Hai cercato: - trovate: 1066 faq
-
Pubblicata il: 16-07-2015
IndennitĂ suppletiva di clientela e tassazione separata
Nel 2014 un agente di commercio in contabilità semplificata ha cessato il rapporto di agenzia percependo la relativa indennità per un importo (lordo) di € 70.000. Su tale indennità è stata operata la ritenuta d’acconto del 20% (€ 14.000). Come va dichiarata tale somma?
Ai sensi dell’art. 56, comma 3, lett. a), TUIR, l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia spettante a persone fisiche non concorre alla formazione del reddito d’impresa ma costituisce reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. e), TUIR. Sulla somma corrisposta la casa mandante opera, quindi, una ritenuta d’acconto del 20%. Tale reddito è assoggettato a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. d, TUIR, salva la facoltà , per l’agente, di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, pertanto, il provento non va ricompreso nel quadro RG del mod. UNICO 2015 PF ma va riportato nella Sezione I del quadro RM, indicando a rigo RM1: a campo 1 “Tipo” la lettera “A”; “2014” a campo 2 “Anno”; € 70.000 ai campi 3 “Reddito dell’anno” e 4 “Reddito totale”; € 14.000 ai campi 5 “Ritenute dell’anno” e 6 “Ritenute totali”. In tal caso, non è dovuto il versamento dell’acconto del 20%, posto che il contribuente ha già subito la ritenuta d’acconto operata dalla casa mandante. L’ammontare dell’indennità non va ricompreso nella Sezione VI “Riepilogo …” (righi RM14 e RM15). Infatti, a rigo RM14, come si evince dalle istruzioni del mod. UNICO 2015 PF, vanno riportati soltanto i redditi soggetti a tassazione separata “per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte”.
Pubblicata il: 30-06-2015Contratto di locazione e comproprietari
Per un immobile in comproprietà tra padre e figlia al 50%, il relativo contratto di locazione può essere stipulato dalla figlia anche per conto del padre, in considerazione dell’impossibilità di quest’ultimo? In caso affermativo, il padre può optare per il regime della cedolare secca?
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, “nel caso di un immobile in comproprietà , il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile”. Ne deriva che, nel caso proposto, la stipula del contratto di locazione da parte della figlia non preclude al padre la possibilità di optare per la cedolare secca.
Pubblicata il: 30-06-2015DetraibilitĂ spese Conservatorio
Le spese attinenti l’iscrizione al Conservatorio sono detraibili ai fini IRPEF?
Ai sensi della Legge n. 508/99 i Conservatori di musica e gli istituti di musica sono assimilati alle Università , in quanto “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale”. L’assimilazione non opera relativamente agli istituti musicali privati. Di conseguenza, la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria è applicabile anche per quelle relative all’iscrizione ai corsi istituti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali paritari (la detrazione non spetta per l’iscrizione agli istituti musicali privati).
Pubblicata il: 30-06-2015Regime forfetario e ritenuta d’acconto
A partire dal 2015, una ditta individuale esercente l’attività di giardinaggio nei confronti dei condomini ha deciso di aderire al regime forfetario. Alla ditta in esame il condominio deve trattenere la ritenuta del 4% sulle fatture emesse?
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014, i ricavi/ compensi dei soggetti che applicano il regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Al fine di non subire la ritenuta in esame l’interessato deve rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostituiva.
Pubblicata il: 30-06-2015Contribuenti minimi e riscatto laurea
Un contribuente minimo, privo di altri redditi, può dedurre a rigo LM7 i contributi versati alla propria Cassa ai fini del riscatto della laurea?
Come precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2015 PF, a rigo LM7 “va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge”. Conseguentemente, in sede di determinazione del reddito un contribuente minimo può indicare nell’apposito quadro LM soltanto i contributi obbligatori, e non anche quelli versati per il riscatto degli anni di laurea (facoltativi). Questi ultimi, in presenza di altri redditi imponibili IRPEF, possono essere indicati nel quadro RP come contributi detraibili.