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Pubblicata il: 03-03-2016
Assegnazione beni ai soci e successiva cessione da parte del socio assegnatario
Una società immobiliare sta valutando di assegnare, con le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016, un immobile acquistato nel 2000 ad un socio (persona fisica) che successivamente intende venderlo. Si chiede se la vendita dell’immobile generi plusvalenza in capo al socio assegnatario.
La Finanziaria 2016 ha riproposto per le società la possibilità di assegnare ai soci i beni dell’impresa (entro il 30.9.2016) scontando un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% per le società di comodo. L’assegnazione è consentita a favore dei soci presenti al 30.9.2015 ed interessa, in particolare, gli immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività , gli immobili patrimonio e gli immobili merce. In merito al quesito posto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.6.2002, n. 55/E, dopo aver rammentato che l’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate (da una persona fisica) mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di 5 anni, ha chiarito che “l’assegnazione in esame interrompe il termine di decorrenza del quinquennio poiché si realizza un negozio giuridico di trasferimento della proprietà dalla società al socio. Di conseguenza il calcolo del quinquennio per il socio assegnatario decorrerà dalla data di acquisto della titolarità del diritto di proprietà â€. Ciò comporta che nella fattispecie in esame la successiva cessione a titolo oneroso dell’immobile posta in essere dal socio assegnatario non genera plusvalenza in capo a quest’ultimo solo se effettuata trascorsi 5 anni dall’assegnazione ovvero, qualora trattasi di immobile di civile abitazione, qualora lo stesso sia stato destinato dal socio ad abitazione principale propria o dei familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’assegnazione e la cessione.
Pubblicata il: 03-03-2016Assegnazione beni ai soci e immobile interamente ammortizzato
Una società di persone intende assegnare ad un socio un immobile strumentale locato usufruendo delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016. Poiché l’immobile è interamente ammortizzato, qual è l’effetto che l’assegnazione produce in capo al socio assegnatario?
Ai fini della fruizione dell’agevolazione prevista dalla Finanziaria 2016, la società che assegna un immobile al socio è tenuta al versamento di un’imposta sostitutiva (8% ovvero, per le società di comodo, 10,5%) sulla differenza tra il valore normale del bene (valore di mercato o, a scelta della società , valore catastale) e il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso. Nel caso in esame, poiché il costo fiscalmente riconosciuto del bene è pari a “zeroâ€, essendo l’immobile interamente ammortizzato, la società determina l’imposta sostitutiva dovuta sull’intero valore normale del bene. Tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti analoghe agevolazioni e, in particolare, nella Circolare 13.5.2002, n. 40/E, in capo al socio di una società di persone l’effetto dell’assegnazione differisce a seconda della tipologia di riserva utilizzata. Infatti, in caso di annullamento di: − riserve di utili, il socio non è soggetto a tassazione; − riserve di capitali, si rende necessario rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, aumentando lo stesso della base imponibile soggetta ad imposta sostitutiva e riducendolo del valore normale del bene assegnato, al netto dei debiti accollati. Nel caso in cui, come nel caso di specie, l’immobile è completamente ammortizzato, non si determina l’annullamento di riserve e, di conseguenza, in capo al socio non si genera alcun effetto. Anche il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione rimane invariato considerato che la base imponibile dell’imposta sostitutiva corrisponde con il valore normale del bene assegnato. Per completezza, si rammenta che ai fini IVA l’assegnazione di immobili è soggetta alle regole ordinarie di cui all’art. 10, comma 1, nn. 8 e 8-bis, DPR n. 633/72 e richiede il versamento dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali.
Pubblicata il: 03-03-2016Assegnazione beni ai soci e immobile in affitto d’azienda
Una società di persone ha dato in affitto l’azienda comprensiva di un capannone. Può assegnare detto immobile ai soci beneficiando delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2016?
Va innanzitutto evidenziato che possono essere oggetto di assegnazione agevolata ai soci gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia, oltre agli immobili patrimonio e merce, gli immobili strumentali per natura qualora non utilizzati per l’esercizio dell’attività . Questi ultimi sono rappresentati dai beni dati in locazione, comodato o, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.5.99, n. 112/E, “comunque non utilizzati direttamente dall’impresaâ€. Qualora, come nel caso di specie, l’immobile sia ricompreso nell’azienda concessa in affitto a terzi, lo stesso non è utilizzato direttamente dal locatore, bensì dal conduttore. Si ritiene pertanto che in tal caso l’immobile possa essere assegnato usufruendo delle agevolazioni introdotte dalla Finanziaria 2016. A supporto di tale affermazione merita segnalare che il Notariato, nello Studio 22.1.2016, n. 20/2016, ha precisato che tra gli immobili assegnabili “rientrerebbero anche i beni immobili sociali facenti parte di un’azienda locata a terziâ€.
Pubblicata il: 16-02-2016Regime forfetario e valore dei beni immateriali
Al fine di rispettare il requisito necessario per accedere al regime forfettario, in base al quale il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non deve essere superiore a € 20.000, vanno considerati anche i beni immateriali?
Ai sensi dell’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente rispettano determinati requisiti. In particolare, è necessario che il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non sia superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali: − non si tiene conto di quelli di costo pari o inferiore a € 516,46; − vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente); − per i beni in locazione o in comodato va considerato il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Inoltre, nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E (quesito 9.7), ribadendo quanto affermato nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, relativamente all’accesso al regime dei minimi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non vanno considerati i costi riferibili ad attività immateriali come, ad esempio, l’avviamento o altri elementi immateriali in quanto “non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomoâ€.
Pubblicata il: 16-02-2016Operazione triangolare UE – extraUE
Una società italiana ha acquistato beni da un fornitore austriaco. Entrambi i soggetti risultano iscritti al VIES. I beni sono arrivati in Italia dalla Svizzera con una bolletta doganale imponibile IVA. È corretto registrare soltanto la bolletta doganale nel registro IVA degli acquisti e la fattura
ricevuta dal fornitore austriaco solo in contabilità generale?
La risposta è affermativa. L’operazione sopra esposta, infatti, non può essere considerata un acquisto intraUE in quanto i beni, ancorché ceduti da una soggetto UE, non sono di provenienza comunitaria, ossia non vengono trasportati da uno Stato UE in Italia. Essendo i beni di provenienza extraUE, l’operazione va considerata un’importazione. Poiché le importazioni sono operazioni rilevanti ai fini IVA indipendentemente dalla natura del soggetto acquirente (privato o impresa), l’IVA viene assolta in Dogana dall’acquirente o dallo spedizioniere incaricato. Va inoltre evidenziato che nelle importazioni l’unico documento rilevante ai fini IVA è rappresentato dalla bolletta doganale per la quale è prevista l’annotazione nel registro IVA degli acquisti. Nel caso di specie, quindi, la fattura emessa dall’operatore austriaco (verosimilmente senza imposta) non ha rilevanza ai fini IVA e va annotata soltanto in contabilità generale per documentare l’acquisto e poter dedurre il relativo costo ai fini delle imposte dirette, sempreché inerente all’attività svolta.
