Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 10-03-2015

    Oggetto

    Ex socio e adozione del regime dei minimi / forfetario

    Domanda

    Un soggetto, ex socio di una snc, intenderebbe iniziare un’attività di lavoro autonomo. Posto che la partecipazione è stata ceduta nel mese di gennaio 2015, può adottare il regime dei minimi, come prorogato per il 2015 dal Decreto Milleproroghe?

    Risposta

    L’accesso al regime dei minimi è escluso in caso di partecipazione a società di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR ovvero in srl trasparenti ex art. 116, TUIR. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, detta esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti un’attività d’impresa / lavoro autonomo e detenga una partecipazione, ancorché nel corso di detto periodo d’imposta “e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività … la partecipazione venga dismessa”. Di conseguenza, nel caso in esame, il soggetto non potrà adottare, dal 2015, il regime dei minimi, le cui disposizioni sono state prorogate in sede di conversione del DL n. 192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) per i soggetti che iniziano l’attività entro il 31.12.2015. In presenza dei requisiti lo stesso potrebbe comunque rientrare nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, Finanziaria 2015. A tal fine, infatti, ancorché sia necessario che il contribuente non sia socio / associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti, come precisato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2015, in caso di inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività.

    Pubblicata il: 25-02-2015

    Oggetto

    Contribuente minimo e acquisto beni da operatori UE

    Domanda

    Un contribuente minimo ha acquistato nel 2014 un bene tramite il sito Internet di Amazon ricevendo una fattura senza IVA. Lo stesso ha quindi provveduto al versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo. Tale operazione deve essere segnalata all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione annuale?

    Risposta

    I contribuenti minimi: • non possono addebitare l’IVA a titolo di rivalsa; • non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. È comunque previsto il versamento dell’IVA da parte dei soggetti in esame relativamente alle operazioni per le quali gli stessi risultano debitori d’imposta. In tale ipotesi è necessario integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, provvedendo al versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Considerato che i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’acquisto in esame nel 2014 da parte del contribuente minimo non richiede la presentazione del mod. IVA 2015. Si rammenta che è comunque necessario presentare i modd. Intra. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E, i soggetti in esame devono infatti presentare i modd. Intra relativamente agli acquisti intraUE di beni / prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter, DPR n. 633/72) ricevute da soggetti passivi UE.

    Pubblicata il: 25-02-2015

    Oggetto

    Servizi di pulizia e applicazione del reverse charge

    Domanda

    Un’impresa di pulizie deve emettere la fattura relativa alla pulizia “straordinaria” effettuata presso un negozio. Tale fattura deve essere emessa senza IVA in quanto assoggettata al reverse charge?

    Risposta

    La risposta è affermativa. La Finanziaria 2015 ha introdotto al comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 la nuova lett. a-ter) che assoggetta all’inversione contabile i servizi di pulizia relativi ad edifici. L’applicazione del predetto meccanismo richiede la presenza delle seguenti 2 condizioni: • il servizio sia qualificato “pulizia di un edificio”; • il committente sia un soggetto passivo IVA.

    Pubblicata il: 25-02-2015

    Oggetto

    Pulizia dello studio medico e applicazione reverse charge

    Domanda

    Un medico ha ricevuto la fattura della pulizia mensile del proprio studio professionale, emessa con applicazione del reverse charge. Come va trattata tale fattura considerando che il medico esercita un’attività esente IVA?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 modificando l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento. L’applicazione del predetto meccanismo richiede che il servizio sia qualificato “pulizia di un edificio” e che il committente sia un soggetto passivo IVA. Al medico quindi è stata emessa una fattura senza IVA che dovrà essere integrata e annotata sia nel registro IVA degli acquisti che delle fatture emesse. Considerato che il committente è un soggetto che esercita esclusivamente un’attività esente, lo stesso diventa debitore dell’imposta e di conseguenza dovrà provvedere al relativo versamento nell’ambito della liquidazione periodica (non è infatti riconosciuta in detrazione l’IVA sugli acquisti).

    Pubblicata il: 25-02-2015

    Oggetto

    Mod. IVA TR e visto di conformitĂ  sulla dichiarazione annuale

    Domanda

    Una società ha presentato nel 2014 il mod. IVA TR relativamente al credito IVA del primo e terzo trimestre per un importo complessivo di circa € 60.000. La dichiarazione IVA annuale chiude con un credito di circa € 14.000. Avendo utilizzato in compensazione nel 2014 il credito IVA trimestrale per un ammontare superiore al limite di € 15.000, nel mod. IVA 2015 deve essere apposto il visto di conformità?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il visto di conformità è richiesto in presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale utilizzato in compensazione nel mod. F24 per un importo superiore a € 15.000 annui. Dal 13.12.2014 il visto è stato esteso anche alla richiesta di rimborso del credito IVA annuale o trimestrale in sostituzione della garanzia. Quindi ancorché nel 2014 il contribuente abbia utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito IVA trimestrale per un importo superiore a € 15.000, il mod. IVA 2015 non deve essere presentato munito del visto di conformità.