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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Spesometro 2015 e scontrino pagato in parte nel 2016

    Domanda

    Un commerciante al minuto ha emesso uno scontrino a dicembre 2015 per € 4.000. Tale importo è stato pagato per € 3.000 alla consegna del bene e € 1.000 a gennaio 2016. Come va evidenziata tale situazione nel quadro DF dello spesometro?

    Risposta

    Merita evidenziare che nel quadro DF del Modello di comunicazione polivalente devono essere comunicate le operazioni (non documentate da fattura) di importo pari o superiore a € 3.600 effettuate nei confronti di soggetti privati. Con riferimento alla situazione prospettata, nel quadro DF dello spesometro va riportato il codice fiscale del cliente, la data di emissione dello scontrino e l’importo di € 4.000, anche se pagato in 2 tranches di cui la seconda nel 2016.

    Pubblicata il: 08-03-2016

    Oggetto

    Autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti e maxi-ammortamenti

    Domanda

    Gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti usufruiscono dell’agevolazione, prevista dalla Finanziaria 2016, che consiste nel maggiorare il costo di acquisizione nella misura del 40% ai fini della determinazione dei maxi-ammortamenti?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 riconosce alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. Da tale agevolazione sono esclusi gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni nonché in specifici beni, relativamente alle industrie manifatturiere alimentari, dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni. Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, è previsto che “sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b)”, TUIR. Di conseguenza, per detti beni, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, sono aumentati nella medesima misura (40%) i limiti di deducibilità. Così, ad esempio, il limite ordinario per un’autovettura, fissato a € 18.075,99, va assunto nella misura maggiorata di € 25.306,39. Da una prima lettura della norma, stante il riferimento soltanto alla citata lett. b), si poteva desumere l’esclusione dall’agevolazione in esame per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, disciplinati dalla lett. b-bis). Si ritiene tuttavia che con il richiamo alla lett. b) il Legislatore abbia inteso estendere la maggiorazione anche ai predetti limiti di deducibilità, non sussistenti per i veicoli di cui alla lett. bbis), per i quali rileva l’intero costo sostenuto, sia pure con deducibilità limitata al 70%. Da quanto sopra si evince pertanto che i maxi-ammortamenti riguardano anche i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

    Pubblicata il: 08-03-2016

    Oggetto

    Assegnazione agevolata beni ai soci e società con IVA indetraibile al 100%

    Domanda

    Una società esercente un’attività con operazioni esclusivamente esenti IVA sta valutando di assegnare ad un socio un immobile strumentale locato usufruendo delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016. Qual è il trattamento ai fini IVA dell’assegnazione?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che la disciplina dell’assegnazione agevolata introdotta dalla Finanziaria 2016 non prevede alcuna disposizione di favore ai fini IVA e pertanto risultano applicabili le regole ordinarie. Di conseguenza: − sono escluse da IVA (“fuori campo”) le assegnazioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, la relativa imposta non è stata detratta. Tale fattispecie interessa le ipotesi in cui l’immobile sia stato acquistato da un privato, apportato dal socio, acquistato ante 1973; − sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies), DPR n. 633/72 le assegnazioni che hanno ad oggetto beni per i quali l’IVA non sia stata integralmente detratta per indetraibilità oggettiva ovvero soggettiva ex artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2. Per i beni la cui assegnazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, al fine di verificare l’imponibilità o meno va fatto riferimento all’art. 10, comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un immobile abitativo o strumentale. Si precisa che qualora l’assegnazione sia “fuori campo” IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, sia pure ridotta alla metà, ossia in misura pari al 4,5% ovvero, se trattasi di immobile destinato ad uso abitativo del socio assegnatario, pari all’1%. Nel caso di specie, quindi, poiché l’IVA a credito relativa all’acquisto non è stata detratta in quanto la società effettua esclusivamente operazioni esenti, l’assegnazione è esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies) e l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200, cui vanno aggiunte le imposte ipocatastali pari a € 400 (200 + 200).

    Pubblicata il: 08-03-2016

    Oggetto

    Superamento limite ricavi 2015 regime forfetario e verifica nuovo limite per il 2016

    Domanda

    Una ditta artigiana (codice attività 43.39.01) in regime forfetario nel 2015 ha fatturato e incassato € 17.900. Non avendo rispettato il limite di € 15.000 per il 2015 può applicare il regime forfetario? Per il 2016 può applicare ancora il regime forfetario considerato che la Finanziaria 2016 ha
    aumentato il limite di ricavi ad € 25.000?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 1, comma 54, Finanziaria 2015 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente rispettano, tra l’altro, specifici limiti di ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività. Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 111 a 113, Finanziaria 2016, in vigore dall’1.1.2016. In particolare, il Legislatore ha aumentato il limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’attività esercitata (non sono stati variati i correlati coefficienti di redditività). Considerato che le predette novità sono in vigore, dall’1.1.2016, per i soggetti già in attività al 31.12.2015, le condizioni di cui al citato comma 54 vanno verificate avendo riguardo già ai nuovi limiti. Di conseguenza, nel caso di specie, l’artigiano: − nel 2015 applica il regime forfetario (il superamento del vecchio limite di € 15.000 sarebbe stato una causa di fuoriuscita con effetto dal 2016); − può accedere al regime forfetario anche nel 2016 poiché i ricavi 2015 non sono superiori al nuovo limite (€ 25.000).

    Pubblicata il: 03-03-2016

    Oggetto

    Assegnazione beni ai soci e successiva cessione da parte del socio assegnatario

    Domanda

    Una società immobiliare sta valutando di assegnare, con le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016, un immobile acquistato nel 2000 ad un socio (persona fisica) che successivamente intende venderlo. Si chiede se la vendita dell’immobile generi plusvalenza in capo al socio assegnatario.

    Risposta

    La Finanziaria 2016 ha riproposto per le società la possibilità di assegnare ai soci i beni dell’impresa (entro il 30.9.2016) scontando un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% per le società di comodo. L’assegnazione è consentita a favore dei soci presenti al 30.9.2015 ed interessa, in particolare, gli immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività, gli immobili patrimonio e gli immobili merce. In merito al quesito posto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.6.2002, n. 55/E, dopo aver rammentato che l’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate (da una persona fisica) mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di 5 anni, ha chiarito che “l’assegnazione in esame interrompe il termine di decorrenza del quinquennio poiché si realizza un negozio giuridico di trasferimento della proprietà dalla società al socio. Di conseguenza il calcolo del quinquennio per il socio assegnatario decorrerà dalla data di acquisto della titolarità del diritto di proprietà”. Ciò comporta che nella fattispecie in esame la successiva cessione a titolo oneroso dell’immobile posta in essere dal socio assegnatario non genera plusvalenza in capo a quest’ultimo solo se effettuata trascorsi 5 anni dall’assegnazione ovvero, qualora trattasi di immobile di civile abitazione, qualora lo stesso sia stato destinato dal socio ad abitazione principale propria o dei familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’assegnazione e la cessione.