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Pubblicata il: 05-08-2016
Detrazione IRPEF recupero patrimonio edilizio e bonus mobili
Relativamente ad un appartamento ristrutturato nel 2015, per cui si è beneficiato della detrazione IRPEF del 50%, è possibile fruire della stessa detrazione con un nuovo limite agevolabile per la realizzazione nel 2016 sul medesimo immobile di alcuni interventi di manutenzione straordinaria? Lo stesso quesito si pone relativamente al c.d. “bonus mobili”, avendo esaurito nel 2015 il plafond di € 10.000.
La Finanziaria 2016 ha prorogato fino al 31.12.2016 la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, TUIR nella maggior misura del 50% e con il tetto massimo di spesa pari a € 96.000. Nel caso in esame, soltanto se l’intervento posto in essere nel 2016 può essere considerato a sé stante rispetto a quello di ristrutturazione eseguito nel 2015, il contribuente può considerare l’intervento 2016 come “nuovo” e di conseguenza usufruire di un nuovo plafond di spesa agevolabile (ulteriori € 96.000). Con riferimento al c.d. “bonus mobili”, la Finanziaria 2016 ha prorogato fino al 31.12.2016 la detrazione IRPEF del 50%, su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si fruisce della detrazione IRPEF. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E ha precisato che l’ammontare complessivo di € 10.000 va calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ossia dal 6.6.2013 al 31.12.2016, “anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare”. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo già esaurito il bonus mobili nel 2015, lo stesso non è usufruibile anche nel 2016.
Pubblicata il: 05-08-2016Detrazione lavori condominiali e immobili “merce”
Una società edile possiede 2 immobili uso abitazione “beni merce” (classificati in bilancio quali rimanenze finali). Detti immobili fanno parte di un condominio, nel quale sono iniziati i lavori di sostituzione dell’ascensore. La società può beneficiare della detrazione del 50% per le spese condominiali straordinarie riferite a tale intervento?
La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che la detrazione del 50% (con il tetto massimo di spesa di € 96.000) relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR, riguarda esclusivamente i soggetti IRPEF. Quindi se l’impresa edile in esame è una società di capitali (soggetto IRES) non è possibile usufruire dell’agevolazione per le predette spese. Per le ditte individuali e le società di persone la detrazione spetta, rispettivamente, al titolare della ditta individuale e ai soci, soltanto a condizione che l’immobile non sia strumentale per l’esercizio dell’attività ovvero “bene merce”. Considerato che nel caso di specie le 2 unità immobiliari costituiscono “beni merce” per la società, l’agevolazione riferita alle spese per la sostituzione dell’ascensore condominiale non spetta (qualsiasi sia la forma societaria dell’impresa edile proprietaria).
Pubblicata il: 05-08-2016Finanziamento soci (di srl) fruttifero e mod. 770
La Alfa srl ha pagato nel 2015 gli interessi dovuti su un finanziamento soci fruttifero. All’atto del pagamento la società ha operato la ritenuta d’acconto del 26% (tutti i soci sono persone fisiche). In quale quadro del mod. 770 devono essere riportati i dati di tale ritenuta?
Ai sensi dell'art. 46 comma 1, TUIR le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. b), dai soci / partecipanti si considerano date a mutuo se dal bilancio / rendiconto non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. I relativi interessi costituiscono redditi di capitale a norma dell'art. 44, comma 1, lett. a), TUIR. L'art. 26, comma 5, DPR n. 600/73, dispone che a tali redditi va applicata una ritenuta a titolo d'acconto del 26% (codice tributo “1030”). I dati relativi alla ritenuta in esame devono essere esposti nel quadro SF del mod. 770/2016 Ordinario.
Pubblicata il: 05-08-2016Trattamento IVA locazione “posto barca”
Una srl ha acquistato 2 posti barca concedendoli in locazione. Il canone è stato fatturato con IVA al 22%, anziché in esenzione. È corretto tale regime?
La risposta è positiva. Il trattamento IVA dei posti barca è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nella Risoluzione 19.1.2010, n. 1/E, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE 3.3.2005, Causa C-428/02, l’Agenzia ha evidenziato che la locazione di posti barca in acqua / posti a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni va considerata “locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli”. Ciò comporta l’impossibilità di applicare il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72. Risulta quindi corretto l’assoggettamento ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria (22%).
Pubblicata il: 12-07-2016Dividendo distribuito da società estera
Un contribuente italiano (persona fisica) detiene presso una banca italiana partecipazioni non qualificate in 2 società estere: Deutsche Telekom AG (Germania) e Roche Holding AG (Svizzera). Nel 2015 tali società hanno distribuito dei dividendi assoggettati dalla banca italiana alla ritenuta
del 26%. Dove vanno dichiarati tali dividendi nel mod. UNICO 2016 PF?
Gli utili / dividendi corrisposti da una società non residente ad un socio persona fisica (non imprenditore) residente in Italia sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% se relativi ad una partecipazione non qualificata. La ritenuta è normalmente applicata dall’intermediario (istituto di credito) che cura la riscossione. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo e quindi non vanno dichiarate. Diversamente gli utili / dividendi in esame devono essere dichiarati nel quadro RM a rigo RM12 del mod. UNICO 2016 se gli stessi sono stati percepiti senza l’intervento di un intermediario o se lo stesso non ha operato la citata ritenuta al fine di assoggettarli ad imposta sostitutiva nella misura del 26%. Sul punto va evidenziato, infatti, che l’art. 18, comma 1, TUIR dispone che “i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva … sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta”.
