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Pubblicata il: 22-12-2014
Conferimento ditta individuale in societĂ e acconto IVA 2014
Nel mese di settembre 2014 una ditta individuale è stata conferita in una societĂ di persone. Contestualmente è stata chiusa la partita IVA della ditta individuale. La societĂ dovrĂ versare lâacconto IVA 2014? Se sĂŹ, con quali modalitĂ ?
Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2014, in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento dâazienda in societĂ , successione ereditaria, donazione dâazienda, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuitĂ tra i soggetti partecipanti allâoperazione. Si ritiene quindi che il ânuovoâ soggetto (societĂ conferitaria, erede che continua lâattivitĂ del de cuius, donatario dellâazienda, ecc.) sia tenuto a versare lâacconto IVA 2014 sulla base della situazione 2013 in capo al âvecchioâ soggetto. Con riguardo al caso di specie, quindi, la societĂ di persone è tenuta a versare lâacconto IVA 2014, determinato utilizzando il metodo storico, sulla base della situazione della ditta individuale (liquidazione mese di dicembre, saldo dichiarazione IVA annuale, ecc.) verificatasi nel 2013. In alternativa la societĂ può comunque determinare lâacconto IVA 2014 utilizzando il metodo previsionale (versando un importo inferiore a quanto dovuto applicando il metodo storico) / delle operazioni effettuate con riferimento alla propria situazione del 2014.
Pubblicata il: 22-12-2014Uscita dal regime supersemplificato e acconto IVA 2014
Un soggetto è dovuto uscire dal regime supersemplificato adottando dal 2014 il regime ordinario con liquidazione trimestrale dellâIVA. Come va determinato lâacconto IVA 2014?
I soggetti usciti dal regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 che nel 2014 hanno adottato il regime ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili / trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2013 (il versamento dellâIVA era annuale), non sono tenuti al versamento dellâacconto IVA 2014 analogamente a quanto precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E per i soggetti fuoriusciti dal regime delle nuove iniziative.
Pubblicata il: 02-12-2014Omessa presentazione comunicazione beni in godimento ai soci
Per una società è stato riscontrato che non è stata presentata, entro lo scorso 30.10.2014, la comunicazione, riferita al 2013, contenente i dati dellâautovettura concessa in godimento ad un socio. La tardiva presentazione quanto costa in termini di sanzioni?
Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai beni dellâimpresa concessi in godimento ai soci / familiari lâart. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della stessa, ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdiecies e 36-quinquiesdecies, ossia: ⢠il concedente (societĂ / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e lâutilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero ⢠il concedente abbia addebitato allâutilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione, dovuta in solido, ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, da ⏠258 a ⏠2.065. Ă comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, da effettuare entro 1 anno dall'omissione / errore. In particolare, qualora siano state rispettate le disposizioni in materia di indeducibilitĂ dei costi in capo al concedente e di tassazione in capo allâutilizzatore, la tardiva presentazione della comunicazione in esame è regolarizzabile con il versamento della sanzione ridotta pari a ⏠32 (1/8 di ⏠258). A tal fine nel mod. F24 va indicato il codice tributo â8911â. In caso di mancata regolarizzazione, qualora la violazione sia constatata dallâUfficio, la sanzione può essere oggetto di definizione agevolata ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97, con la riduzione della stessa ad 1/3.
Pubblicata il: 02-12-2014Riparazione autocarro di proprietĂ di un soggetto passivo UE
Unâofficina meccanica ha riparato un autocarro di proprietĂ di una societĂ slovena. Avendo effettuato la prestazione in Italia va emessa fattura con IVA?
Il trattamento IVA delle riparazioni di mezzi di trasporto è disciplinato dallâart. 7-ter, DPR n. 633/72 e pertanto segue i criteri previsti per le prestazioni di servizi c.d. âgenericheâ. Al fine di individuare il corretto trattamento IVA delle operazioni in esame, occorre distinguere il caso in cui i soggetti (prestatore e committente) siano o meno iscritti nel VIES. In particolare: − nel primo caso, per effetto del citato art. 7-ter, la territorialitĂ delle riparazioni di mezzi di trasporto tra soggetti IVA è âancorataâ esclusivamente alla qualifica del committente. Nel caso di specie, poichĂŠ il committente è un soggetto passivo iscritto al VIES, lâoperazione non è rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto lâofficina emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter riportando la partita IVA del cliente sloveno. La stessa deve altresĂŹ presentare gli elenchi riepilogativi dei servizi intraUE; − nel secondo caso, in mancanza dellâiscrizione al VIES di uno dei soggetti, lâoperazione è assoggettata ad IVA secondo le modalitĂ vigenti nello Stato del prestatore. Di conseguenza, lâofficina emette una fattura con applicazione dellâIVA.
Pubblicata il: 02-12-2014Soggetto non residente e applicazione IVIE
Per un privato iscritto allâAIRE, proprietario di 2 appartamenti in Italia, non è stata calcolata lâIVIE nel mod. UNICO 2014. Tale comportamento è corretto?
In base a quanto disposto dagli artt. 13 e 14, DL n. 201/2011, lâIVIE è unâimposta âsul valore degli immobili situati allâestero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Statoâ; il soggetto passivo dellâimposta è individuato nel proprietario dellâimmobile / titolare di altro diritto reale sullo stesso. La definizione di residenza fiscale si rinviene nellâart. 2, comma 2, TUIR, il quale dispone che sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che âper la maggior parte del periodo dâimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civileâ. Nel caso di specie, essendo il contribuente un soggetto non residente in Italia, ancorchè ivi proprietario di 2 immobili, lo stesso non rientra nellâambito soggettivo del tributo in esame.