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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-07-2015

    Oggetto

    Indennità di esproprio e trattamento fiscale

    Domanda

    Un coltivatore diretto proprietario di un terreno da meno di 5 anni ha subito un’espropriazione per pubblica utilità da parte del Comune. Qual è il trattamento fiscale dell’indennità di esproprio?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR sono redditi diversi “… le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”. Di conseguenza le indennità percepite dalle persone fisiche a seguito dell'esproprio di un terreno per pubblica utilità danno origine ad un reddito diverso come sopra individuato. Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 7, Legge n. 413/91 “gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme … , comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione e interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto". L'Ente erogante deve pertanto provvedere, all'atto del pagamento dell'indennità, indipendentemente dalla data del provvedimento da cui la stessa deriva, ad operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20%. Il soggetto espropriato può scegliere, qualora più conveniente, la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità previste dalla citata lett. b), ossia: - tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR; - tassazione ordinaria, mediante opzione da effettuare nel quadro RM. Ai fini IVA, il Ministero delle Finanze, nella Risoluzione 27.7.85, prot. 322433, ha precisato che “gli atti di esproprio sono cessioni, con la conseguenza che se sono a carico di soggetti d’iva, gli indennizzi relativi sono da assoggettare al tributo”.

    Pubblicata il: 30-07-2015

    Oggetto

    Deducibilità TASI

    Domanda

    Per una srl che affitta immobili la TASI è deducibile?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che il Legislatore non ha previsto specifiche disposizioni riguardanti il trattamento fiscale della TASI. In tale contesto, quindi, trova applicazione la disciplina generale in materia di deducibilità dei costi. Di conseguenza il tributo in esame è deducibile per cassa a condizione che sia inerente a beni relativi all’impresa ex art. 43, TUIR, vale a dire: - immobili - strumentali, per natura e destinazione; - immobili destinati alla vendita; - aree fabbricali se ed in quanto contabilizzate tra i redditi d’impresa. Relativamente agli immobili patrimonio a destinazione abitativa, si ritiene che la deducibilità in esame venga meno per effetto dell’art. 90, comma 2, TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi riferiti agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, non sono ammessi in deduzione. Infine, in relazione agli immobili utilizzati in leasing, in mancanza di disposizioni specifiche, si ritiene che la TASI sia deducibile in capo all’utilizzatore.

    Pubblicata il: 16-07-2015

    Oggetto

    Mancata installazione del POS e regime sanzionatorio

    Domanda

    Un ingegnere non ha provveduto ad installare il POS nel proprio studio. Tale comportamento è sanzionabile? In quale misura?

    Risposta

    A decorrere dal 30.6.2014 vige l’obbligo di attivazione del POS presso gli studi professionali per “consentire” ai clienti di pagare somme superiori a € 30. Nell’ambito dell’art. 15, DL n. 179/2012, contenente la disciplina dell’obbligo sopra accennato, non è previsto alcun regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa attivazione del POS. Il professionista non può essere quindi assoggettato ad alcuna sanzione, così come chiarito dal MEF nella risposta all’Interrogazione parlamentare 11.6.2014, n. 5-02936, considerato che l’attivazione del POS costituisce un “onere” e non “un obbligo giuridico il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere … la forma di pagamento tramite carta di debito”. Va comunque evidenziato che nell’ambito del DDL n. 1747, in corso di discussione al Senato, è previsto che per l’omessa installazione del POS risulta applicabile una sanzione di € 500, con l’obbligo di adeguarsi entro 30 giorni dalla notifica della sanzione stessa. La sanzione è raddoppiata se, a seguito dei controlli della G.d.F., il professionista non provvede ad adeguarsi. Il raddoppio è applicabile anche in caso di omissione, decorsi 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, della comunicazione con cui il soggetto accertato attesta l’avvenuta installazione. Oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di mancato adeguamento, è possibile anche la sospensione dell’attività sino al completo adeguamento. Per completezza si evidenzia che il citato DDL prevede in capo ai professionisti che “attivano” il POS una specifica agevolazione consistente “nella detrazione dall’imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento”.

    Pubblicata il: 16-07-2015

    Oggetto

    Plusvalenza cessione terreno edificabile da parte di una società di persone

    Domanda

    Nel 2014 una snc esercente l’attività di carrozziere ha realizzato una plusvalenza dalla cessione di un terreno edificabile acquistato nel 2000. Tale plusvalenza è soggetta a tassazione separata?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. g-bis), TUIR, le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di terreni edificabili sono soggette a tassazione separata. Tuttavia, come disposto dal comma 2 del citato art. 17, “i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice …”. Per tali soggetti, pertanto, le predette plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 86, TUIR. In base al comma 4 del citato art. 86 le stesse, se relative a beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (come nel caso di specie), possono essere rateizzate nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

    Pubblicata il: 16-07-2015

    Oggetto

    Indennità suppletiva di clientela e tassazione separata

    Domanda

    Nel 2014 un agente di commercio in contabilità semplificata ha cessato il rapporto di agenzia percependo la relativa indennità per un importo (lordo) di € 70.000. Su tale indennità è stata operata la ritenuta d’acconto del 20% (€ 14.000). Come va dichiarata tale somma?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 56, comma 3, lett. a), TUIR, l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettante a persone fisiche non concorre alla formazione del reddito d’impresa ma costituisce reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. e), TUIR. Sulla somma corrisposta la casa mandante opera, quindi, una ritenuta d’acconto del 20%. Tale reddito è assoggettato a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. d, TUIR, salva la facoltà, per l’agente, di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, pertanto, il provento non va ricompreso nel quadro RG del mod. UNICO 2015 PF ma va riportato nella Sezione I del quadro RM, indicando a rigo RM1: a campo 1 “Tipo” la lettera “A”; “2014” a campo 2 “Anno”; € 70.000 ai campi 3 “Reddito dell’anno” e 4 “Reddito totale”; € 14.000 ai campi 5 “Ritenute dell’anno” e 6 “Ritenute totali”. In tal caso, non è dovuto il versamento dell’acconto del 20%, posto che il contribuente ha già subito la ritenuta d’acconto operata dalla casa mandante. L’ammontare dell’indennità non va ricompreso nella Sezione VI “Riepilogo …” (righi RM14 e RM15). Infatti, a rigo RM14, come si evince dalle istruzioni del mod. UNICO 2015 PF, vanno riportati soltanto i redditi soggetti a tassazione separata “per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte”.