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Pubblicata il: 10-03-2015
Ex socio e adozione del regime dei minimi / forfetario
Un soggetto, ex socio di una snc, intenderebbe iniziare unâattivitĂ di lavoro autonomo. Posto che la partecipazione è stata ceduta nel mese di gennaio 2015, può adottare il regime dei minimi, come prorogato per il 2015 dal Decreto Milleproroghe?
Lâaccesso al regime dei minimi è escluso in caso di partecipazione a societĂ di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR ovvero in srl trasparenti ex art. 116, TUIR. Come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, detta esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo dâimposta, eserciti unâattivitĂ dâimpresa / lavoro autonomo e detenga una partecipazione, ancorchĂŠ nel corso di detto periodo dâimposta âe in ogni caso prima dellâinizio dellâattività ⌠la partecipazione venga dismessaâ. Di conseguenza, nel caso in esame, il soggetto non potrĂ adottare, dal 2015, il regime dei minimi, le cui disposizioni sono state prorogate in sede di conversione del DL n. 192/2014 (Decreto âMilleprorogheâ) per i soggetti che iniziano lâattivitĂ entro il 31.12.2015. In presenza dei requisiti lo stesso potrebbe comunque rientrare nel regime forfetario di cui allâart. 1, commi 54 e seguenti, Finanziaria 2015. A tal fine, infatti, ancorchĂŠ sia necessario che il contribuente non sia socio / associato di societĂ di persone, associazioni professionali o srl trasparenti, come precisato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2015, in caso di inizio attivitĂ âè possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una societĂ di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo dâimposta, ma prima dellâaccesso al regime forfetarioâ o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo dâimposta successivamente alla cessazione dellâattivitĂ .
Pubblicata il: 25-02-2015Contribuente minimo e acquisto beni da operatori UE
Un contribuente minimo ha acquistato nel 2014 un bene tramite il sito Internet di Amazon ricevendo una fattura senza IVA. Lo stesso ha quindi provveduto al versamento dellâimposta entro il 16 del mese successivo. Tale operazione deve essere segnalata allâAgenzia delle Entrate tramite la dichiarazione annuale?
I contribuenti minimi: ⢠non possono addebitare lâIVA a titolo di rivalsa; ⢠non hanno diritto alla detrazione dellâimposta assolta sugli acquisti. Ă comunque previsto il versamento dellâIVA da parte dei soggetti in esame relativamente alle operazioni per le quali gli stessi risultano debitori dâimposta. In tale ipotesi è necessario integrare la fattura con lâindicazione dellâaliquota e dellâimposta, provvedendo al versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Considerato che i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, lâacquisto in esame nel 2014 da parte del contribuente minimo non richiede la presentazione del mod. IVA 2015. Si rammenta che è comunque necessario presentare i modd. Intra. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E, i soggetti in esame devono infatti presentare i modd. Intra relativamente agli acquisti intraUE di beni / prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter, DPR n. 633/72) ricevute da soggetti passivi UE.
Pubblicata il: 25-02-2015Servizi di pulizia e applicazione del reverse charge
Unâimpresa di pulizie deve emettere la fattura relativa alla pulizia âstraordinariaâ effettuata presso un negozio. Tale fattura deve essere emessa senza IVA in quanto assoggettata al reverse charge?
La risposta è affermativa. La Finanziaria 2015 ha introdotto al comma 6 dellâart. 17, DPR n. 633/72 la nuova lett. a-ter) che assoggetta allâinversione contabile i servizi di pulizia relativi ad edifici. Lâapplicazione del predetto meccanismo richiede la presenza delle seguenti 2 condizioni: ⢠il servizio sia qualificato âpulizia di un edificioâ; ⢠il committente sia un soggetto passivo IVA.
Pubblicata il: 25-02-2015Pulizia dello studio medico e applicazione reverse charge
Un medico ha ricevuto la fattura della pulizia mensile del proprio studio professionale, emessa con applicazione del reverse charge. Come va trattata tale fattura considerando che il medico esercita unâattivitĂ esente IVA?
La Finanziaria 2015 modificando lâart. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il reverse charge anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento. Lâapplicazione del predetto meccanismo richiede che il servizio sia qualificato âpulizia di un edificioâ e che il committente sia un soggetto passivo IVA. Al medico quindi è stata emessa una fattura senza IVA che dovrĂ essere integrata e annotata sia nel registro IVA degli acquisti che delle fatture emesse. Considerato che il committente è un soggetto che esercita esclusivamente unâattivitĂ esente, lo stesso diventa debitore dellâimposta e di conseguenza dovrĂ provvedere al relativo versamento nellâambito della liquidazione periodica (non è infatti riconosciuta in detrazione lâIVA sugli acquisti).
Pubblicata il: 25-02-2015Mod. IVA TR e visto di conformitĂ sulla dichiarazione annuale
Una società ha presentato nel 2014 il mod. IVA TR relativamente al credito IVA del primo e terzo trimestre per un importo complessivo di circa ⏠60.000. La dichiarazione IVA annuale chiude con un credito di circa ⏠14.000. Avendo utilizzato in compensazione nel 2014 il credito IVA trimestrale per un ammontare superiore al limite di ⏠15.000, nel mod. IVA 2015 deve essere apposto il visto di conformità ?
La risposta è negativa. Il visto di conformità è richiesto in presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale utilizzato in compensazione nel mod. F24 per un importo superiore a ⏠15.000 annui. Dal 13.12.2014 il visto è stato esteso anche alla richiesta di rimborso del credito IVA annuale o trimestrale in sostituzione della garanzia. Quindi ancorchÊ nel 2014 il contribuente abbia utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito IVA trimestrale per un importo superiore a ⏠15.000, il mod. IVA 2015 non deve essere presentato munito del visto di conformità .