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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Fallimento e emissione di nota di credito da parte del curatore

    Domanda

    Il curatore di una società fallita, a seguito di un accordo transattivo intervenuto nel 2015, deve emettere una nota di credito riferita ad una fattura per vendita di merce emessa nel 2013. Entro quale termine va emessa la nota di variazione?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 26, DPR n. 633/72, successivamente all’emissione di una fattura è consentita l’emissione di note di variazione per il recupero dell’IVA. In particolare, detta possibilità è ammessa, senza limiti di tempo, qualora l’operazione venga meno, in tutto o in parte, o si riduce l’ammontare imponibile a seguito di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Ai sensi del comma 3 del citato art. 26, la nota di variazione non può essere emessa “dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi … si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti …”. Di conseguenza, nel caso di specie, essendo intervenuto un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della nota di variazione è di 1 anno dall’operazione. Peraltro, stante l’intervenuto decorso di detto termine (l’operazione è stata effettuata nel 2013) la nota di credito può essere emessa, ma senza rilevanza ai fini IVA. Non è possibile usufruire del termine illimitato previsto in presenza di procedure concorsuali posto che la relativa disposizione è applicabile nei confronti del debitore del fallito e non anche al fallito stesso / curatore.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Utilizzo perdite da società di persone

    Domanda

    Una srl detiene una partecipazione in una sas (socio accomandante) che ha generato una perdita nell’esercizio 2014. La perdita può essere recuperata dalla srl per la quota spettante o va verificato se la sas è in contabilità ordinaria o semplificata?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 101, comma 6, TUIR, “le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”. Pertanto la srl nel 2014 non può recuperare la perdita alla stessa attribuita dalla sas. Nel caso in cui per il 2015 la sas conseguirà un reddito, nel mod. UNICO 2016 SC la srl potrà scomputare la perdita “riportata” dal 2014.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Regime dei minimi e bonus “80 euro”

    Domanda

    Si chiede se il reddito da lavoro autonomo, prodotto da un contribuente minimo, contribuisca o meno a determinare il reddito IRPEF che costituisce il parametro di riferimento ai fini della verifica della spettanza del bonus 80 euro, istituito dal DL n. 66/2014.

    Risposta

    Il bonus “80 euro” di cui al DL n. 66/2014 spetta a condizione che l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ed il reddito complessivo non sia superiore a € 26.000. Poiché il reddito derivante dal regime dei minimi è soggetto ad imposta sostitutiva (5%), lo stesso non concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF (quadro RN del mod. UNICO) e pertanto non influenza la fruizione del bonus in esame.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Fondo patrimoniale e cedolare secca per locazione immobili uso abitativo

    Domanda

    In presenza di un fondo patrimoniale è corretto ripartire i redditi derivanti dai canoni degli immobili soggetti al regime della cedolare secca al 50% tra i coniugi a prescindere dalla proprietà dei beni? Nel caso in cui la proprietà sia di uno dei coniugi, l’altro (non proprietario) può optare per il
    regime in esame?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, in presenza di un fondo patrimoniale nel quale sono confluiti immobili ad uso abitativo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi concessi in locazione, l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal coniuge non proprietario. In base a quanto stabilito dall’art. 168, C.c., infatti, la proprietà dei beni conferiti spetta ai coniugi, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo e, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), TUIR, “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale … sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”. Tale previsione opera a prescindere dal fatto che ciascuno dei coniugi sia o meno titolare di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta tale diritto. Nella citata Circolare n. 20/E l’Agenzia ritiene che “il principio di imputazione del reddito disposto in generale dall’art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca …” e, pertanto, “il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l’applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo”.

    Pubblicata il: 30-07-2015

    Oggetto

    Società di persone cessata nel 2014 e compilazione modello studi di settore

    Domanda

    Una snc è cessata nel mese di settembre 2014 senza formale messa in liquidazione. La dichiarazione dei redditi / IRAP va presentata sul modello “vecchio” (mod. UNICO 2014 SP /mod. IRAP 2014). Gli studi di settore vanno compilati utilizzando il modello relativo al 2013 o al 2014?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che le società di persone cessate senza messa in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi / IRAP entro i termini ordinari, ossia entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (diversamente, in caso di liquidazione la dichiarazione va presentata entro il nono mese successivo). Pertanto, nel caso di specie, il mod. UNICO / IRAP va presentato entro il 30.9.2015. In merito ai modelli (“vecchi” / “nuovi”) utilizzabili, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”, anche per le società di persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ossia che si chiude prima del 31.12, analogamente a quanto già previsto per le società di capitali, va utilizzato il modello “vecchio”, ossia nel caso di specie il mod. UNICO 2014 SP relativo al 2013. Per quanto riguarda gli studi di settore, gli stessi vanno compilati utilizzando il modello relativo al 2013, coerentemente al modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi. Si rammenta che i soggetti che cessano l’attività nel periodo d’imposta sono interessati da una causa di esclusione degli studi di settore, identificata dal codice “2”.