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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-11-2015

    Oggetto

    L’installazione di un frigorifero per un bancone da bar è soggetta la reverse charge?

    Domanda

    Le nuove fattispecie di reverse charge introdotte dal 2015 riguardano, così come previsto dalla lett. a-ter) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici. L’installazione di un frigorifero per
    un bancone da bar non può essere considerata una prestazione “relativa ad un edificio”. Nel caso di specie torna, quindi, applicabile la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E in base alla quale “il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi … relative a beni mobili di ogni tipo”.

    Pubblicata il: 04-11-2015

    Oggetto

    Aliquota IVA lavori extra capitolato

    Domanda

    Un idraulico deve fatturare delle migliorie / lavori extra capitolato commissionatigli dall’acquirente di un appartamento in corso di ultimazione. Potendo beneficiare dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto dell’appartamento dall’impresa edile costruttrice, la stessa si estende anche a tali lavori?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.2.2011, n. 22/E ha riconosciuto la possibilità di applicare l'aliquota IVA ridotta del 4% agli interventi edilizi migliorativi (extra capitolato) sulla prima casa. Gli interventi di miglioria, infatti, “non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia” in quanto “l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato”. Gli stessi costituiscono piuttosto “prestazioni che, pur rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”. Va infine evidenziato che al fine di beneficiare dell’aliquota IVA del 4% l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche “non di lusso”.

    Pubblicata il: 04-11-2015

    Oggetto

    Stampa libri contabili e imposta di bollo

    Domanda

    Entro quale termine devono essere acquistati i contrassegni per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui libri contabili (libro giornale e libro degli inventari) relativi al 2014, la cui stampa va effettuata entro il prossimo 30.12?

    Risposta

    I libri / registri contabili tenuti con sistemi meccanografici devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Sui libri / registri di cui agli artt. 2214, 2215 e 2216, C.c. (libro giornale e libro degli inventari) è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo, per ogni 100 pagine o frazione di esse, pari a € 32 per imprese individuali, società di persone e cooperative ed a € 16 per le società di capitali. Considerato che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l’acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine in cui è effettuata la stampa su carta (con riguardo, alla stampa del libro giornale relativo al 2014, entro il 30.12.2015). Si rammenta che il contrassegno va apposto sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100, ovvero sull’ultima pagina di ciascun blocco di 100. Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato anche tramite mod. F23, utilizzando il codice tributo “458T”. I relativi estremi di versamento vanno annotati sul libro / registro.

    Pubblicata il: 20-10-2015

    Oggetto

    Rilascio dichiarazione d’intento per acquisti senza IVA

    Domanda

    Risposta

    Con il Decreto c.d. “Semplificazioni”, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare lo specifico Mod. DI: • all’Agenzia delle Entrate (telematicamente); • ai singoli fornitori, con la relativa ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia. Per contro, ogni fornitore può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA solo dopo aver ottenuto il predetto modello dall’esportatore abituale con la relativa ricevuta di invio telematico e averlo verificato tramite l’apposito canale telematico dell’Agenzia. Con riguardo al caso di specie, posto che non è stata ancora emessa fattura e che le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o di emissione della fattura se antecedente: • la Gialli srl può ancora inviare il mod. DI all’Agenzia delle Entrate e al fornitore Rossi con la relativa ricevuta di presentazione; • il fornitore Rossi, prima di emettere la fattura (contenente gli estremi della dichiarazione d’intento) deve verificare l’avvenuta presentazione del predetto mod. DI all’Agenzia da parte della Gialli srl.

    Risposta

    Pubblicata il: 20-10-2015

    Oggetto

    Mod. IVA TR con utilizzo del credito in compensazione

    Domanda

    Una società ha presentato il mod. IVA TR relativo al credito trimestrale:
    - in data 21.4.2015 per il primo trimestre con un credito di circa € 8.000,
    utilizzato in compensazione nel mod. F24;
    - in data 17.7.2015 per il secondo trimestre con un credito di circa €
    5.500, utilizzato in compensazione nel mod. F24.
    Avendo maturato anche nel terzo trimestre un credito IVA pari a circa € 9.000 è intenzionata a presentare entro il 31.10.2015 il mod. IVA TR per tale credito. Poiché il credito dei 3 trimestri supera il limite di € 15.000 è necessario il visto di conformità?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 10, comma 7, DL n. 78/2009, “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E ha chiarito che “nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. In merito alle novità apportate dall’art. 13, D.Lgs. n. 175/2014, “Decreto Semplificazioni” in materia di rimborso del credito IVA, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E evidenzia che lo stesso “ha sostituito l’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA … eliminando l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali …”. Conseguentemente soltanto “le richieste di rimborso infrannuale (modello IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell’erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia”. Quanto sopra trova riscontro anche nelle istruzioni del nuovo mod. IVA TR approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 20.3.2015.