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Pubblicata il: 20-10-2015
Mod. IVA TR con utilizzo del credito in compensazione
Una societĂ ha presentato il mod. IVA TR relativo al credito trimestrale:
- in data 21.4.2015 per il primo trimestre con un credito di circa € 8.000,
utilizzato in compensazione nel mod. F24;
- in data 17.7.2015 per il secondo trimestre con un credito di circa €
5.500, utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Avendo maturato anche nel terzo trimestre un credito IVA pari a circa € 9.000 è intenzionata a presentare entro il 31.10.2015 il mod. IVA TR per tale credito. Poiché il credito dei 3 trimestri supera il limite di € 15.000 è necessario il visto di conformità ?
Come previsto dall’art. 10, comma 7, DL n. 78/2009, “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E ha chiarito che “nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. In merito alle novità apportate dall’art. 13, D.Lgs. n. 175/2014, “Decreto Semplificazioni” in materia di rimborso del credito IVA, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E evidenzia che lo stesso “ha sostituito l’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA … eliminando l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali …”. Conseguentemente soltanto “le richieste di rimborso infrannuale (modello IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell’erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia”. Quanto sopra trova riscontro anche nelle istruzioni del nuovo mod. IVA TR approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 20.3.2015.
Pubblicata il: 06-10-2015DeducibilitĂ interessi rateizzazione imposte
Una societĂ ha scelto di effettuare il pagamento delle imposte (saldo e primo acconto) risultanti dal mod. UNICO 2015 in 5 rate. Gli interessi corrisposti per la dilazione del pagamento sono deducibili ai fini IRES?
In merito alla deducibilitĂ degli interessi connessi a debiti di natura fiscale va innanzitutto evidenziato che il Ministero delle Finanze nella Circolare 30.4.77, n. 7, collega(va) il relativo trattamento fiscale all’imposta di riferimento. In particolare l’indeducibilitĂ del tributo (ad esempio, IRPEF, IRPEG) determina(va) anche quella dei relativi interessi, mentre gli interessi riferiti a tributi deducibili (ad esempio, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, registro, ipotecaria e catastale) erano considerati a loro volta deducibili. Con la Risoluzione 9.11.2001, n. 78/E, l’Agenzia delle Entrate rivede la predetta interpretazione affermando che “considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilitĂ deve essere determinata solo applicando le modalitĂ di calcolo dettate dall'articolo 63 [ora artt. 61 e 96] al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilitĂ del costo al quale sono collegabili. Ed infatti … il legislatore ha ritenuto che per tali costi non è possibile individuare un nesso di accessorietĂ che consenta la loro diretta imputazione ad altri oneri”. Di conseguenza gli interessi passivi riferiti ad imposte (ad esempio, per rateazione, ravvedimento operoso, accertamento / iscrizione a ruolo) sono deducibili ai fini IRPEF / IRES: − ex art. 61, TUIR, per le imprese individuali / societĂ di persone; − nei limiti del 30% del ROL ex art. 96, TUIR, per i soggetti IRES. Si rammenta che gli interessi dell’1% dovuti in caso di versamento trimestrale dell’IVA sono espressamente indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, DL n. 331/93.
Pubblicata il: 06-10-2015Perdite d’impresa e trasformazione societaria
Una srl, costituita nel 2009, ha realizzato sempre perdite. In data 1.11.2014 la società è stata trasformata in snc. Nel mod. UNICO SP del periodo 1.11 – 31.12.2014 era possibile utilizzare le perdite pregresse realizzate dalla SRL? In caso di risposta affermativa, le stesse erano utilizzabili
con le regole previste dall’art. 84, TUIR?
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.5.2005, n. 60/E la “trasformazione regressiva da societĂ di capitali in societĂ di persone, così come quella progressiva da societĂ di persone in societĂ di capitali, sono caratterizzate dal cambiamento del sistema impositivo che si rende applicabile al reddito prodotto nella nuova veste societaria. Tuttavia … tale cambiamento non può influenzare il trattamento fiscale cui soggiacciono le perdite realizzate dallo stesso soggetto nei precedenti periodi d'imposta”. In particolare l’Agenzia sostiene che “la titolaritĂ del diritto di riportare le perdite fiscalmente riconosciute con riferimento ai periodi d'imposta anteriori alla trasformazione spetti alla societĂ anche se non piĂą di capitali ma di persone, e non ai soci”. Infatti, “non sussistono motivi di ordine logico sistematico per negare la conservazione della perdita realizzata dalla societĂ di capitali ante trasformazione, non costituendo un impedimento la circostanza che il nuovo reddito (prodotto dallo stesso soggetto) sarĂ sottoposto ad un diverso regime impositivo”. Di conseguenza la societĂ di persone (a prescindere dal tipo di contabilitĂ adottata), ha diritto a riportare le perdite realizzate nei periodi ante trasformazione in veste di societĂ di capitali. Dette perdite pregresse sono utilizzabili con le regole previste per le societĂ di capitali dall’art. 84, TUIR e, pertanto, illimitatamente se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla costituzione ovvero nella misura dell’80% se realizzate successivamente. Tale soluzione interpretativa è confermata dalle istruzioni di compilazione del mod. UNICO 2015 SP. Infatti a rigo RG32 / RF64 “Perdite d’impresa” è richiesta l’indicazione: − a colonna 1 delle “perdite formatesi prima della trasformazione da societĂ soggetta all’IRES in societĂ di persone”, utilizzabili a riduzione dell’importo di rigo RG31 / RF63 in misura limitata (80%) ex art. 84, comma 1, TUIR; − a colonna 2 delle “perdite formatesi prima della trasformazione da societĂ soggetta all’IRES in societĂ di persone”, utilizzabili a riduzione dell’importo di rigo RG31 / RF63 (“Reddito d’impresa o perdita”) in misura piena ex art. 84, comma 2, TUIR. Va evidenziato che, in caso di trasformazione progressiva (da societĂ di persone a societĂ di capitali), le perdite pregresse, essendo state imputate ai soci per trasparenza, non “passano” alla societĂ di capitali.
Pubblicata il: 06-10-2015Cessione all’estero di beni prodotti all’estero
La Alfa srl ha ordinato dei beni alla Beta srl. Quest’ultima fa produrre i beni in Cina. Dopo aver importato i beni provvede alla fatturazione con IVA degli stessi. Ora la Alfa srl ha chiesto alla Beta srl di consegnare una parte dei beni prodotti in Cina direttamente presso un suo magazzino a Hong Kong. Come va fatturata la cessione?
La cessione in esame è non soggetta ad IVA ex art. 7-bis, DPR n. 633/72, in quanto, come richiesto dal citato articolo, i beni non si trovano in Italia. Ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi senza IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- septies va emessa fattura con l’indicazione “operazione non soggetta”.
Pubblicata il: 22-09-2015Comunicazione black list e operazioni con la Svizzera
L’eliminazione della Svizzera dai Paesi black list ai fini della voluntary disclosure si riflette anche sull’obbligo di comunicazione delle operazioni da effettuare tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente?
In data 23.2.2015 l’Italia ha stipulato con la Svizzera un accordo sullo scambio di informazioni per effetto del quale quest’ultima è considerata, ai fini dell’accesso alla voluntary disclosure, “Paese black list con accordo”. Di conseguenza i contribuenti italiani che ivi detengono attività finanziarie e patrimoniali possono beneficiare di una maggiore riduzione delle sanzioni, evitando altresì il raddoppio dei termini di accertamento. Detto accordo non si riflette in alcun modo sull’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati “black list”, individuati dai Decreti 4.5.99 e 21.11.2001. Di conseguenza permane l’obbligo di comunicare, tramite il quadro BL del Modello di Comunicazione polivalente, le operazioni intervenute con soggetti passivi svizzeri. Si rammenta che detta comunicazione va effettuata, per effetto delle novità introdotte dall’art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, con cadenza annuale, qualora l’importo complessivo annuale delle operazioni sia superiore a € 10.000. Si segnala, infine, che con Decreto 27.4.2015 il MEF ha modificato la “black list” di cui al DM 23.1.2002 da assumere a riferimento ai fini della deducibilità dei costi ex art. 110, comma 10, TUIR (anche a seguito di tali modifiche la Svizzera continua comunque ad essere considerata “black list” limitatamente alle operazioni poste in essere con operatori non soggetti alle imposte cantonali e municipali). Merita evidenziare che, come recentemente sancito dalla CTP Milano nella sentenza 24.7.2015, n. 6728/44/2015, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, come nel caso Italia-Svizzera, “il regime previsto dall’art. 110 TUIR non può trovare applicazione” in quanto in base all’art. 117 della Costituzione “gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo alla potestà legislativa dello stato e delle regioni”.