in capo al concedente e di tassazione in capo all’utilizzatore, la tardiva presentazione della comunicazione in esame è regolarizzabile con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di € 258). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo “8911”. In caso di mancata regolarizzazione, qualora la violazione sia constatata dall’Ufficio, la sanzione può essere oggetto di definizione agevolata ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97, con la riduzione della stessa ad 1/3.

    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Riparazione autocarro di proprietĂ  di un soggetto passivo UE

    Domanda

    Un’officina meccanica ha riparato un autocarro di proprietà di una società slovena. Avendo effettuato la prestazione in Italia va emessa fattura con IVA?

    Risposta

    Il trattamento IVA delle riparazioni di mezzi di trasporto è disciplinato dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72 e pertanto segue i criteri previsti per le prestazioni di servizi c.d. “generiche”. Al fine di individuare il corretto trattamento IVA delle operazioni in esame, occorre distinguere il caso in cui i soggetti (prestatore e committente) siano o meno iscritti nel VIES. In particolare: − nel primo caso, per effetto del citato art. 7-ter, la territorialitĂ  delle riparazioni di mezzi di trasporto tra soggetti IVA è “ancorata” esclusivamente alla qualifica del committente. Nel caso di specie, poichĂŠ il committente è un soggetto passivo iscritto al VIES, l’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto l’officina emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter riportando la partita IVA del cliente sloveno. La stessa deve altresĂŹ presentare gli elenchi riepilogativi dei servizi intraUE; − nel secondo caso, in mancanza dell’iscrizione al VIES di uno dei soggetti, l’operazione è assoggettata ad IVA secondo le modalitĂ  vigenti nello Stato del prestatore. Di conseguenza, l’officina emette una fattura con applicazione dell’IVA.

    Pubblicata il: 02-12-2014

    Oggetto

    Soggetto non residente e applicazione IVIE

    Domanda

    Per un privato iscritto all’AIRE, proprietario di 2 appartamenti in Italia, non è stata calcolata l’IVIE nel mod. UNICO 2014. Tale comportamento è corretto?

    Risposta

    In base a quanto disposto dagli artt. 13 e 14, DL n. 201/2011, l’IVIE è un’imposta “sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”; il soggetto passivo dell’imposta è individuato nel proprietario dell’immobile / titolare di altro diritto reale sullo stesso. La definizione di residenza fiscale si rinviene nell’art. 2, comma 2, TUIR, il quale dispone che sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che “per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Nel caso di specie, essendo il contribuente un soggetto non residente in Italia, ancorchè ivi proprietario di 2 immobili, lo stesso non rientra nell’ambito soggettivo del tributo in esame.