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Pubblicata il: 07-01-2016
Cessione partecipazione e incasso parziale del corrispettivo
Una persona fisica ha ceduto nel mese di dicembre 2015 la propria partecipazione in una srl per € 120.000. Considerato che il costo fiscalmente riconosciuto risulta pari a € 100.000, ha realizzato una plusvalenza pari a € 20.000. Entro il 31.12.2015 incasserà il corrispettivo di cessione limitatamente a € 90.000. La differenza sarà incassata nel 2016. Come va tassata la plusvalenza realizzata?
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate / non qualificate) costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Le stesse, come disposto dall’art. 68, TUIR, sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto. Qualora la partecipazione sia stata oggetto di rivalutazione, in luogo del costo d’acquisto va assunto il valore rivalutato. Di fatto, quindi, dovendo fare riferimento al principio di cassa, la plusvalenza va tassata in proporzione all’importo incassato. Nel caso di specie, posto che nel 2015 è stato incassato il 75% del corrispettivo (90.000 /120.000), la plusvalenza sarà tassata in tale annualità per un importo pari a € 15.000 (20.000 x 75%). La differenza di € 5.000 sarà assoggettata a tassazione nel 2016. Si rammenta che per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, mentre per le partecipazioni qualificate la plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente in misura pari al 49,72%. In sede di mod. UNICO 2016 PF il contribuente dovrà evidenziare la plusvalenza realizzata nel 2015 (€15.000) nel quadro RT.
Pubblicata il: 07-01-2016Cessione autovettura acquistata da privato
Un professionista deve fatturare la cessione dell’autovettura (usata) acquistata circa 5 anni fa da un privato. È corretto considerare non soggetta ad IVA tale cessione?
Nel caso in esame alla cessione dell’autovettura usata va applicato il regime del margine. Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 36, DL n. 41/95, il regime del margine è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati da: − soggetti privati; − soggetti passivi per i quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile; − soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine. In particolare la fattura va emessa senza esposizione dell’IVA, con l’annotazione che trattasi di “Cessione soggetta al regime del margine – beni usati ex art. 36, DL n. 41/95” come prescritto dall’art. 21, DPR n. 633/72. L’IVA è commisurata sull’ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta. Così, ad esempio, ipotizzando che l’autovettura sia stata acquistata ad € 11.500 e ceduta ad € 3.000, di fatto in relazione a tale operazione non risulta dovuto alcunché a titolo di IVA (la predetta differenza è negativa).
Pubblicata il: 07-01-2016Contribuente minimo e compimento 35° anno di età
Un contribuente nel regime dei minimi compie 35 anni il prossimo 25.2.2016. Può rimanere nel regime per tutto il 2016?
La risposta è affermativa. L’art. 27, comma 1, DL n. 98/2011, dispone che il regime dei minimi trova applicazione “anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E precisa che “coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l’applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Nel caso di specie quindi il contribuente fruisce del regime dei minimi per tutto il 2016.
Pubblicata il: 07-01-2016Detraibilità intervento chirurgico correzione miopia
Si chiede se è detraibile un intervento laser per la correzione della miopia, o se lo stesso sia qualificabile chirurgia estetica e come tale indetraibile.
Va evidenziato che tra le spese sanitarie che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% rientrano anche quelle sostenute per gli interventi diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, mentre sono escluse, secondo quanto chiarito del Ministero delle Finanze nella Circolare 23.4.81, n. 14/8/606, quelle sostenute per interventi diretti a rendere più gradevole l’aspetto personale. Le spese in esame sostenute per l’intervento di chirurgia laser possono essere detratte poiché relative ad un intervento atto a recuperare la normalità sanitaria e funzionale della persona.
Pubblicata il: 21-12-2015Omessa apposizione marche da bollo su libro giornale
Per una snc in contabilità ordinaria non sono state apposte le marche da bollo sul libro giornale relativo al 2013 stampato nel mese di dicembre 2014. Ora, è possibile regolarizzare tale violazione?
Va innanzitutto evidenziato che le marche da bollo sui libri / registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) sono dovute per ogni 100 pagine o frazione di esse in misura pari a € 32 per imprese individuali, società di persone e cooperative ed a € 16 per le società di capitali. Considerato che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l’acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine in cui va effettuata la stampa (con riguardo alla stampa del libro giornale relativo al 2013, entro il 30.12.2014). L’omessa apposizione delle marche da bollo è sanzionata, ex art. 25, comma 1, DPR n. 642/72, dal 100% al 500% dell’imposta / maggior imposta dovuta. È comunque possibile regolarizzare la violazione in esame tramite il ravvedimento operoso, entro 1 anno dalla scadenza. A tal fine è necessario provvedere al versamento, con il mod. F23, degli interessi e della sanzione ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Nel caso di specie, la regolarizzazione, da effettuarsi entro il 30.12.2015, richiede il versamento: − dell’imposta dovuta, utilizzando il codice tributo “458T”; − della sanzione ridotta pari al 12,5% (100% x 1/8), utilizzando il codice tributo “675T”; − degli interessi pari allo 0,5% a giorni, utilizzando il codice tributo “731T”. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, DPR n. 642/72, le violazioni in materia di imposta di bollo sono accertabili entro il termine di decadenza di 3 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
