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Pubblicata il: 14-06-2016
Cumulabilità “Sabatini-ter” e maxi-ammortamenti
L’agevolazione “Sabatini-ter” per le PMI è cumulabile con i maxi-ammortamenti previsti dalla Finanziaria 2016?
La Finanziaria 2016 consente alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. Con il DM 25.1.2016, è stata riproposta l’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione, a favore delle PMI, di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento acceso per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi. Con riguardo alla cumulabilità delle suddette agevolazioni va evidenziato che: • nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cumulabilità dei maxi-ammortamenti con altre agevolazioni è possibile, salvo che le relative norme non dispongano diversamente; • l’art. 7, comma 1 del citato Decreto dispone che la “Sabatini – ter” è cumulabile, con riferimento a tutte le agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal Regolamento comunitario di riferimento. Sul punto il MISE nelle FAQ 18.5.2016 ha chiarito che la “Sabatini-ter” può “coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare «aiuti di Stato» e non concorrono, quindi, a formare cumulo”. Da quanto sopra si può desumere che una PMI, con riferimento al medesimo investimento, può beneficiare sia dell’agevolazione prevista dalla “Sabatini-ter” sia del maxi-ammortamento introdotto dalla Finanziaria 2016.
Pubblicata il: 14-06-2016Assegnazione immobile e variazione compagine sociale
Una snc, proprietaria di alcuni immobili concessi in locazione, è composta da 3 soci alla data del 30.9.2015. Nel mese di giugno 2016 due soci cedono le proprie quote al terzo, che rimane unico socio al 100%. È possibile assegnare gli immobili, beneficiando delle agevolazioni previste dalla Finanziaria
2016, all’unico socio esistente all’atto dell’assegnazione?
In base all’art. 1, comma 115, Finanziaria 2016 i destinatari dell’assegnazione agevolata dei beni sono rappresentati dai soggetti che rivestono la figura di socio all’atto dell’assegnazione e che risultano iscritti nel libro dei soci, qualora prescritto, al 30.9.2015. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E: − l’assegnazione è possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci dall’1.10.2015; − la percentuale di partecipazione del socio, rilevante ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione. Nel caso di specie, all’atto dell’assegnazione risulta presente soltanto un socio. Alla luce di quanto sopra, la società può quindi assegnare a quest’ultimo gli immobili (al 100%) beneficiando delle specifiche agevolazioni previste.
Pubblicata il: 23-05-2016Rivalutazione partecipazione in comunione pro indiviso
A seguito del decesso nel 2014 di un socio di una srl la partecipazione risulta in comunione tra gli eredi i quali intendono beneficiare della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2016. La rivalutazione all’1.1.2016 deve essere effettuata da tutti gli eredi o è possibile anche da parte di alcuni di essi?
Come noto la Finanziaria 2016 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: − terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; − partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali tramite il versamento entro il 30.6.2016 di un’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota dell’8% al valore del terreno / partecipazione risultante da un’apposita perizia di stima asseverata. Merita evidenziare che la comunione ereditaria pro indiviso si traduce in una suddivisione del diritto di proprietà sul bene “in quote ideali”, con la conseguenza che in capo ad ogni soggetto non viene individuata una specifica porzione dello stesso. Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.11.2002, n. 81/E ha riconosciuto la possibilità di rivalutare un terreno posseduto in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari, assoggettando ad imposta sostitutiva la parte del valore risultante dalla perizia corrispondente alla propria quota. Tale interpretazione si ritiene applicabile anche nel caso prospettato (partecipazione in comunione tra più eredi pro indiviso) e pertanto il singolo comproprietario può rivalutare la partecipazione corrispondente alla propria quota. Va evidenziato infine che, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 10.5.85, n. 16/9/674, “nel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà”.
Pubblicata il: 23-05-2016Dipendente ex convivente (ora moglie) e costituzione impresa familiare
Si rappresenta la seguente situazione:
- dipendente (ex) convivente del titolare (moglie da novembre 2015);
- atto impresa familiare aprile 2016.
È corretto non dedurre il costo riferito alla moglie da parte del marito (titolare della ditta individuale)? Inoltre l’effetto fiscale, con la ripartizione del reddito al collaboratore, decorre già dal mese di aprile 2016 (sarà fatta una proporzione nel mod. UNICO 2017)?
Ai fini della determinazione del reddito d’impesa l’art. 60, TUIR dispone l’indeducibilità del compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati minori di età o permanente inabili al lavoro e dagli ascendenti. Inoltre, in base all’art. 8, comma 1, TUIR, “non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione” di cui al citato art. 60. In merito alla deducibilità del costo riferito al soggetto in esame la citata disposizione trova applicazione soltanto dal momento in cui la convivente diventa moglie. Nel primo periodo infatti il costo della convivente risulta deducibile per il titolare dell’impresa individuale e tassato in capo alla convivente, mentre nel secondo periodo (dal matrimonio) lo stesso è indeducibile per il marito e conseguentemente non tassato in capo alla moglie. In merito alla seconda questione va evidenziato che, come previsto dall’art. 5, comma 4, TUIR, in presenza di un’impresa familiare l’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori, da riferirsi solo agli utili e non alle perdite, va effettuata sulla base del principio di “trasparenza” e richiede che: − il collaboratore dell’impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta; − nel mod. UNICO il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta; − ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. UNICO, di aver prestato l’attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta soltanto nel caso in cui l’impresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare sia registrato entro 20 giorni. Nel caso, come quello proposto, di un’impresa: − già esistente; − per la quale sia enunciata la conduzione nella forma di impresa familiare; gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto. Di conseguenza: − per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito già dal 2016 (mod. UNICO 2017), l’atto doveva essere stipulato entro il 31.12.2015; − poichè l’atto è stato stipulato successivamente al 31.12.2015 (nel caso di specie aprile 2016), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2017 (mod. UNICO 2018). Si rammenta che la quota imputabile al collaboratore non può eccedere il 49% del reddito conseguito dall’impresa familiare, così come risultante dal quadro RG / RF della dichiarazione dei redditi.
Pubblicata il: 03-05-2016Dichiarazione annuale IVA integrativa con visto di conformità
In data 26.2.2016 è stato inviato il mod. IVA 2016 al fine di evitare la presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2015. Dalla dichiarazione risultava un credito IVA di circa € 18.000 che non è stato “vistato”. Ora il contribuente avrebbe la necessità di utilizzarlo per un importo superiore a € 15.000. È possibile inviare una dichiarazione sostitutiva con apposizione del visto di conformità? Se si, da quando è possibile compensare il credito a disposizione?
La compensazione (orizzontale) del credito IVA annuale tramite il mod. F24 è soggetta ad una serie di limitazioni correlate all’ammontare della stessa. Infatti, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale: fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”; superiore a € 5.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA; superiore a € 15.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA con apposizione del visto di conformità. In merito al quesito posto va evidenziato che è possibile inviare una nuova dichiarazione IVA annuale (di fatto trattasi di una “correttiva nei termini”) apponendo il visto di conformità. In tal caso l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2015 per un importo superiore al limite di € 15.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016 “correttivo nei termini”.
