Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-04-2016

    Oggetto

    Detrazione 50% recupero patrimonio edilizio

    Domanda

    Un contribuente, intendendo usufruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, inizierà a breve i lavori di manutenzione straordinaria su un appartamento dal quale, alla fine dei lavori, saranno ricavate 3 unità abitative distintamente accatastate. Considerato che la spesa complessiva prevista è pari a circa € 120.000, è possibile fare riferimento alle spese relative al singolo nuovo appartamento nel limite di € 96.000 cadauno?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 ha prorogato al 31.12.2016 la detrazione IRPEF del 50% relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, TUIR. Ai fini del limite di spesa, che nella fattispecie oggetto del quesito è pari a € 96.000, ciò che rileva è la situazione di partenza (lavori effettuati su un appartamento) e non quella di arrivo (accatastamento di 3 appartamenti). A tal proposito si rammenta che il Ministero delle Finanze, nella Circolare 11.5.98, n. 121/E, ha specificato che “ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengono eseguiti interventi su una unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di [€ 96.000] per ciascun periodo d'imposta, anche se al termine dei lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari autonome”.

    Pubblicata il: 18-04-2016

    Oggetto

    Assegnazione ai soci di immobile acquistato in reverse charge

    Domanda

    Una società di persone intende assegnare ai soci un immobile strumentale acquistato nel 2011. Poiché l’acquisto è avvenuto con applicazione del reverse charge, è possibile considerare l’operazione fuori campo IVA in quanto è stata emessa una fattura senza IVA?

    Risposta

    In caso di un immobile acquistato con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. abis), DPR n. 633/72 il debitore dell’IVA è l’acquirente (in luogo del cedente) che a tal fine integra la fattura ricevuta e la annota nel registro delle fatture emesse / corrispettivi. Lo stesso opera altresì la relativa detrazione dell’IVA a credito previa annotazione della stessa nel registro degli acquisti. Pertanto, l’assegnazione va posta in essere in regime di esenzione IVA ovvero di imponibilità. In caso di assegnazione esente IVA di un immobile per il quale all’acquisto l’imposta è stata detratta, la società dovrà operare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2 in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto (nel caso di specie, per 4/10).

    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Soggetto forfetario e rettifica detrazione per beni di costo non superiore a € 516,46

    Domanda

    Un architetto passa al regime forfetario dal 2016. Nel 2015 ha acquistato alcune attrezzature sostenendo un costo non superiore a € 516,46 (dedotto integralmente). L’IVA relativa a tali acquisti deve essere oggetto di rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2, DPR n. 633/72?

    Risposta

    In considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, i soggetti che dal 2016 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime in esame, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2015. Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 5 anni dall’entrata in funzione ovvero per i beni immobili 10 anni dalla data di acquisto / ultimazione. In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, con riferimento all’ingresso nel regime dei minimi, la rettifica dell’IVA deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo non superiore ad € 516,46 e ai beni con coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25% “non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento”. Nel caso di specie i beni sono entrati in funzione nel 2015 e già dedotti integralmente prima dell’ingresso nel regime forfetario (di fatto il relativo costo sarà dedotto nell’ambito del quadro RE del mod. UNICO 2016) e pertanto per gli stessi non va operata la rettifica “a sfavore” della detrazione dell’IVA a credito.

    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Soggetto forfetario, acquisto intraUE e dichiarazione IVA annuale

    Domanda

    Un soggetto forfetario nel 2015 ha ricevuto una fattura da un soggetto UE, per la quale ha provveduto a versare la relativa IVA entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. La presenza di tale operazione fa venir meno l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale?

    Risposta

    In base al’art. 1, comma 59, Finanziaria 2015 un contribuente forfetario è esonerato: − dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; − dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., salvo la numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti; − da “tutti gli altri obblighi previsti dal” DPR n. 633/72. Di conseguenza, nel caso di specie il soggetto forfetario non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

    Pubblicata il: 30-03-2016

    Oggetto

    Inizio attivitĂ  nel 2015 e verifica ricavi contabilitĂ  semplificata per il 2016

    Domanda

    Una società di persone, costituita nel mese di giugno 2015, esercente l’attività di ristorazione, ha fatturato nel 2015 circa € 240.000 ed ha tenuto la contabilità semplificata. Per valutare se può rimanere in semplificata nel 2016 i ricavi 2015 vanno ragguagliati ad anno?

    Risposta

    Innanzitutto va evidenziato che per individuare il tipo di contabilità che un’impresa può / deve adottare per un’attività di ristorazione va fatto riferimento al limite (di ricavi) di € 400.000 (in quanto attività di prestazione di servizi). Come prescritto dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, la contabilità semplificata va tenuta qualora l’ammontare dei ricavi ex art. 53, TUIR “conseguiti in un anno intero non abbiano superato” il limite previsto per il tipo di attività esercitata. Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2016, quindi, è necessario individuare l’ammontare dei ricavi conseguiti ragguagliati ad anno. Nello specifico nel 2016 non sarà possibile adottare la contabilità semplificata in quanto i ricavi 2015 ragguagliati ad anno ammontano a € 411.429 (240.000 : 7 x 12) e pertanto superano il limite di € 400.000.