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Pubblicata il: 08-07-2016
Assegnazione agevolata terreno acquistato da privati
La Alfa srl ha acquistato nel 2008 un’area edificabile da privati (l’acquisto non è stato quindi assoggettato ad IVA). Nel 2016 la società intende assegnare tale terreno (tuttora edificabile) ai soci. Quale trattamento va applicato ai fini IVA?
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, le disposizioni della Finanziaria 2016 contenenti le agevolazioni usufruibili in materia di assegnazioni di beni ai soci non prevedono specifici richiami al regime IVA applicabile. Di conseguenza l’Agenzia precisa che le stesse “saranno assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie”. In particolare nella citata Circolare n. 26/E l’Agenzia, dopo aver rammentato che le assegnazioni di beni a soci costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), DPR n. 633/72, conferma che risultano escluse da IVA le assegnazioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata detratta la relativa imposta. Sono ricompresi in tale ambito (fuori campo IVA) gli acquisti di beni ante 1973, gli acquisti da privati e i beni apportati dai soci. Tenendo presente quanto sopra, l’assegnazione in esame risulta fuori campo IVA e pertanto la stessa sarà assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale (7,5%) e alle imposte ipocatastali in misura fissa (€ 50 + € 50).
Pubblicata il: 08-07-2016Voucher e studi di settore
Nel corso del 2015 una società che gestisce un ristorante ha sostenuto delle spese di lavoro sotto forma di voucher. In quale rigo del quadro A “Personale addetto all’attività” del modello dati studi di settore devono essere indicati tali costi?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.7.2015, n. 28/E, le spese per prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, sostenute mediante l’acquisto di buono orario (c.d. “voucher”), vanno indicate nel quadro F “Elementi contabili” a rigo F19.
Pubblicata il: 14-06-2016Trasferimento detrazione IRPEF 50% del comodatario deceduto
Nel 2014 un padre ha sostenuto spese per lavori di manutenzione straordinaria
dell’appartamento, utilizzato quale abitazione principale, di proprietà del figlio (tra figlio e padre è stato stipulato un contratto di comodato), per le quali ha iniziato a usufruire della detrazione IRPEF del 50%. Nel 2015 il padre è deceduto. Il figlio, proprietario dell’immobile, può fruire delle quote residue della detrazione del de cuius?
In caso di decesso dell’avente diritto la fruizione della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi agevolati. Ciò richiede che a seguito del decesso l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori sia trasferito agli eredi. Nel caso in esame, però, l’immobile non è entrato nell’asse ereditario in quanto già di proprietà del figlio; quindi verrebbe meno il (potenziale) trasferimento della detrazione dal de cuius all’erede. Tuttavia, relativamente a tale situazione, l’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare 6.5.2016, n. 18/E, ha ammesso il trasferimento delle quote residue della detrazione del de cuius in capo al figlio, in considerazione del fatto che quest’ultimo è comunque “erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione”. Va evidenziato che nel caso di specie l’Agenzia subordina il trasferimento del diritto alla detrazione alla detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede.
Pubblicata il: 14-06-2016Assegno periodico a seguito di testamento
In un testamento è stata disposta, da parte del testatore, l’attribuzione di un immobile ad un erede a fronte del versamento di € 50.000, in 10 rate annue, alla nipote (non ricompresa tra gli eredi). Poiché quest’ultima nel 2015 ha ricevuto la prima rata si chiede se tale somma va dichiarata nel
mod. UNICO 2016 e, in caso di risposta positiva, in quale quadro.
La somma corrisposta alla nipote (del testatore) sotto forma di assegno costituisce, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), TUIR, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In particolare la citata disposizione fa riferimento agli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati all’art. 10, comma 1, lett. d), TUIR, vale a dire quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo da parte del soggetto erogatore. Ne consegue che la nipote dovrà indicare la somma percepita nel 2015 nella Sezione II del quadro RC del mod. UNICO 2016 PF. Per completezza, va evidenziato che l’erede potrà indicare la somma pagata quale onere deducibile a rigo RP26 (codice “11”) del quadro RP del mod. UNICO 2016 PF.
Pubblicata il: 14-06-2016Indennità di maternità e impresa in contabilità semplificata
La titolare di una ditta individuale in contabilità semplificata ha ricevuto nel 2015 l’indennità di maternità su cui è stata operata la ritenuta d’acconto del 20% (certificata dall’INPS tramite CU). Come va tassato tale provento? La ritenuta subita può essere recuperata nel mod. UNICO 2016?
Le indennità di maternità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, concorrono a determinare il reddito d’impresa dell’imprenditore. In particolare, come precisato nelle istruzioni del mod. UNICO 2016 PF, tali somme vanno dichiarate utilizzando “gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono”. Nel caso di specie l’indennità va dichiarata a rigo RG10 “Altri componenti positivi” del quadro RG utilizzando il nuovo codice “6”. Come desumibile dalle istruzioni tale codice è riferito ai “proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche informa assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte”. Con riferimento alle ritenute subite sull’indennità di maternità, le istruzioni del mod. UNICO 2016 PF precisano che le stesse possono essere scomputate a condizione che: − non abbiano già formato oggetto di rimborso da parte del sostituto d’imposta; − non siano state chieste a rimborso all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, l’importo delle ritenute subite va indicato a rigo RG37 e riportato a rigo RN33, campo 4 del mod. UNICO 2016 PF.
