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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Studi di settore e contratti di leasing

    Domanda

    In caso di acquisto di un contratto di leasing già in essere, a rigo F29 “Valore dei beni strumentali” del modello studi di settore l’acquirente deve indicare il costo sostenuto per il subentro del contratto?

    Risposta

    Come precisato nelle istruzioni degli studi di settore, a rigo F29 relativamente ai beni in leasing va indicato il costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing al netto dell’IVA. A tal fine non ha rilevanza il prezzo di riscatto, “anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto”, nonché il prezzo pagato per il subentro nel contratto stesso.

    Pubblicata il: 09-09-2015

    Oggetto

    Versamenti / prelevamenti oltre soglia e comunicazione al MEF

    Domanda

    Avendo riscontrato il versamento di assegni bancari per € 5.000 e il prelevamento in contanti di € 2.000 da parte di un soggetto in contabilità ordinaria, si chiede se tali operazioni devono essere segnalate al MEF.

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 12, DL n. 201/2011, il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000. L’art. 51 del citato Decreto dispone inoltre che i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare entro 30 giorni alla competente Ragioneria dello Stato le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. Sul punto il MEF, nella Circolare 4.11.2011, prot. n. 989136, ha precisato che la comunicazione in esame “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la constatazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante”. Va evidenziato altresì che, in base a quanto chiarito dal MEF nella Circolare 16.1.2012, n. 2/E “il trasferimento può essere eseguito per tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto i prelievi / versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente,o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49”. Nel caso in esame il soggetto non ha commesso alcuna violazione al divieto sopra descritto e pertanto al professionista non è richiesta alcuna comunicazione alla Ragioneria dello Stato.

    Pubblicata il: 09-09-2015

    Oggetto

    Cessione bene strumentale acquistato in regime dei minimi

    Domanda

    Un professionista deve cedere un bene strumentale acquistato nel 2009 in regime dei minimi. Applicando ora il regime ordinario deve emettere fattura con IVA?

    Risposta

    La risposta è positiva. La cessione del bene strumentale da parte di un professionista in regime ordinario costituisce un’operazione imponibile IVA ancorchè il bene sia stato acquistato in vigenza del regime dei minimi senza aver detratto la relativa imposta a credito. In merito alla detrazione dell’IVA a credito relativa all’acquisto si rammenta che il contribuente aveva la possibilità, nell’anno di passaggio al regime ordinario, di operare la rettifica della detrazione “a favore” nel rispetto del c.d. “periodo di tutela fiscale” (4 anni successivi all’acquisto).

    Pubblicata il: 09-09-2015

    Oggetto

    Contribuente minimo e prestazione a soggetto UE

    Domanda

    Un consulente in regime dei minimi deve fatturare una prestazione ad una società con sede in Francia. Cosa deve indicare in fattura (IVA o non soggetto)?

    Risposta

    Nell’ambito della Circolare 21.6.2010, n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, tra l’altro, gli obblighi dei contribuenti minimi con riferimento alle operazioni effettuate con operatori UE. In particolare, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA comunitario, l’Agenzia ha chiarito che l’operazione non va considerata intraUE bensì “un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura”. Pertanto la fattura va emessa senza IVA riportando la consueta indicazione che trattasi di “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”. Per tale operazione il prestatore italiano non deve presentare il mod. Intra servizi.

    Pubblicata il: 01-09-2015

    Oggetto

    Fallimento e emissione di nota di credito da parte del curatore

    Domanda

    Il curatore di una società fallita, a seguito di un accordo transattivo intervenuto nel 2015, deve emettere una nota di credito riferita ad una fattura per vendita di merce emessa nel 2013. Entro quale termine va emessa la nota di variazione?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 26, DPR n. 633/72, successivamente all’emissione di una fattura è consentita l’emissione di note di variazione per il recupero dell’IVA. In particolare, detta possibilità è ammessa, senza limiti di tempo, qualora l’operazione venga meno, in tutto o in parte, o si riduce l’ammontare imponibile a seguito di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Ai sensi del comma 3 del citato art. 26, la nota di variazione non può essere emessa “dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi … si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti …”. Di conseguenza, nel caso di specie, essendo intervenuto un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della nota di variazione è di 1 anno dall’operazione. Peraltro, stante l’intervenuto decorso di detto termine (l’operazione è stata effettuata nel 2013) la nota di credito può essere emessa, ma senza rilevanza ai fini IVA. Non è possibile usufruire del termine illimitato previsto in presenza di procedure concorsuali posto che la relativa disposizione è applicabile nei confronti del debitore del fallito e non anche al fallito stesso / curatore.