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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 06-10-2015

    Oggetto

    Perdite d’impresa e trasformazione societaria

    Domanda

    Una srl, costituita nel 2009, ha realizzato sempre perdite. In data 1.11.2014 la società è stata trasformata in snc. Nel mod. UNICO SP del periodo 1.11 – 31.12.2014 era possibile utilizzare le perdite pregresse realizzate dalla SRL? In caso di risposta affermativa, le stesse erano utilizzabili
    con le regole previste dall’art. 84, TUIR?

    Risposta

    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.5.2005, n. 60/E la “trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, così come quella progressiva da società di persone in società di capitali, sono caratterizzate dal cambiamento del sistema impositivo che si rende applicabile al reddito prodotto nella nuova veste societaria. Tuttavia … tale cambiamento non può influenzare il trattamento fiscale cui soggiacciono le perdite realizzate dallo stesso soggetto nei precedenti periodi d'imposta”. In particolare l’Agenzia sostiene che “la titolarità del diritto di riportare le perdite fiscalmente riconosciute con riferimento ai periodi d'imposta anteriori alla trasformazione spetti alla società anche se non più di capitali ma di persone, e non ai soci”. Infatti, “non sussistono motivi di ordine logico sistematico per negare la conservazione della perdita realizzata dalla società di capitali ante trasformazione, non costituendo un impedimento la circostanza che il nuovo reddito (prodotto dallo stesso soggetto) sarà sottoposto ad un diverso regime impositivo”. Di conseguenza la società di persone (a prescindere dal tipo di contabilità adottata), ha diritto a riportare le perdite realizzate nei periodi ante trasformazione in veste di società di capitali. Dette perdite pregresse sono utilizzabili con le regole previste per le società di capitali dall’art. 84, TUIR e, pertanto, illimitatamente se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla costituzione ovvero nella misura dell’80% se realizzate successivamente. Tale soluzione interpretativa è confermata dalle istruzioni di compilazione del mod. UNICO 2015 SP. Infatti a rigo RG32 / RF64 “Perdite d’impresa” è richiesta l’indicazione: − a colonna 1 delle “perdite formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone”, utilizzabili a riduzione dell’importo di rigo RG31 / RF63 in misura limitata (80%) ex art. 84, comma 1, TUIR; − a colonna 2 delle “perdite formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone”, utilizzabili a riduzione dell’importo di rigo RG31 / RF63 (“Reddito d’impresa o perdita”) in misura piena ex art. 84, comma 2, TUIR. Va evidenziato che, in caso di trasformazione progressiva (da società di persone a società di capitali), le perdite pregresse, essendo state imputate ai soci per trasparenza, non “passano” alla società di capitali.

    Pubblicata il: 06-10-2015

    Oggetto

    Cessione all’estero di beni prodotti all’estero

    Domanda

    La Alfa srl ha ordinato dei beni alla Beta srl. Quest’ultima fa produrre i beni in Cina. Dopo aver importato i beni provvede alla fatturazione con IVA degli stessi. Ora la Alfa srl ha chiesto alla Beta srl di consegnare una parte dei beni prodotti in Cina direttamente presso un suo magazzino a Hong Kong. Come va fatturata la cessione?

    Risposta

    La cessione in esame è non soggetta ad IVA ex art. 7-bis, DPR n. 633/72, in quanto, come richiesto dal citato articolo, i beni non si trovano in Italia. Ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi senza IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies va emessa fattura con l’indicazione “operazione non soggetta”.

    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Comunicazione black list e operazioni con la Svizzera

    Domanda

    L’eliminazione della Svizzera dai Paesi black list ai fini della voluntary disclosure si riflette anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni da effettuare tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente?

    Risposta

    In data 23.2.2015 l’Italia ha stipulato con la Svizzera un accordo sullo scambio di informazioni per effetto del quale quest’ultima è considerata, ai fini dell’accesso alla voluntary disclosure, “Paese black list con accordo”. Di conseguenza i contribuenti italiani che ivi detengono attività finanziarie e patrimoniali possono beneficiare di una maggiore riduzione delle sanzioni, evitando altresì il raddoppio dei termini di accertamento. Detto accordo non si riflette in alcun modo sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati “black list”, individuati dai Decreti 4.5.99 e 21.11.2001. Di conseguenza permane l’obbligo di comunicare, tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente, le operazioni intervenute con soggetti passivi svizzeri. Si rammenta che detta comunicazione va effettuata, per effetto delle novità introdotte dall’art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, con cadenza annuale, qualora l’importo complessivo annuale delle operazioni sia superiore a € 10.000. Si segnala, infine, che con Decreto 27.4.2015 il MEF ha modificato la “black list” di cui al DM 23.1.2002 da assumere a riferimento ai fini della deducibilità dei costi ex art. 110, comma 10, TUIR (anche a seguito di tali modifiche la Svizzera continua comunque ad essere considerata “black list” limitatamente alle operazioni poste in essere con operatori non soggetti alle imposte cantonali e municipali). Merita evidenziare che, come recentemente sancito dalla CTP Milano nella sentenza 24.7.2015, n. 6728/44/2015, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, come nel caso Italia-Svizzera, “il regime previsto dall’art. 110 TUIR non può trovare applicazione” in quanto in base all’art. 117 della Costituzione “gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo alla potestà legislativa dello stato e delle regioni”.

    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Nota di accredito per fattura emessa al Comune ante 31.3.2015

    Domanda

    Un’impresa ha emesso anteriormente al 31.3.2015 una fattura cartacea al Comune. Dovendo emettere una rettifica (nota di credito) all’imponibile dell’operazione il documento può essere di tipo cartaceo o va emesso in formato elettronico?

    Risposta

    Il DM n. 55/2013 ha fissato al 6.6.2015 l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti delle Amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale e delle Amministrazioni locali. L’art. 25, DL n. 66/2014, ha anticipato la decorrenza di tale obbligo al 31.3.2015. In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 210, Legge n. 244/2007, a decorrere dal termine di 3 mesi dal 31.3.2015, ossia dal 30.6.2015, le Pubbliche Amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio della fattura elettronica”. Ne consegue che ora la nota di credito va emessa in formato elettronico ancorché sia riferita ad una fattura emessa in precedenza in forma cartacea.

    Pubblicata il: 22-09-2015

    Oggetto

    Presentazione comunicazione clienti – fornitori con dati incompleti

    Domanda

    Per una società si è riscontrata la presentazione, entro lo scorso 20.4.2015, della comunicazione clienti – fornitori 2014 con dati incompleti (mancanza di alcuni clienti o fornitori, invio soltanto dei dati relativi ai clienti o fornitori). È possibile ora correggere la comunicazione?

    Risposta

    La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo è “attiva” fino ad 1 anno dal termine di presentazione della comunicazione stessa (10.4 per i soggetti mensili / 20.4 per gli altri soggetti). La nuova trasmissione realizza una sostituzione integrale. Di conseguenza, come specificato nelle istruzioni del Modello polivalente, nella comunicazione sostitutiva vanno indicate tutte le operazioni, comprese quelle già correttamente inviate, escludendo le posizioni da cancellare. Come previsto dall’art. 21, comma 1, DL n. 78/2010, all’omessa / tardiva presentazione ovvero all’invio con dati falsi / incompleti della comunicazione è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97. È comunque possibile regolarizzare le violazioni tramite il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n 472/97 (entro 90 giorni, 1 anno, 2 anni, ecc.). In particolare, la comunicazione in esame può essere regolarizzata entro 1 anno dall’omissione / errore (20.4.2016) con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di 258), tramite il mod. F24 (codice tributo “8911”).