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Pubblicata il: 19-11-2015
Regolarizzazione omessa dichiarazione dei redditi
Il figlio di un nostro cliente ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi (avrebbe potuto presentare il mod. 730) in quanto nel 2014 ha cambiato lavoro. Avendo ricevuto la lettera dall’Agenzia delle Entrate che gli ha comunicato l’omessa dichiarazione dei redditi, presenta ora il mod. UNICO (non ha oneri deducibili / detraibili). È corretto pagare la sanzione ridotta di € 25?
In caso di omessa presentazione della dichiarazione è applicabile la sanzione: − dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di € 258; − da € 258 a € 1.032 in caso di imposte non dovute. Va tuttavia evidenziato che la dichiarazione si considera tardiva se presentata entro 90 giorni dal termine “ordinario”. Quest’ultima inoltre è considerata valida, ferma restando la sanzione, applicabile a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa, da € 258 a € 1.032 di cui al citato comma 1. Ciò in quanto, nei casi in cui le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva non sono state versate, non opera la sanzione in misura proporzionale sopra accennata (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta); come precisato nella CM 25.1.99, n. 23/E, la dichiarazione tardiva dà luogo a “imposte non versate” e non invece alla diversa fattispecie delle “imposte dovute” cui si riferisce la sanzione proporzionale. Ai fini della regolarizzazione il contribuente, entro 90 giorni, deve: − presentare la dichiarazione (tardiva); − versare la sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 di 258), ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97.
Pubblicata il: 19-11-2015Cessione appartamento acquistato da un privato
Un’impresa edile ha acquistato nel 2013 un immobile abitativo con applicazione dell’imposta di registro. A breve detto immobile, sul quale l’impresa non ha effettuato alcun lavoro di ripristino / manutenzione, sarà venduto ad un privato. La cessione è soggetta ad IVA oppure esente e quindi soggetta ad imposta di registro?
In base all’art. 10, comma 1, lett. 8-bis), DPR n. 633/72, sono esenti IVA le cessioni di unità immobiliari abitative, ad esclusione di quelle: − effettuate dalle imprese costruttrici delle stesse o da quelle che vi hanno eseguito interventi di restauro e di risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia / ristrutturazione urbanistica entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione / intervento; − effettuate dalle citate imprese anche dopo i 5 anni con opzione (manifestata all’atto notarile) per l’imponibilità IVA. Nel caso di specie l’unità immobiliare non è stata costruita / ristrutturata dall’impresa cedente e pertanto la cessione risulta esente IVA. La stessa è soggetta ad imposta di registro nella misura del 9% / 2% se “prima casa”, mentre le imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa (€ 50 + € 50).
Pubblicata il: 19-11-2015Operazione triangolare comunitaria
Una società italiana deve fatturare una cessione di beni ad un soggetto olandese (iscritto al VIES), acquistati dalla stessa presso un fornitore francese. Il trasporto è stato effettuato da un corriere olandese su incarico del fornitore francese. È corretto fatturare la cessione al cliente olandese non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, DL n. 331/93? L’acquisto di beni dal fornitore francese è soggetto ad IVA?
L’operazione sopra descritta è stata analizzata dal Ministero delle Finanze nella Circolare 23.2.94, n. 13, qualificando la stessa “triangolazione comunitaria”. Nel caso specifico la società italiana: − pone in essere un acquisto intraUE di beni dal fornitore francese; − nel rapporto con il cliente olandese pone in essere una cessione intraUE. Pertanto, la cessione dei beni da parte del fornitore francese va fatturata senza IVA. La società italiana dovrebbe assolvere l’imposta in Olanda, poiché in tale Stato risulta posto in essere l’acquisto intraUE imponibile (Stato di destinazione dei beni), e a tal fine dovrebbe nominare un rappresentante fiscale / identificarsi direttamente. La società italiana può, in alternativa, designare il destinatario finale dei beni (cliente olandese) quale debitore dell’imposta in sua vece, liberandosi dei relativi oneri. In relazione all’operazione in esame la società italiana: 1. riceve dal fornitore francese fattura senza IVA che registra con le modalità dell’acquisto intraUE, ma senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 40, comma 2, DL n. 331/93; 2. emette fattura per la cessione intraUE non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93, al soggetto olandese, designandolo, sempre in fattura, quale debitore dell’imposta in Olanda, in sua vece; 3. compila i modd. Intra sia per l’acquisto intraUE senza applicazione dell’IVA, sia per la cessione intraUE non imponibile. In particolare, nel mod. Intra 2-bis, quale natura della transazione (col. 6), va riportato un codice alfabetico in luogo di quello numerico. Analogamente nel mod. Intra 1-bis con riferimento a quanto riportare a col. 5.
Pubblicata il: 04-11-2015Lavori di manutenzione su parti comuni di un edificio di un unico proprietario
Il proprietario di un edificio composto da 4 appartamenti autonomamente accatastati deve effettuare dei lavori di sistemazione e imbiancatura del giroscale. In tal caso, pur non configurandosi un condominio (il proprietario è unico), è possibile fruire della detrazione IRPEF prevista per i lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni condominiali?
Per il caso prospettato si ritiene di poter far riferimento al chiarimento fornito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 11.5.98, n. 121/E (par. 2.6) in base al quale “qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile”. Ciò in considerazione del fatto che, il richiamo alle parti comuni operato dal Legislatore va considerato “in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori”. Ancorché civilisticamente non si configuri un condominio, alla luce anche delle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.8.2015, n. 74/E, si ritiene che anche nel caso in esame si debba richiedere il codice fiscale dell’edificio per poterlo indicare in dichiarazione dei redditi, al fine di poter fruire della detrazione per le “parti comuni”.
Pubblicata il: 04-11-2015L’installazione di un frigorifero per un bancone da bar è soggetta la reverse charge?
Le nuove fattispecie di reverse charge introdotte dal 2015 riguardano, così come previsto dalla lett. a-ter) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici. L’installazione di un frigorifero per
un bancone da bar non può essere considerata una prestazione “relativa ad un edificio”. Nel caso di specie torna, quindi, applicabile la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E in base alla quale “il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi … relative a beni mobili di ogni tipo”.
